Mancata corresponsione assegno di mantenimento » E’ reato anche se coniuge beneficiario non versa in stato di bisogno

La mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento configura un reato anche se il coniuge beneficiario non è in stato di bisogno.

Per l'integrazione della fattispecie delittuosa di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non è necessaria la determinazione di uno stato di bisogno della persona avente diritto quale conseguenza della condotta contraria ai doveri inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge.

Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 47139/14.

Da quanto si apprende dalla pronuncia sopra riportata, in una separazione personale, il coniuge obbligato separato che omette reiteratamente di versare l'assegno di mantenimento, è colpevole di violazione degli obblighi di assistenza familiare, anche se il coniuge beneficiario non versa in stato di bisogno.

A parere degli Ermellini, la violazione dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del codice civile, scatta quando il coniuge obbligato, di solito il marito, faccia mancare al coniuge beneficiario i mezzi di sussistenza.

Secondo normativa vigente, si richiede che il beneficiario versi in uno stato di bisogno per cui non possieda il necessario per vivere, ma ciò non va inteso in senso restrittivo.

Negli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge rientrano, infatti, anche quelli di assistenza materiale concernenti il rispetto e l’appagamento delle esigenze economicamente valutabili dell’altro coniuge e la corresponsione dei mezzi economici necessari per condurre il tenore di vita della famiglia.

Obblighi che, pur attenuati, permangono anche in caso di separazione personale dei coniugi.

Dunque, come accennato, la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento può far scattare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare anche quando il coniuge beneficiario non si trovi in uno stato di bisogno evidente.

9 Dicembre 2014 · Genny Manfredi


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

4 risposte a “Mancata corresponsione assegno di mantenimento » E’ reato anche se coniuge beneficiario non versa in stato di bisogno”

  1. mirko226 ha detto:

    Credo di essere purtroppo l’ennesima vittima di una sentenza di separazione punitiva nei confronti dei padri. A fronte di uno stipendio di circa 2000 euro al mese per 14 mesi mi sono visto “affibbiare” un assegno di mantenimento per le mie 2 figlie di euro 800 mensili più la corresponsione di una mezza rata di mutuo di euro 600 + spese extra.

    In soldoni mi escono 1400 euro al mese + mediamente 100 euro mensili di spese extra (scuola, gite, apparecchi etc.). La mia ex moglie lavora e guadagna circa 1400 euro per 14 mesi. Lei vive nella casa coniugale ed è proprietaria al 100% di altre 2 case interamente pagate di cui una affittata a 500 euro mensili.

    Io mi sono rifatto una famiglia e ho un’altra bimba ma che in questo modo non riesco a mantenere. Come posso difendermi da una sentenza così iniqua? Che succede se le verso solo gli 800 euro per le bimbe e basta?

    • Senza entrare nel merito della decisione adottata dal giudice, che meglio di chiunque altro ha preso visione delle carte e analizzato la situazione familiare prima dell’intervenuta separazione, mi limito solo ad osservare che la possibilità di crearsi una seconda famiglia, dopo il fallimento del primo matrimonio, è oggi un lusso che non tutti possono permettersi di sostenere.

      Per quanto attiene la prospettata intenzione di versare solo parzialmente l’importo dell’assegno di mantenimento fissato dal giudice a favore delle figlie e del coniuge separato, non ci vuole un professionista della materia per ricordare che al coniuge separato assegnatario sarebbe sufficiente avvalersi della sentenza di separazione giudiziale per notificare, con l’assistenza di un procuratore legale alle prime armi, un precetto al datore di lavoro del coniuge obbligato al fine di ottenere il pignoramento dello stipendio netto percepito fino al soddisfacimento del credito alimentare.

      L’unico argine che potrebbe limitare l’entità del prelievo forzoso è la circostanza che gli eventuali importi impegnati per una cessione del quinto in corso e per altri pignoramenti esattoriali ed ordinari concorrenti, insieme a quello di natura alimentare per il quale si procede, non possano superare la metà dello stipendio netto percepito dal debitore inadempiente.

  2. margini71 ha detto:

    Buongiorno, io ho una situazione paradossale, io e la mia ex moglie sono 15 anni che andiamo avanti a querele e controquerele, la situazione attualmente è questa, io ho querelato lei perché esattamente dal 31/12/11 non mi fa rivedere mio figlio poiché lei è una bambina capricciosa, io ho fermato il versamento dell’assegno di mantenimento solamente dal mese di ottobre 2012 perché non vedo il motivo per il quale debba elargire un assegno per un figlio che non vedo e non sento. Io mi sono rifatto una famiglia con figli, lei anche ma senza ulteriori figli. Il punto è questo, che dopo la mia querela perché non vedo il bambino, lei mi ha contro querelato perché asserisce che in tutti questi anni no le ho dato il mantenimento, ma è tutto falso dato che io ho le copie del bonifico effettuato, alcune ricevute da lei firmate quando le davo i soldi contanti, qualche ricevute di assegni circolari, la cosa che chiedo è se è possibile risalire eventualmente all’emissione da parte mia di altri assegni circolari che ho emesso, da banche diverse ogni mese in passato, che purtroppo non mi trovo la ricevuta (la madre) dell’assegno circolare a suo nome, o se è possibile fare richiesta per un estratto conto del suo conto corrente dove si evince il versamento degli assegni circolari da me emessi a suo nome affinchè possa dimostrare che io ho dato sempre quello che le spettava se fosse possibile fare, come mi dovrei comportare. Grazie per l’eventuale risposta che ne dovesse derivare. Saluti

    • Annapaola Ferri ha detto:

      E’ stato, ed è, comunque un errore sospendere il pagamento dell’assegno di mantenimento. Qualunque siano le motivazioni di dissidio con la coniuge separata, esse vanno rappresentate al giudice e non possono giustificare, in alcun modo, l’omessa corresponsione del mantenimento.

      Non è possibile, per lei, chiedere un estratto del conto corrente intestato alla coniuge separata: ne può fare istanza al giudice, come ultima ratio, per provare i versamenti effettuati.

      Per ottenere gli attestati degli assegni circolari non trasferibili, richiesti a suo nome ed intestati al coniuge separato, nonché dell’eventuale avvenuto regolare pagamento degli stessi, deve rivolgersi alle banche che tali assegni circolari hanno emesso. E’ un suo diritto, anche se il servizio è a pagamento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!