Una volta raggiunta l’indipendenza economica, il figlio maggiorenne, che perde il posto di lavoro, non ha più diritto all’assegno di mantenimento
Una volta raggiunta la capacità lavorativa, e quindi l’indipendenza economica, la successiva perdita dell’occupazione non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento dei figli maggiorenni.
Si tratta del principio di diritto enunciato, nella sentenza 6509/2017, dai giudici della Suprema Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una decisione precedentemente assunta e riguardante il caso di un soggetto che aveva abbandonato il posto di lavoro a tempo indeterminato per sceglierne un altro con contratto a tempo determinato; contratto che non era stato successivamente rinnovato, determinando, così, la richiesta di percepire nuovamente l'assegno di mantenimento posto a carico del genitore.
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