Contratti di locazione » Va risarcito il conduttore per l’affare perso a causa della consegna tardiva dell’immobile affittato

Contratti di locazione: il locatore va risarcito dal conduttore se, a causa del ritardo nella consegna dell'immobile in concessione, ha perso la possibilità di vendere o riaffittare l'appartamento.

In tema di locazione di immobili, una volta che l’attore abbia provato l’esistenza di una favorevole occasione di vendere o di locare l’immobile, la valutazione sull'esistenza di un eventuale danno da ritardato rilascio di immobile, va effettuata con valutazione prognostica ex ante, in cui si consideri se, in mancanza del ritardo nella riconsegna, il proprietario avrebbe potuto secondo la regolarità causale concludere l’affare.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 22352/14.

Secondo quanto disposto dalla pronuncia in esame, nell'ambito dei contratti di locazione, o contratti d'affitto, il locatore può chiedere il risarcimento dei danni al conduttore che abbia ritardato nel rilasciare l’appartamento, una volta scaduta la concessione.

Ciò, però, sempre a condizione che il locatore riesca a provare, in Tribunale, l’esistenza di una favorevole occasione di vendere o di riaffittare l’immobile non andata in porto proprio a causa del ritardo dell'inquilino.

In parole povere, al padrone di casa basta dichiarare che, proprio a causa dell’ostacolo nella riconsegna, si è visto sfumare l’affare.

Inoltre, i supremi Giudici, hanno chiarito che, per valutare se sussiste il danno da ritardato rilascio e quindi condannare al risarcimento l'inquilino, il giudice deve porsi nelle condizioni del padrone di casa nel momento in cui deve formulare la proposta di vendere o di riaffittare l’immobile.

Al locatore, infatti, è concesso presumere e dare per scontata la puntualità dell'inquilino nel rilascio dell'appartamento.

In buona sostanza, non si può attribuire alcuna colpa al proprietario di casa se si fida della buona fede del conduttore, stringendo già accordi per il futuro.

Per capire di cosa parliamo possiamo pensare, ad esempio, ad un contratto di locazione in scadenza il 31 ottobre 2014.

Nella fattispecie che, per il successivo 2 settembre 2014, il locatore abbia già affittato l'immobile a un terzo, qualora l'affare sfumi, a causa del ritardo nella riconsegna dell’immobile da parte del vecchio conduttore, quest’ultimo sarà condannato al risarcimento dei danni.

24 Ottobre 2014 · Gennaro Andele




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