Mediazione tributaria e reclamo: sussiste l’obbligo per tutti gli atti impositivi » Sono comprese le controversie con Equitalia

Mediazione tributaria e reclamo: sussiste l'obbligo per tutti gli atti impositivi » Sono comprese le controversie con Equitalia

La mediazione tributaria ed il reclamo saranno obbligatori per tutti gli atti impositivi, anche per le controversie con Equitalia, al fine di ridurre i contenziosi con il Fisco.

A parere del Governo, sono troppe le controversie avviate contro il fisco (agenzia delle entrate, concessionari della riscossione, ecc.), pertanto, i contribuenti ora dovranno esperire la mediazione tributaria, anche contro i provvedimenti emessi da Equitalia, prima di fare ricorso al Tribunale o alla Commissione Tributaria.

Vediamo di capirci meglio nei paragrafi successivi.

La nuova mediazione tributaria secondo il governo

Il comunicato stampa numero 70 del 26 giugno 2015, con il quale il governo ha reso noto di aver approvato le nuove disposizioni sulla mediazione tributaria obbligatoria.

L’intervento normativo si muove prevalentemente lungo le seguenti principali direttrici:

  1. l’estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso;
  2. l’estensione della tutela cautelare al processo tributario;
  3. l’immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti.

Per ridurre il contenzioso tributario viene potenziato lo strumento della mediazione che attualmente riguarda solo gli atti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate con valore non superiore ai 20.000 euro.

Con il presente decreto il reclamo finalizzato alla mediazione si applica a tutte le controversie, indipendentemente dall’ente impositore, comprese quindi quelle degli enti locali. Il reclamo viene esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite, ecc) che a causa del valore indeterminato ne sarebbero state escluse. Dal punto di vista soggettivo il reclamo è esteso a Equitalia e ai concessionari della riscossione.

Lo strumento della conciliazione si applica anche al giudizio di appello (fino ad ora riguardava solo le cause di primo grado).

La tutela cautelare viene estesa a tutte le fasi del processo tributario. Ciò comporta che: a) il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato in presenza di un danno grave; b) le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia di primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto dal codice di procedura civile.

L’immediata esecutività delle sentenze riguarda quelle aventi ad oggetto l’impugnazione di un atto impositivo, oppure un’azione di restituzione di tributi in favore del contribuente. Per quanto riguarda l’esecutività delle sentenze in favore dell’Amministrazione, resta il meccanismo della riscossione frazionata del tributo per non aggravare la situazione dei contribuenti.

Per l’immediata esecutività delle sentenze a favore del contribuente, per pagamenti di somme superiori a 10.000 euro, può essere richiesta idonea garanzia il cui onere graverà comunque sulla parte che risulterà definitivamente soccombente nel giudizio.

Con le nuove disposizioni è stata ampliata la materia che include l'obbligo della mediazione tributaria

Dunque, sono troppe le cause contro il fisco: così, per prevenirle, il Governo spinge la carta dei cosiddetti strumenti deflattivi, come la mediazione tributaria.

Si amplia, pertanto, l’obbligo della mediazione.

Per ridurre il contenzioso tributario viene potenziato lo strumento della mediazione che attualmente riguarda solo gli atti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate con valore non superiore ai 20.000 euro.

Con il decreto appena approvato dal Governo, il reclamo, finalizzato alla mediazione, si applica a qualsiasi tipo di controversia, indipendentemente dall’ente impositore, comprese quindi quelle degli enti locali (incluse le controversie catastali su classamento e rendite degli immobili che ne sarebbero state altrimenti escluse a causa del valore indeterminato della lite).

Lo strumento della conciliazione si applica anche al giudizio di appello (fino ad ora riguardava solo le cause di primo grado).

La mediazione tributaria obbligatoria anche con Equitalia

Con le nuove disposizioni, il reclamo e la mediazione tributaria vengono estesi anche ad Equitalia e a tutti gli altri concessionari della riscossione.

Ciò vuol dire che chi vorrà impugnare la cartella esattoriale dovrà prima procedere a questa nuova e antecedente fase, che è condizione di procedibilità della domanda.

Il procedimento di mediazione, ovviamente, sospende i termini per la proposizione del ricorso e anche l’esecutività dell’atto impugnato (in pratica, il contribuente, in tale forbice di tempo, non dovrà temere il pignoramento).

