Maggiorazione semestrale di un decimo applicata a sanzioni amministrative – Legittima per il Consiglio di Stato

L’art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981 prevede che in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Si tratta di una maggiorazione (di rilevante importo) di natura sanzionatoria, che richiede la sussistenza del requisito del ritardo nel pagamento imputabile al debitore.

La Corte costituzionale, già nel 1999, aveva giudicato infondata la questione di legittimità, da più parti sollevata, della maggiorazione: secondo la Consulta, la maggiorazione semestrale di un decimo per il ritardo nel pagamento a carico dell'autore di un illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, non ha funzione risarcitoria come nel caso degli interessi moratori, o corrispettiva, ma riveste carattere di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale. Pertanto non può esserne eccepita la maggiore gravosità rispetto agli interessi moratori.

Questo il parere dei giudici del Consiglio di Stato espresso nella sentenza 636/2008.

Il principio espresso dai giudici di Palazzo Spada, conferma (a differenza di quanto fatto dagli estensori di Cassazione 3701/2007) la chiara distinzione della “sanzione principale” da quella aggiuntiva (le maggiorazioni) derivante dal ritardo nel pagamento dopo la formazione del titolo esecutivo (il verbale di accertamento dell'infrazione a cui il trasgressore o il proprietario del veicolo non hanno adempiuto nei termini).

1 Novembre 2015 · Giuseppe Pennuto


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