Il cointestatario superstite a firma disgiunta non può movimentare il libretto di risparmio se gli eredi del de cuius non pagano l’imposta di successione

Com'è noto, con il contratto di deposito, la banca o Poste Italiane acquisiscono la proprietà delle somme depositate e si obbligano a restituirle al cliente alla scadenza del termine convenuto (depositi a scadenza fissa) ovvero a richiesta del depositante (depositi a vista), salva l’esigenza di rispettare un eventuale termine di preavviso (depositi con preavviso).

A differenza dei saldi attivi su conto corrente bancario o postale, le somme conferite a deposito vengono remunerate con interessi più alti.

Il libretto a risparmio rappresenta una tipologia di deposito.

Il Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha affrontato, nella decisione 5305/13, la questione relativa all'applicabilità della normativa fiscale, in tema di successione, nel caso di una richiesta di liquidazione avanzata dai cointestatari di un libretto di deposito a risparmio a firma disgiunta, a seguito del decesso di un altro cointestatario.

Sia la giurisprudenza della Corte di cassazione, che quella dell'ABF, hanno sempre affermato il principio in base al quale, nel caso in cui il deposito bancario o postale fosse intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche disgiuntamente, il contitolare superstite ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento di parte o dell’intero saldo.

Il Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, nella decisione appena citata, ha rilevato, tuttavia, come nelle precedenti pronunce dell’ABF e della Suprema Corte, non sia stata mai presa in considerazione l’incidenza della normativa fiscale sulla questione relativa alla legittimazione spettante ai cointestatari superstiti.

In particolare, ai sensi del Testo unico in materia di imposte di successioni e donazioni, la banca non può provvedere ad alcuna operazione se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione (in pratica, se non è stata pagata dagli eredi l'imposta di successione). Tale disposizione impone quindi alla banca un vero e proprio divieto di esecuzione della prestazione almeno sino al momento in cui non sia stata presentata la denuncia di successione.

Secondo il Collegio di coordinamento, il vincolo di indisponibilità per gli eredi può essere fatto valere anche nei confronti degli altri cointestatari del libretto di deposito fin tanto che i primi non provvedano alla presentazione della documentazione successoria.

In assenza di tale vincolo, infatti, sarebbero possibili pratiche elusive della normativa fiscale, consentendo agli eredi di evitare il pagamento dell’imposta sulla successione: basterebbe, a tale scopo, che il libretto di deposito a risparmio fosse cointestato anche ad un soggetto non incluso nello stesso asse ereditario.

27 Novembre 2014 · Giovanni Napoletano




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