Limiti di pignorabilità della rendita INAIL corrisposta in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale

L’articolo 110 del dpr 1124/1965 dispone che le indennità corrisposte in seguito ad infortuni sul lavoro o a malattie professionali non possono essere cedute per alcun titolo, né possono essere pignorate o sequestrate, tranne che per spese di giudizio alle quali l’assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a contenzioso sorto sulle disposizioni contenute nel decreto stesso.

Dunque la rendita INAIL, erogata in seguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, é impignorabile.

Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza 572/1989, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 110 del dpr 1124/1965, nella parte in cui non consente la pignorabilità delle rendite erogate dall’INAIL per crediti alimentari dovuti per legge ed ha equiparato ai fini della pignorabilità la pensione Inps con la rendita Inail.

Possiamo concludere che la rendita INAIL, erogata in seguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, non è pignorabile per debiti di natura ordinaria (banche, privati, finanziarie) o esattoriale (quando il creditore è la pubblica amministrazione), mentre è pignorabile per debiti di natura alimentare (assegno di mantenimento a coniuge e figli) nella misura stabilita dal Presidente del Tribunale o dal giudice delegato.

Alcune sentenze (Corte Costituzionale 1041/1988 e Corte di Cassazione 25043/11) sembrano fissare ad 1/3 della quota pignorabile del reddito percepito dall'obbligato il tetto massimo prelevabile per soddisfare crediti di natura alimentare.

1 Giugno 2016 · Tullio Solinas




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10 risposte a “Limiti di pignorabilità della rendita INAIL corrisposta in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale”

  1. rosa ha detto:

    L’inquilina del mio appartamento non mi paga l’affitto da mesi; percepisce una pensione per la morte del marito avvenuta durante il lavoro pari ad € 1.400 mensili. Ho qualche possibilità di ottenere quanto mi è dovuto oppure tale pensione non è pignorabile?

    • La pensione di reversibilità è pignorabilissima: con un avvocato determinato può ottenere il 20% della parte che eccede il minimo vitale. In pratica, circa 80 euro/mese

  2. francesca_7 ha detto:

    Scusate se insisto …ma c è la possibilità che il giudice mi condanni alle spese?

    • Le spese di giudizio dovrà sicuramente anticiparle lei, creditrice procedente: poi bisognerà vedere se il giudice accollerà queste spese al debitore sottoposto ad azione esecutiva, oppure no. Dipende se riterrà che il suo avvocato dovesse sapere che la rendita INAIL è impignorabile per la natura del credito azionato.

  3. francesca_7 ha detto:

    Quindi a quanto ho capito dovremmo presentarci in giudizio inutilmente, dal momento che non procedo per un credito alimentare: il signore in questione percepisce solamente una rendita INAIL di 1180 al mese, non lavora, ma sta benissimo. La posta mi chiede 120 euro per avermi dato risultati sul conto che era zero, però poi ha bloccato tutto, e l’Inps mi dice che non ha rapporti col lui. Il giudice può condannarmi a pagare le spese?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Non si dia per vinta: alcuni giudici danno una interpretazione estensiva alla sentenza sentenza 572/1989 della Consulta, equiparando la rendita INAIL ad una pensione, senza discriminare il credito azionato fra alimentare, esattoriale o ordinario.

  4. francesca_7 ha detto:

    Dopo sette anni ho vinto una causa: avevo fatto un decreto ingiuntivo ed abbiamo pignorato la pensione da infortunio. La posta aveva bloccato di conseguenza per 2 mesi tutta la pensione perché dovevano dei soldi anche a loro. Ora stanno sbloccando il tutto ed io a marzo ho l’udienza davanti al giudice, che fare rinunziare?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Insistendo, potrebbe almeno recuperare le spese di giudizio a cui è andata incontro. Inoltre, recentemente, Corte Costituzionale e giurisprudenza di legittimità sembrano orientarsi decisamente nell’ammettere la pignorabilità delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate da INPS ed INAIL, almeno per il quinto della parte eccedente il minimo vitale (una volta e mezza l’importo massimo dell’assegno sociale). In questi casi, comunque, prima di prendere una decisione, conviene sempre “fare il sacrificio” di consultare previamente un avvocato che possa approfondire le carte ed i termini della questione, consigliandola al meglio.

  5. Anonimo ha detto:

    Gentile redazione buonasera. Mio marito ha avuto un indennizzo Inail per danno biologico (rottura menisco collaterale) con bonifico sul conto corrente cointestato con me. Contemporaneamente e’ stato pignorato il conto per aver perso una causa di lavoro. La domanda e’ se possono pignorare tale cifra e in che misura essendoci solo quell’importo ? Grazie mille per la Vs/cortese attenzione Alessandra

    • Una volta confluito sul conto corrente il denaro non ha più alcun legame con le motivazioni per cui è stato percepito. Il pignoramento del conto corrente, tuttavia, dovrebbe essere limitato al 50% dell’importo a saldo.

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