Il mancato protesto di un assegno e le conseguenze sull’azione esecutiva

Il protesto tutela l'azione di regresso - Nel caso di un'unica girata l'azione di regresso non serve

Sempre più spesso mi capita di vedere restituiti assegni con la dicitura "insoluto" con codice 20 (mancanza fondi) ma senza protesto perchè diretti, anche se questi sono negoziati e restituiti ampiamente nei termini.

Mi rendo conto che il protesto tutela l'azione di regresso che, nel caso di un'unica girata, non esiste, però la pubblicazione dell'evento non dovrebbe essere garantita, oltre ad essere un obbligo di legge (Legge numero 77 del 12 febbraio 1955), e non dovrebbe fungere da deterrente affinchè il titolo vada a buon fine? In sostanza, non pago un assegno, non vengo protestato, vengo iscritto in CAI per sei mesi dopo di cio' apro un nuovo conto corrente in altro istituto e continuo nella mia condotta?

Vi chiedo può una banca in modo del tutto arbitrario decidere se protestare un assegno o meno anche se questo è presentato in tempo utile? Si puo’ considerare inadempiente qualora non lo faccia e se posso agire legalmente contro la banca per il mancato protesto?

Il protesto serve a legittimare le azioni di regresso contro gli ulteriori giratari

E’ indubitabile che l’articolo 45 della legge sugli assegni bancari richieda la formalità del protesto al solo fine di legittimare le azioni di regresso contro gli ulteriori giratari.

La norma in questione in effetti sancisce espressamente che il beneficiario mantiene i suoi diritti contro il traente anche qualora il protesto non sia stato levato.

Tale conclusione trova del resto conforto nella giurisprudenza in materia (cfr. ad es. Cass. 4.5.1978, numero 2090) secondo la quale la mancata levata del protesto dell'assegno non importa decadenza dall'azione di regresso contro il traente, nei cui confronti il portatore dell'assegno mantiene integri - a norma del secondo comma dell'articolo 45 del regio decreto 21 dicembre 1933, numero 1736 -  i suoi diritti.

Ora, se l'assegno è, ad esempio, di importo superiore a 999 euro (e quindi non trasferibile) ciò esclude a priori la circolabilità del titolo al di fuori dell'ambito soggettivo costituito dai titolari del rapporto causale.

Dovrebbe pertanto concludersi che la mancata levata del protesto - non essendo di per sé tale da pregiudicare l’esercizio dell'azione cartolare da parte del benificiario contro il traente insolvente - non determini alcun danno al beneficiario. E che quindi, per un assegno di importo superiore a 999 euro il protesto sia inutile, dal momento che resta impregiudicata l'azione di regresso verso il traente.

E' questa la linea difensiva adottata dalle banche quando per motivazioni spesso riconducibili a rapporti poco trasparenti con il traente, non procedono a levare, come dovrebbero, il protesto dell'assegno privo dei fondi necessari.  Incorrendo in comportamenti senz'altro illegittimi, oltre che semplicemente inadempienti ed omissivi.

La funzione del protesto, infatti, non è soltanto quella di impedire la decadenza dalle azioni di regresso, che ormai, come dicevamo, con l'introduzione della non trasferibilità di assegni con importo superiore a 999 euro è peraltro garantita.

Il protesto serve a far attestare, in forma pubblica, e ad ogni altro possibile effetto, il mancato pagamento da parte dell'obbligato "ex titulo" (così in particolare, Cass. 10.3.2000, numero 2742). Tale funzione è stata coerentemente riaffermata anche dall'Arbitro Bancario Finanziario, il quale pone giustamente l’accento sull’efficacia coercitiva del protesto connessa al regime di pubblicità che è ad esso proprio.

arbitro bancario finanziario - guida pratica alla risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie

Procedura telematica interbancaria o check truncation per incasso assegni

Procedura telematica interbancaria o check truncation - assegni fino a 5 mila euro ed assegni circolari di importo qualsiasi.

Stanza compensazione per importi superiori a 5000 euro.

Azione di regresso

Per quanto riguarda l'assegno bancario, il legittimo possessore non può agire nei confronti della banca perché questa non assume alcuna obbligazione cambiaria. L’ obbligo per la banca trattaria deriva soltanto da un rapporto contrattuale, pertanto tale obbligo sussiste soltanto se il correntista ha fondi disponibili.  Non esiste, da un punto di vista giuridico, l’azione diretta per l'assegno bancario (a differenza di quanto avviene, invece, per la cambiale).

