Mediazione tributaria obbligatoria anche per tributi locali

Mediazione tributaria obbligatoria anche per tributi locali e avvisi di accertamento di importo non superiore ai 20 mila euro

Per ridurre il contenzioso tributario viene potenziato lo strumento della mediazione che prima riguardava solo gli atti di accertamento posti in essere dall’Agenzia delle Entrate con valore non superiore ai 20 mila euro.

Il governo, nella riunione del 22 settembre 2015, ha dato il via libera alle misure di riforma del contenzioso tributario licenziando gli ultimi cinque decreti attuativi della delega fiscale.

Il reclamo finalizzato alla mediazione si applicherà a tutte le controversie tributarie, indipendentemente dalla loro natura e dall’ente impositore, comprese quindi quelle con gli enti locali (Comuni e Regioni). Il reclamo viene esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite, ecc) che a causa del valore indeterminato ne sarebbero state escluse.

Pertanto, prima di adire la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) territorialmente competente per impugnare un atto fra quelli di seguito indicati:

  1. l’avviso di accertamento del tributo;
  2. l'avviso di accertamento esecutivo;
  3. l'ingiunzione fiscale;
  4. l’avviso di liquidazione del tributo;
  5. il provvedimento che irroga le sanzioni;
  6. il ruolo e la cartella di pagamento;
  7. l’avviso di mora;
  8. l’iscrizione di ipoteca sugli immobili;
  9. il fermo di beni mobili registrati;
  10. gli atti relativi alle operazioni catastali;
  11. il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
  12. il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

Dal punto di vista soggettivo il reclamo è esteso a Equitalia e ai concessionari della riscossione, tipicamente nei casi b), c), f), h), i).

Le nuove norme si applicano immediatamente e trovano applicazione anche con riferimento ai procedimenti già pendenti.

La procedura per presentare il reclamo ed esperire il tentativo di mediazione tributaria obbligatoria

L’atto contenente sia il ricorso che l’istanza di mediazione va notificato all'Ufficio dell'ente creditore che ha emanato l’atto nonché ad Equitalia (o al concessionario che agisce, nella fase di riscossione coattiva, per l'ente creditore) nel caso in cui si intenda impugnare un avviso di accertamento esecutivo, l'ingiunzione fiscale, il ruolo e la cartella di pagamento, l’iscrizione di ipoteca sugli immobili o il fermo amministrativo di beni mobili registrati. Le modalità e i termini sono quelli previsti per il ricorso, dunque entro 60 giorni dalla notifica dell'atto e tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini processuali.

All’istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende depositare al momento dell’eventuale costituzione in giudizio. L’istanza è fondata sugli stessi motivi del ricorso e può contenere una motivata e documentata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Non è soggetta all’imposta di bollo. Il contributo unificato è dovuto soltanto nel momento in cui il contribuente dovesse eventualmente depositare il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione.

Trascorsi novanta giorni dal ricevimento dell’istanza da parte del destinatario, senza che sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto l’accoglimento, anche parziale, o il diniego dell’istanza, inizia a decorrere il termine di trenta giorni per l’eventuale costituzione in giudizio del contribuente, a cui invece si applica la sospensione feriale dei termini. La costituzione avviene con il deposito presso la Commissione tributaria provinciale, del ricorso con l’istanza, con le stesse modalità previste per il ricorso non preceduto da mediazione tributaria obbligatoria. Se il contribuente riceve il diniego o l’accoglimento parziale entro il novantesimo giorno, il termine per l’eventuale costituzione in giudizio decorre dalla data di ricevimento.

Per gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere dal 2 marzo 2014, il termine di 90 giorni deve essere computato applicando le disposizioni sui termini processuali e quindi, diversamente da quanto previsto dalla previgente disciplina, tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini processuali, oltre che di tutte le disposizioni relative alla sospensione o interruzione dei termini processuali. Inoltre, i termini per la costituzione in giudizio delle parti decorrono, in ogni caso, dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio. In caso di deposito del ricorso prima del decorso di questo termine, l'ente creditore può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente della CTP, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.

La mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell’automatica riduzione delle sanzioni amministrative del 60%. Tale beneficio può essere riconosciuto anche se il contribuente decide di pagare interamente l’imposta del procedimento di mediazione. L’accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell’Ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale.

Inoltre, la presentazione dell'istanza di mediazione comporta la sospensione ex lege dell'esecuzione dell'atto impugnato per 90 giorni (fermo restando che in assenza di accordo sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta). Nel caso in cui il contribuente si costituisca in giudizio prima di questo termine, la sospensione viene meno.

Se il procedimento di mediazione si conclude con esito negativo, nell’eventuale successivo giudizio tributario, la parte soccombente è condannata a pagare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio, a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione. Inoltre, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, la Commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a rifiutare la proposta di mediazione.

24 Settembre 2015 · Giorgio Valli




Commenti e domande

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4 risposte a “Mediazione tributaria obbligatoria anche per tributi locali”

  1. GIUS ha detto:

    Il fatto é che le cartelle risultano solo dall estratto conto ma io non le ho mai ricevute e chiedendo ad equitalia la prova della notifica loro non mi hanno fornito alcunché. Preciso che le cartelle si riferiscono a multe anche di venti anni fa e che le notifiche (che loro asseriscono di aver fatto) sono vecchie almeno di dieci anni.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Purtroppo, proponendo istanza in autotutela ha sanato eventuali vizi di notifica delle cartelle esattoriali e, comunque, non uò più esperire ricorso giudiziale. Mi spiace ma ormai la frittata è fatta.

  2. GIUS ha detto:

    Ho proposto contro alcune cartelle equitalia delle autotutele nel 2015, che non sono state accolte. Ora vorrei avviare la fase giudiziale ma con la nuova normativa dovrei fare la mediazione obbligatoriamente o l autotutela proposta può valere comunque come condizione di prevedibilità?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Purtroppo, la presentazione di una istanza in autotutela non sospende i termini per il ricorso. Pertanto, non potrà più impugnare le cartelle esattoriali se sono trascorsi più di 60 giorni dalla loro notifica.

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