Prima della riforma era stato chiarito che il reclamo contro le cartelle di Equitalia fosse obbligatorio solo quando l’impugnazione aveva ad oggetto i vizi di merito della cartella stessa: tali liti, infatti, coinvolgevano l’Agenzia delle Entrate, ente nei cui confronti la mediazione tributaria era quasi sempre necessaria.

Al contrario per le impugnazioni aventi ad oggetto vizi propri dell’atto dell’Agente della riscossione, la mediazione non era obbligatoria.

Oggi, invece, questa differenza viene eliminata e la mediazione tributaria sarà sempre obbligatoria.

Il procedimento necessario per accedere alla mediazione tributaria

Vediamo qual è il procedimento necessario, che deve attuare il debitore, per accedere alla mediazione tributaria.

Dalla data di notifica del ricorso con allegata l’istanza di reclamo all'Agenzia delle entrate devono decorrere 90 giorni prima della costituzione in giudizio, anche nel caso l’ufficio risponda prima di questo termine negativamente alle richieste del contribuente.

Nel caso di costituzione in giudizio senza l’avvio della procedura o prima del termine di 90 giorni il Giudice se ravvisa la circostanza sollevata dall'Agenzia delle entrate, concede un termine alle parti affinché attivino il reclamo/mediazione.

Cosa accade quando grazie alla mediazione tributaria si raggiunge l'accordo

A conclusione della procedura di mediazione tributaria, o reclamo, si possono verificare diverse possibilità, quando viene raggiunto l'accordo.

Se l’istanza presentata dal contribuente contiene una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa, che presenti i presupposti per l’accoglimento integrale, lo stesso ufficio può invitare il contribuente a sottoscrivere il relativo accordo di mediazione.

In mancanza di una proposta formulata nell’istanza, l’ufficio può comunicare una propria proposta motivata di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa tributaria recante, in calce, il nominativo e i recapiti del funzionario incaricato, al fine di consentire al contribuente di contattare in modo celere l’ufficio, sia per la sottoscrizione dell’accordo, qualora intenda integralmente aderirvi, sia per avviare un contraddittorio sulla proposta di mediazione.

Negli altri casi in cui ritenga possibile esperire la mediazione, l’ufficio può invitare il contribuente al contraddittorio.

In caso di accordo raggiunto con l’ufficio, il contribuente beneficerà dell’automatica riduzione delle sanzioni amministrative del 60%.

L’accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell’ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla conclusione dell’accordo, dell’intero importo dovuto, ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo.

Il pagamento deve essere effettuato, anche tramite compensazione, con il modello F24.

In caso di mancato versamento delle rate successive alla prima, l’atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva.

Cosa succede se non si raggiunge l'accordo tramite la mediazione tributaria

Quando la fase di mediazione tributaria o reclamo, volge al termine senza alcuna definizione della pretesa, il contribuente entro 30 giorni deve costituirsi in giudizio, ossia deve depositare il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale competente.

Per gli atti non soggetti all'obbligo di mediazione tributaria, invece, la costituzione deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica del ricorso all'ente impositore.

L’udienza in commissione tributaria è ordinariamente in camera di consiglio e cioè le parti non vi possono partecipare.

Tuttavia, è possibile con una semplice istanza allegata al ricorso (ovvero se separata notificata a tutte le parti coinvolte) chiedere la pubblica udienza.

La presentazione del ricorso non sospende l’obbligo di pagamento frazionato delle imposte. Se l’atto è oggetto di mediazione, è prevista la sospensione per legge sino al termine dei 90 giorni ovvero sino alla data di presentazione del ricorso. È poi necessario presentare una richiesta in tal senso alla Ctp. La decisione di primo grado può essere impugnata dinanzi alla commissione tributaria regionale.

L’appello può essere proposto da entrambe le parti in caso di soccombenza reciproca.

Chi propone l’appello è chiamato appellante, mentre chi lo riceve appellato. Quest’ultimo può proporre a sua volta appello incidentale, qualora avesse interesse a riformare la sentenza del giudice provinciale. La decisione di appello è impugnabile dinanzi alla Corte di Cassazione rilevando eventuali vizi di legittimità della pronuncia.

La Suprema Corte, infatti, salvo casi particolari non può decidere nel merito della vicenda.

3 Luglio 2015 · Andrea Ricciardi


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