Il legittimo titolare dell'assegno può quindi procedere solo nei confronti dei soggetti responsabili del pagamento, ovvero sono il traente, i giranti e i loro eventuali avallanti.

Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. (GU numero 300 del 29-12-1933)

Condizioni per poter esercitare azione di regresso

Articolo 45 - Azione di regresso - Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati  se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non é pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato:

  1. con atto autentico (protesto);
  2. con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione;
  3. con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato.

Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione,  la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare.

Assegno presentato alla banca in tempo utile - Scadenza dell'assegno

L'assegno bancario è pagabile unicamente a vista, ed ogni disposizione contraria si considera come non scritta. Esso deve quindi essere presentato al pagamento subito dopo l'emissione, entro precisi termini che sono:

  •  otto giorni se è pagabile nello stesso Comune in cui è stato emesso;
  •  quindici giorni se è pagabile in un Comune diverso all'interno del territorio italiano;
  •  trenta giorni se è pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranità italiana compresi nel bacino del Mediterraneo;
  • sessanta giorni se è pagabile negli altri territori soggetti alla sovranità italiana.

L'assegno bancario emesso in Paese diverso da quello nel quale è pagabile deve essere presentato entro 20 giorni o 60 giorni a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso continente o in continenti diversi.

La procedura di incasso di un assegno scoperto - eventi possibili e relative azioni esecutive

  1. l'assegno viene presentato allo sportello in tempo utile, va in stanza di compensazione e torna con dichiarazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato.
  2. se l'assegno è stato presentato all'incasso l'ultimo giorno utile il protesto non può essere elevato ed il beneficiario resta con la dichiarazione della stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato.
  3. se l'assegno presenta la clausola "senza spese e senza protesto" l'assegno torna con semplice dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione e del mancato incasso.
  4. l'assegno viene presentato non in tempo utile. Non c'è protesto, né dichiarazione stanza compensazione né dichiarazione trattario.

Le azioni esecutive esperibili nei confronti del debitore in relazione ai possibili eventi conseguenti alla presentazione:

  1. L'assegno non pagato:
    1. è  un titolo esecutivo e consente il precetto e il pignoramento nei confronti del traente anche quando siano scaduti i termini di presentazione e pertanto non sia possibile ottenere il protesto dell'assegno né tantomento la dichiarazione del trattario o di una stanza di compensazione della Banca d'Italia circa il rifiuto di pagamento;
    2. è un titolo esecutivo e consente il precetto e il pignoramento nei confronti dei giranti solo quando l'assegno sia stato protestato (punto 1 articolo 45 della legge assegni) o quando il rifiuto del pagamento sia stato constatato dal trattario o da una stanza di compensazione della Banca d'Italia (punti 2 e 3 articolo 45 della legge assegni).
  2. Ricorso per decreto ingiuntivo verso traente, giranti ed avallanti sulla base del solo assegno non pagato.
  3. Ricorso per decreto ingiuntivo verso traente, giranti ed avallanti sulla base del solo assegno non pagato. I giranti e gli avallanti suscettibili di azione di regresso con la sola dichiarazione della banca trattaria sono quelli che hanno girato a avallato l'assegno dopo l'apposizione della clausola "senza spese e senza protesto".
  4. Ricorso per decreto ingiuntivo verso il solo traente sulla base del solo assegno non pagato.

Prescrizione delle azioni di regresso

L'azione di regresso si prescrive in sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione dell'assegno al pagamento.

Le azioni tra i diversi obbligati al pagamento (giranti) si prescrivono invece in sei mesi dal giorno in cui l'obbligato ha pagato o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui.

Dopo la prescrizione dell'azione di regresso

Azione di arricchimento - quando non si ha prova di un rapporto sottostante: l'azione si prescrive in una anno dalla prescrizione dell'azione di regresso.

Azione causale -  contratto,  fattura rapporto (poggiato su una fattura, un contratto, etc.) fra obbligato e beneficiario (l'assegno come mero effetto e prova ulteriore - ma non necessaria - del rapporto sottostante).  La prescrizione è quella determinata dal rapporto sottostante.

20 Febbraio 2012 · Rosaria Proietti


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!