Non integra il reato di appropriazione indebita il mancato rimborso di un prestito

Anche il danaro, nonostante la sua fungibilità, può trasferirsi nel semplice possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà. Ciò di norma si verifica, oltre che nei casi in cui sussista o si instauri un rapporto di deposito o un obbligo di custodia, nei casi di consegna del danaro con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso: in tutti questi casi il possesso del danaro non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto del proprietario e, ove ciò avvenga si commette il delitto di appropriazione indebita.

Ne consegue che il denaro può essere oggetto di appropriazione indebita solo quando sia consegnato dal legittimo proprietario, ad altri con specifica destinazione di scopo che venga poi violata attraverso l’utilizzo personale da parte dell’agente; solo ove il mandatario violi quindi il vincolo fiduciario che lo lega al mandante e destini le somme a scopi differenti da quelli predeterminati può integrarsi una condotta di appropriazione indebita.

Viceversa, ove si sia in presenza della mancata restituzione di somme date o concesse in qualunque forma di prestito, l’inadempimento dell'obbligo non determina l’integrazione della fattispecie delittuosa di cui all'articolo 646 del codice penale (appropriazione indebita) poiché il contratto di prestito pur se stipulato tra soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare non comporta alcuna destinazione di scopo del denaro versato.

Difatti con il prestito, per definizione, il denaro versato transita dalla proprietà del prestatore a quella del mutuatario, che è libero di disporne secondo i propri voleri; tale è infatti l’inequivocabile contenuto dell’articolo 1814 del codice civile secondo il quale il denaro dato a prestito diviene di proprietà del debitore, ragion per cui la mancata restituzione non comporta il reato di appropriazione indebita.

Con le considerazioni appena esposte i giudici della Corte di cassazione (sezione penale) hanno argomentato la sentenza 24857/2017.

20 Maggio 2017 · Genny Manfredi




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