Pignoramento stipendio e pensione – per la pensione il giudice decide sul minimo vitale

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Infatti, è previsto il pignoramento massimo di un quinto dello stipendio per debiti erariali e contributivi.

E’ previsto il pignoramento massimo di un terzo dello stipendio per crediti alimentari.

Nel caso in cui concorrano entrambi gli eventi sopra indicati il pignoramento non può interessare una quota superiore alla metà dello stipendio, al netto delle ritenute IRPEF e dei contributi previdenziali.

Per altri crediti di origine finanziaria (mutui, prestiti personali, rate per credito al consumo, carte revolving ecc.

) è previsto il pignoramento di un altro quinto dello stipendio netto.

Per la pensione, l’unico argine al pignoramento è rappresentato dalla valutazione del giudice (quello per le esecuzioni in caso di procedura esattoriale)  che è comunque tenuto, per legge, a garantire l’impignorabilità di un minimo vitale, attualmente riconosciuto con un importo che si aggira intorno ai 460 euro mensili.

Infatti, la Corte costituzionale, con la sentenza 4.12.2002 numero 506, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, numero 1155, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

Sorge pertanto il problema di determinare la parte della pensione necessaria a garantire all'assicurato mezzi adeguati alle esigenze di vita. Al riguardo la Corte costituzionale ha affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore l'individuazione della parte di pensione assoggettata al regime di assoluta impignorabilità.

Se è vero, infatti, che più volte il legislatore ha operato interventi che sembrano presupporre una valutazione della soglia minima vitale (concettualmente non dissimile dai «mezzi adeguati alle esigenze di vita», di cui è parola nell'articolo 38, secondo comma, Cost.), è anche vero che nessuna di tali valutazioni consente di adottarla ai fini dell'individuazione della parte assolutamente impignorabile della pensione: quelle valutazioni come conferma la loro stessa varietà sono ispirate dalla considerazione anche di altri valori, quali le esigenze tributarie (soglia dei redditi totalmente esenti da IRPEF) o di finanza pubblica (livello della pensione sociale; doppio di essa ai fini della corresponsione dell'aumento perequativo; soglia di povertà fissata, dal decreto legislativo 18 giugno 1998, numero 237, per l'accesso al cosiddetto reddito minimo di inserimento; ecc.).

Non essendo ancora intervenuto il legislatore per individuare l'importo minimo vitale, si deve ricorrere all'interpretazione analogica per colmare la lacuna normativa creatasi con la sentenza additiva della Corte.

La prassi giuridica prevalente concorda nell'utilizzare uno dei parametri indicati dalla Consulta in motivazione, in particolare quello dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, legge 8.8.1995 numero 335, la cui ratio è proprio quella di assicurare ai cittadini ultrasessantacinquenni in disagiate condizioni economiche un reddito sufficiente per le minime esigenze di vita.  Tale importo è stato fissato dall'articolo 38 Legge 28.12.2001 numero 448 in misura pari ad euro 516,46 al mese per tredici mensilità.

Il Tribunale di Cagliari, invece,  discostandosi in modo più favorevole per il pensionato rispetto agli orientamenti appena indicati, ha ritenuto, ormai da tempo, di individuare nell’importo di circa 750 euro mensili il minimo indispensabile ( minimo vitale)  per garantire i mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato.

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28 Agosto 2013 · Chiara Nicolai




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