Libretti di deposito o di risparmio – dopo un versamento controllare sempre l’avvenuta annotazione
Le annotazioni sul libretto di deposito o di risparmio, firmate dall'impiegato della banca, fanno piena prova nei rapporti fra la stessa e il depositario.
Se manca un'annotazione ed il denaro è stato comunque versato "brevi manu" all'impiegato, si può superare questa presunzione con la dimostrazione che un’operazione di versamento di somme, ancorché non annotata, sia stata comunque eseguita.
In tema di onere della prova, infatti, ai sensi di quanto disposto dal codice civile, è colui che afferma l’esistenza di un diritto a dover provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Così la Corte di cassazione nell'ordinanza numero 14888/14.
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