Modello 730 – tutte le novità

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Anche quest’anno oltre 13 milioni di contribuenti, tra dipendenti e pensionati, presenteranno la denuncia dei redditi con il Modello 730: è semplice da compilare, ci sono pochi calcoli da fare, ma soprattutto il rimborso Irpef (o l’addebito delle imposte dovute) avviene, direttamente nella busta paga o sul rateo della pensione, nel giro di pochi mesi.

Vediamo allora le principali novità che ci riserva il 730/2009, ricordando che per la presentazione al datore di lavoro o ente pensionistico c’è tempo fino al 30 aprile, mentre per la consegna a Caf e professionisti la scadenza è il 1° giugno 2009.

La detrazione del 19% prevista per gli interessi pagati sui mutui si può calcolare su un massimo di 4.000 euro

La detrazione del 19% prevista per gli interessi pagati sui mutui si può calcolare su un massimo di 4.000 euro (anziché 3.615 euro dell'anno scorso). Quindi chi nel 2008 ha pagato 4.000 euro (o più) di interessi sul mutuo prima casa avrà uno sconto Irpef di 760 euro (contro i 687 euro degli anni passati).

Continua anche il bonus del 55% sui lavori che comportano un risparmio energetico

Continua anche il bonus del 55% sui lavori che comportano un risparmio energetico. Per le spese pagate nel 2008 lo sconto si può ripartire fino a 10 anni (contro i 3 precedenti), avvantaggiando in questo modo i contribuenti a basso reddito con una scarsa capienza dell'Irpef sulla quale applicare la detrazione.

Elettrodomestici

Prorogata anche l’agevolazione fiscale del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori con analoghi apparecchi di classe energetica innovativa.

Dal 2008 l'acquisto di farmaci è detraibile al 19% solo se documentato da fattura o scontrino fiscale “parlante”

Dal 2008 l'acquisto di farmaci è detraibile al 19% solo se documentato da fattura o scontrino fiscale “parlante” in cui devono essere specificati la natura (farmaco o medicinale), qualità (nome del farmaco), quantità acquistata e codice fiscale del contribuente. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, fa sapere che lo sconto non spetta per l'acquisto di parafarmaci.

Spetta una detrazione Irpef del 19% per le spese pagate dai docenti per auto aggiornamento e formazione

Spetta una detrazione Irpef del 19% per le spese pagate dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado (sia di ruolo che precari) per l’auto-aggiornamento e per la formazione. Lo sconto si può calcolare su un importo massimo di 500 euro.

Da quest’anno è possibile sfruttare la detrazione del 19% anche sui contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico

Da quest’anno è possibile sfruttare la detrazione del 19% anche sui contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico. Se, invece, i contributi riguardano il contribuente che presenta il 730, l’importo pagato resta deducibile dal reddito complessivo di quest’ultimo (e il risparmio è maggiore).

Abbonamenti ai mezzi pubblici

Prima puntata anche per lo sconto Irpef sugli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione del 19% spetta su un importo massimo di 250 euro e quindi il risparmio massimo sarà di 48 euro (comprese le eventuali spese dei familiari fiscalmente a carico). Le spese da considerare sono quelle pagate nel 2008, anche se riguardano abbonamenti che scadono nel 2009.

Altre novità

Del tutto nuova la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di scegliere una differente modalità di tassazione sui compensi per lavoro straordinario o per incrementi di produttività. L’agevolazione vale entro i limiti di 3 mila euro, con riferimento al periodo 1° luglio-31 dicembre 2008. Tra le altre novità va segnalato il “ritorno” del Comune di residenza tra i possibili beneficiari del 5 per mille e la possibilità di richiedere il “bonus famiglia” direttamente in dichiarazione (anziché al sostituto d’imposta).

Per fare una domanda sul 730, sulla  dichiarazione dei redditi in genere, sulle modalità di compilazione dei modelli, sulle detrazioni e deduzioni ammesse, nonchè su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

22 Gennaio 2009 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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16 risposte a “Modello 730 – tutte le novità”

  1. Giovanni Sica ha detto:

    Riferimenti normativi per i quali è prevista la detrazione IRPe.F 19% per l’acquisto di medicinali e visite specialistiche per i familiari fiscalmente a carico.

    • cocco bill ha detto:

      Potrebbe utilizzare le istruzioni allegate ai modelli 730 o UNICO. Per ogni problematica vengono anche citate le fonti di normativa fiscale.

