Il licenziamento del dirigente può fondarsi su esigenze di riorganizzazione aziendale

In tema di licenziamento, secondo la giurisprudenza di legittimità, la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente, per la particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo, potendo rilevare qualsiasi motivazione, purche’ apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore di lavoro.

Il licenziamento del dirigente, infatti, puo’ fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l’impossibilita’ della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimita’ del licenziamento, deve essere coordinato con la liberta’ di iniziativa economica, garantita all'imprenditore.

Ad esempio, per stabilire se sia giustificato il licenziamento di un dirigente intimato per ragioni di ristrutturazione aziendale, non e’ dirimente la circostanza che le mansioni da questi precedentemente svolte vengano affidate ad altro dirigente in aggiunta a quelle sue proprie, in quanto quel che rileva e’ che presso l’azienda non esista piu’ una posizione lavorativa esattamente sovrapponibile a quella del lavoratore licenziato.

In ogni caso, tuttavia, il licenziamento del dirigente deve essere accompagnato da motivazione coerente ed essere fondato su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, che escludano l’arbitrarieta’ del recesso: in altri termini, il recesso deve pur sempre ricollegarsi ad interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento e dunque a ragioni obiettive ed effettive (che permettano la verifica dei detti interessi), operando sempre il principio di buona fede e correttezza quale limite al potere datoriale di recesso.

Insomma, la liberta’ di iniziativa economica non può, e non deve, offrire copertura a licenziamenti immotivati o pretestuosi dei dirigenti.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 14301/15.

26 Agosto 2015 · Tullio Solinas


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