Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Legittimo se le mansioni attribuite al lavoratore non possono più essere svolte per sopravvenute esigenze

I fatti giustificativi, che fondano il potere imprenditoriale di intimare al lavoratore il licenziamento per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, sono stati variamente intesi dalla giurisprudenza di legittimità.

Comune a tutti gli orientamenti e’ l’affermazione secondo cui il motivo addotto dall'imprenditore deve essere oggettivamente verificabile ossia non pretestuoso, con onere della prova a carico dell’imprenditore stesso.

Ferma la non sindacabilità delle decisioni imprenditoriali nel merito l’esercizio del potere organizzativo e’ tuttavia illegittimo per sviamento quando il motivo addotto non risulti provato.

Nella maggior parte delle pronunce, la Corte di cassazione ha posto a base del potere di licenziare la necessità di ristrutturazione aziendale e la conseguente soppressione del posto spettante al lavoratore poi licenziato. E’ frequente la negazione della necessita’ di ristrutturare l’azienda e quindi l’affermazione dell'illegittimità del licenziamento finalizzato, non ad evitare perdite economiche bensì a conseguire un maggior profitto.

Il contratto di lavoro può essere sciolto a causa di un'onerosita’ non prevista nel momento della sua conclusione e tale sopravvenienza ben può consistere in una valutazione dell’imprenditore che, in base all'andamento economico dell’impresa rilevato dopo la conclusione del contratto, ravvisi la necessità di sostituire un personale meno qualificato con soggetti maggiormente dotati di conoscenze e di esperienze e quindi di attitudini produttive. Ne’ l’esercizio di tale potere è sindacabile nel merito dal giudice, e ciò tanto più vale quando il legislatore è incline a tutelare piu’ intensamente la liberta’ organizzativa dell’impresa.

E così, al controllo giudiziale sfugge necessariamente anche il fine, di arricchimento o di non impoverimento, perseguito dall'imprenditore (anche nei casi in cui questo controllo sia tecnicamente possibile), considerato anche che un aumento del profitto si traduce non, o non solo, in un vantaggio per il suo patrimonio individuale ma principalmente in un incremento degli utili dell’impresa ossia in un beneficio per la comunità dei lavoratori.

Per chiarire il contesto in cui è maturata la pronuncia (sentenza 23620/15) va aggiunto che, nel caso specifico, i giudici del Palazzaccio si sono occupati del ricorso proposto da una lavoratrice precedentemente assunta come tecnico di laboratorio da una società, operante nel settore della sanita’ privata e convenzionata con il servizio sanitario nazionale, successivamente licenziata per giustificato motivo oggettivo, dopo che la Regione aveva deliberato, per i laboratori di analisi, la necessità della presenza di un direttore laureato in biologia o in chimica, determinando, quindi, una conseguentemente sopravvenuta "inutilità" delle mansioni affidate alla ricorrente, in possesso solo di un diploma.

10 Dicembre 2015 · Tullio Solinas




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