  2. florica ha detto:

    salve nell’arco dell’anno 2009 ho lavorato solamente 4 mesi con contratto a tempo determinato presso una casa di cura,e momentaneamente sono disoccupata e percepisco la disoccupazione ordinaria.Oggi la casa di cura mi ha chiamato per ritirare il cud.Devo presentare il 730 o l’unico?A chi,all’ufficio delle entrate?Non sono sposata ma convivo col mio ragazzo che e’ un vigile del fuoco,e usciamo tutti e 2 nello stesso stato di famiglia.Grazie

    • cocco bill ha detto:

      Se ha lavorato solo presso quel datore di lavoro, potrebbe anche non essere obbligata a presentare dichiarazione.

      L’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche nell’ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un’imposta lorda corrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze, che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle ritenute, non supera euro 10,33.

      Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi nell’anno 2009 ha posseduto:

       un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;

       un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli;

       un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;

       un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un’età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;

       un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);

       solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);

       solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti per l’intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

       solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a euro 500,00;

       solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze;

       solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);

       solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;

       solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d’imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

       solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);

       solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili);

       solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

      Se non è obbligata, potrebbe avere interesse ad effettuare dichiarazione per far valere eventuali detrazioni non previste dal datore di lavoro (spese mediche, tasse scolastiche, deduzioni contributive).

      In ogni caso, se al momento in cui le conviene o deve presentare la dichiarazione, non ha un rapporto di lavoro in essere, dovrà utilizzare il modello UNICO.

  3. Rosario ha detto:

    Sono disoccupato dal mese di settembre 2009. Per tale anno posso presentare il Mod. 730/2010 (in tal caso, a chi devo presentarlo e chi effettuerà i calcoli ed il rimborso IRPEF?) oppure devo presentare il Modello UNICO (anche in questo caso mi occorrerebbe sapere a chi presentarlo e chi effettuerà conteggi e rimborso IRPEF)?

    • cocco bill ha detto:

      Deve presentare l’unico. Porterà eventuali somme spettanti a credito per il prossimo 730. Oppure chiederà il rimborso all’Agenzia delle Entrate.

  4. marina ha detto:

    se nel 2008 uno è contribuente minimo nella DDRR/09 posso detrarre spese mediche e assicurazioni vita riguardanti l’anno 2008?

    grazie

  5. marina ha detto:

    ciao
    le cure chiropratiche nonche le visite di cui ho ricevuta ma non prescrizione medica possono essere detratte?
    grazie

    • weblog admin ha detto:

      La figura del chiropratico non ha ancora trovato riconoscimento nel nostro ordinamento, né per tale figura è stato istituito un apposito albo. Poiché il ministero della Sanità, con circolare n. 66 del 12 settembre 1984, ha precisato che le prestazioni chiroterapiche possono essere prestate presso idonee strutture debitamente autorizzate, la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o in ortopedia, le spese per prestazioni chiropratiche, se prescritte da un medico, possono rientrare tra le spese sanitarie detraibili a condizione che siano eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista in fisiatria o in ortopedia.

      La documentazione necessaria per fruire della detrazione è costituita dalla fattura della struttura autorizzata ad eseguire attività di chiroprassi e dalla prescrizione del medico.

      Dunque, per la detrazione è necessaria la prescrizione.

  6. ALEX ha detto:

    SALVE
    PER QUANTO RIGUARDA MEDICINALI ACQUISTATI CON RICETTA MEDICA BIANCA MA NELLO SCONTRINO NON CE IL CODICE FISCALE è POSSIBILE USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE?

  7. ALEX ha detto:

    è POSSIBILE SCARICARE TRA LE SPESE PER COSRI DI ISTRUZIONE LE SPESE(TASSE PAGATE TRAMITE BOLLETINO POSTALE) SOSTENUTE PER L’ESAME DI STATO DI CUI UNA VERSATA A FAVORE DELL’UNIVERSITA E UNA VERSATA ALL’UFFICIO TASSE SCOLASTICHE DI ROMA

  8. FRASCA OMBRETTA ha detto:

    Lo scorso anno ho ereditato da una zia che è morta a gennaio una casa che era affittata ad un extracomunitario, lui mi ha pagato solo il mese febbraio , poi più niente gli ho dato lo sfratto per contratto in scadenza il 15 settembre. E’ andato via senza pagare riscaldamento, condominio, che ho dovuto pagare io.Ora mi dicono che devo dichiarare anche i fitti non riscossi nel 730.

    • weblog admin ha detto:

      Purtroppo chi le dice questo ha ragione.

      Teoricamente per recuperare le tasse pagate per importi di affitto mai riscossi dovrebbe, con una azione giudiziale, dimostrare l’inesigibilità del credito che vanta. Ma questo le costerebbe molto di più.

      Ma mi tolga una curiosità: la cauzione?

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