Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo

Nel licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, determinato da ragioni inerenti l'attività produttiva, la causa che determina il recesso non è un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma consiste nella necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti, sicché il lavoratore ha il diritto che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo, e non ad un mero incremento di profitti, e che dimostri, inoltre, l'impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale.

In altre parole, giustificandosi il recesso solo come extrema ratio il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento e anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato), l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva.

Inoltre, il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di aver prospettato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni siano compatibili con l'assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall'imprenditore.

Nell'indagine sulla sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, il giudice non può rivolgere la sua attenzione, con formalistica valutazione, alla sola situazione aziendale esistente alla data del licenziamento, ma, soprattutto nei casi caratterizzati da profili di dubbia trasparenza ed interpretazione, deve estendere l'accertamento ad un arco temporale idoneo a svelare ogni eventuale predeterminazione di circostanze di fatto finalizzate ad un licenziamento effettuato al di fuori delle ipotesi consentite in caso di ristrutturazione aziendale.

In particolare, deve essere giudizialmente dichiarata l'illegittimità del licenziamento motivato da una crisi economica e dalla necessità di ristrutturare l'azienda, laddove dall'istruttoria emerga che poco tempo prima e poco tempo dopo il licenziamento stesso sia stato assunto un lavoratore a cui sono state affidate mansioni riconducibili a quelle del lavoratore licenziato.

Così, in tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, si è espressa la Corte di cassazione nella sentenza 13116/15.

26 Giugno 2015 · Ornella De Bellis


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