Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore – Tutto come prima per quanto riguarda gli assegni

È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche e Poste Italiane.

Per il servizio di rimessa di denaro (money transfer) la soglia e' di mille euro.

Le modifiche apportate dalla legge di stabilità si limitano ai contenuti sopra evidenziati. Per il resto, le norma sulle limitazioni all'uso di assegni e libretti e saldo di libretti di deposito al portatore restano invariate, come si evince dal seguito.

Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai cambiavalute, il limite è di 3.000 euro.

I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane.

Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro.

In seguito alle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 all'articolo 49 del decreto legislativo 231/2007, deve necessariamente conseguire che, pur dovendo restare il saldo di ciascun libretto al portatore inferiore ai mille euro, sarà possibile trasferirne a terzi più di uno, purchè l'importo trasferito non superi la soglia dei tremila euro.

8 Gennaio 2016 · Ludmilla Karadzic


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

2 risposte a “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore – Tutto come prima per quanto riguarda gli assegni”

  1. Anonimo ha detto:

    Danaro giacente su conto postale è stato trasferito in vaglia postali intestati, parte al titolare del conto postale e altra parte a persona diversa.

    DOMANDA:
    Il Pignoramento del c/c Postale dal quale sono stati trasferiti i fondi per i Vaglia postali PREVEDE ANCHE IL PIGNORAMENTO DEI FONDI DEGLI STESSI VAGLIA POSTALI?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Quando, nel corso di una procedura di escussione coattiva nei riguardi del proprio debitore, il creditore procedente notifica un atto di pignoramento a Poste Italiane (ritenendo che Poste Italiane possa custodire somme di proprietà del debitore depositate in conto corrente o in altri titoli), il terzo pignorato, ovvero Poste Italiane, viene invitato a rendere dichiarazione ex articolo 547 del codice di procedura civile: il terzo pignorato, cioè, è obbligato a specificare al creditore procedente di quali somme è debitore o si trova in possesso che siano riferite al debitore sottoposto ad azione esecutiva.

      Ne discende che nell’elenco Poste Italiane deve includere anche i vaglia (ma solo quelli ancora intestati al debitore esecutato).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!