Mobbing: pochi e sporadici atti persecutori non sorretti dall’intenzione di causare danni al lavoratore? » Il reato non sussiste

Non sussiste il reato di mobbing se sul posto di lavoro sono stati effettuati pochi e sporadici atti persecutori non sorretti dall'intenzione di causare danni al dipendente.

Il mobbing designa un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo.

In mancanza di uno dei suddetti presupposti, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, non può configurarsi la condotta persecutoria.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 19782/14.

Come accennato in altri interventi, con il termine mobbing si intende una forma di terrore psicologico sul posto di lavoro, esercitata attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti, da parte di colleghi o superiori.

Il lavoratore-vittima di queste vere e proprie persecuzioni si vede emarginato, calunniato, criticato: gli vengono affidati compiti dequalificanti, viene trasferito continuamente, o viene sistematicamente messo in ridicolo di fronte a clienti o superiori.

Nei casi più gravi si arriva anche al sabotaggio del lavoro e ad azioni illegali.

Lo scopo di tali comportamenti può essere vario, ma il fine è sempre il solito: eliminare una persona divenuta in qualche modo scomoda, inducendola alle dimissioni volontarie o provocandone un motivato licenziamento.

Il dipendente che abbia subito mobbing ha diritto al risarcimento danni se riesce a provare di essere stato mobizzato, attraverso serie di elementi come certificati medici, prove testimoniali, comunicazioni ecc.

Ma ciò non è facile da dimostrare.

Da quanto si evince dalla pronuncia in esame, infatti, se il comportamento stressante del datore di lavoro, benché ripetitivo, non è sorretto da un unico piano, ovvero quello di danneggiare deliberatamente il dipendente, allora quest’ultimo non può dolersi, almeno ai fini del mobbing, del fatto che il primo si comporti in modo scostante, maleducato e magari anche infierendo sul più debole.

A parere degli Ermellini, dunque, per far scattare il reato di mobbing, i comportamenti del datore di lavoro sul dipendente devono essere continui e finalizzati dal medesimo intento: quello di danneggiarlo ed emarginarlo.

Concludendo, per essere riconosciuto, il mobbing richiede una serie continua di atti o comportamenti persecutori e vessatori, protratti nel tempo, caratterizzati da un intento di emarginazione finalizzato allìobiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo. In caso contrario, il reato non sussiste, come nella fattispecie che ha scaturito il verdetto in questione.

23 Settembre 2014 · Andrea Ricciardi




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