Mantenimento e affidamento dei figli » Decreti sono subito esecutivi

È immediatamente esecutivo il decreto emesso in materia di mantenimento dal tribunale in sede di modifica delle condizioni di divorzio. E ciò anche se il provvedimento risulta già gravato da reclamo: deve infatti essere interpretata in modo estensivo la disposizione contenuta nell’articolo 4 della legge 74/1987, modificata dalla legge 80/2005, secondo cui la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva per la parte riguardante i provvedimenti di natura economica.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione la quale, con la pronuncia 10064/13, ha sancito che: In materia di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti del matrimonio, a norma dell'articolo 9 della legge numero 1 dicembre 1970 numero 898 e successive modificazioni, il decreto pronunciato dal tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità di una regola più generale, desumibile dall'articolo 4 della legge 74/1987 così come modificata dalla legge 80/2005, e incompatibile con l’articolo 741 Cpc, che subordina l’efficacia esecutiva al decorso del termine utile per la proposizione del reclamo.

La giurisprudenza della Suprema Corte compie quindi un importante passo interpretativo e colma delle lacune che non giustificavano una diversa disciplina processuale all'interno della stessa materia, riguardo i provvedimenti che incidono sulle condizioni di separazione e di divorzio relativi all'affidamento e il mantenimento dei figli e del coniuge.

Mantenimento e affidamento dei figli » Il caso

Il caso che è stato esaminato dalla Suprema Corte riguarda un provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio, disciplinato dall'articolo 9 comma 1 della legge numero 898/1970 così come modificato dalla legge numero 74/1987.

La norma prevede la possibilità di chiedere, qualora sopravvengano giustificati motivi, la revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio riguardanti l’affidamento dei figli e la misura del mantenimento del coniuge e dei figli. Sull’istanza decide il tribunale in camera di consiglio. Il che significa che il legislatore ha voluto che lo svolgimento del giudizio fosse assoggettato alle norme sul rito camerale il cui provvedimento finale è il decreto motivato.

Nel caso di specie, sul decreto emesso a modifica delle condizioni di divorzio, era stato proposto reclamo, ma nel frattempo il coniuge aveva iniziato l’azione esecutiva per il recupero delle somme dovute per il mantenimento.

In sede di opposizione all'esecuzione, il coniuge opponente aveva rilevato che il provvedimento reclamato non costituiva titolo esecutivo poiché per legge privo della provvisoria esecutività.

Infatti, l’articolo 741 del Codice di Procedura Civile, dice che i provvedimenti camerali acquistano efficacia quando sono decorsi i termini senza che sia stato posto reclamo. Da ciò si ricava che non è attribuita ai decreti camerali un’immediata efficacia esecutiva.

Il tribunale, aveva respinto l'opposizione, ritenendo applicabile per interpretazione estensiva, l'articolo 4, della legge sul divorzio, come modificato dalla legge numero 80 del 2005, il quale al comma 14 prevede che, per la parte riguardante i provvedimenti di natura economica, la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva.

La Cassazione, rilevando l'esistenza di un contrasto tra le sezioni semplici della Corte sulla questione dell'esecutività immediata dei decreti di modifica delle condizioni di divorzio emessi dal tribunale, in pendenza di reclamo, ha rimesso la questione alle sezioni unite.

La sentenza parte da due precedenti pronunce contrastanti della Corte: la sentenza numero 9373/2011 e la sentenza numero 4376/2012.

La prima aveva espresso il principio secondo cui i provvedimenti che definiscono il giudizio di modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'articolo 710 codice di procedura civile, non sono immediatamente esecutivi a meno che non sia il giudice a dotarli della provvisoria esecutività, ciò in quanto l’articolo 4 comma 14 della legge sul divorzio riguarda le sentenze che definiscono il giudizio di divorzio e tale norma è applicabile anche alla sentenza di separazione, ma non al decreto di modifica delle condizioni di separazione.

In quell’occasione la Corte aveva ammesso che la non esecutività del decreto di primo grado di modifica delle condizioni di separazione, fosse un fatto eccezionale in una materia come quella familiare, che richiede tempestività e snellezza applicativa, ma si trattava di una precisa scelta legislativa.

La più recente sentenza, quella del 20 marzo 2012, numero 376, ha ribaltato la precedente pronuncia e lo ha fatto partendo dall'analisi del procedimento descritto dall'articolo 710 del Codice di Procedura Civile.

Secondo la ricostruzione dei giudici, il giudizio per la modifica delle condizioni di separazione non sarebbe ascrivibile in toto ad un procedimento di tipo camerale. Si pensi alla possibilità che il giudice emani, prima della definizione del procedimento, i provvedimenti provvisori. Ciò è estraneo alla tutela camerale come disciplinata negli articoli 737-742 codice di procedura civile

Per questo motivo appare illogico e contraddittorio attribuire efficacia esecutiva a provvedimenti provvisori e negare la permanenza dell'effetto quando il contenuto viene trasfuso in un provvedimento definitivo.

Inoltre si ammetterebbe una tutela esecutiva immediata sulla base di un provvedimento provvisorio emesso all'esito di cognizione sommaria, e non di un provvedimento definitivo emesso all'esito di un'istruttoria svolta in pieno contraddittorio.

Quest’ultima pronuncia, è vero, si riferisce alla separazione e non al divorzio, ma la Corte evidenza l’innegabile parallelismo che il legislatore ha voluto tra i due procedimenti.

Dall'emanazione della legge numero 353 del 1990, le sentenze pronunciate in primo grado sono immediatamente esecutive e anche in quest’ottica, i procedimenti di revisione delle condizioni della separazione e del divorzio appaiono come un'anomalia nel sistema generale della tutela in questa materia.

Per proseguire nell’iter interpretativo, la Corte pone l’accento sull’esecutività dei provvedimenti provvisori emessi in sede presidenziale ai quali è attribuita espressamente efficacia esecutiva. Efficacia che non viene meno anche nel caso in cui il processo si estingua.

La differenza essenziale tra contenuto nei provvedimenti provvisori e urgenti e quello della sentenza che conclude il giudizio di primo grado, consiste nell’idoneità ad acquistare l'efficacia del giudicato della sentenza.

Nella materia però questa differenza è un po’ attenuata dal fatto che il giudicato è da intendere sempre sottoposto alla clausola rebus sic stantibus. Infatti, è sempre possibile chiedere la revisione o la modifica delle condizioni stabilite. A questo, punto il giudizio di revisione assume il carattere di una prosecuzione di quel primo giudizio, del quale necessariamente condivide gli aspetti legati all'oggetto comune. Il legislatore avrebbe preferito il procedimento camerale per il giudizio di revisione, al solo fine di semplificare e accelerare il processo.

In conclusione, secondo la Corte il susseguirsi delle riforme in materia mediante interventi frazionati e non coordinati ha causato una serie di incongruenze che impongono un’interpretazione sistematica improntata alle regole del giusto processo.

Mantenimento e affidamento dei figli » Considerazioni Finali

Bisogna guardare alla disciplina processuale contenuta negli articoli 4 e 9 della legge numero 898 del 1970 come un procedimento speciale per la sua natura ed il suo oggetto, che non è da considerarsi interamente sottoposto alle regole dei procedimenti camerali.

Pertanto la Cassazione a sezioni unite, confermando la sentenza del tribunale, ha espresso il principio di diritto secondo cui, in materia di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere a seguito dello scioglimento e della cessazione degli effetti del matrimonio, a norma dell'articolo 9 della legge numero 1 dicembre 1970 numero 898, il decreto pronunciato dal tribunale è immediatamente esecutivo, in conformità di una regola più generale, desumibile dall'articolo 4 della citata legge e incompatibile con l'articolo 741 codice di procedura civile, che subordina l'efficacia esecutiva al decorso del termine utile per la proposizione del reclamo.

11 Giugno 2013 · Andrea Ricciardi




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