L’emerdamento di Renato Brunetta

Alla fine, dopo essere stato più volte annunciato, è uscito. Brunetta ha finalmente visto approvato dagli altri ministri del governo il suo emendamento, o meglio emerdamento, visto il contenuto, alla manovra finanziaria. L’emerdamento si compone di 6 commi.

Il primo abroga tutte le norme sulla stabilizzazione dei precari delle finanziarie 2007 e 2008 (ad esclusione di quelle sui vigili del fuoco, gli unici che potranno continuare ad essere stabilizzati). Il secondo sostiene che - quindi - tutti i contratti a termine si chiudono alla scadenza e, in mancanza di un termine (come nel caso degli “stabilizzandi”) si chiudono 90 giorni dopo l’approvazione della legge. Il terzo comma trasforma il diritto alla stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato con i requisiti stabiliti dalle finanziarie 2007 e 2008 in una riserva (massimo del 40%) nei concorsi del triennio 2009-2011.Il quarto comma prevede che per i co.co.co. vi sia un punteggio nei concorsi del triennio 2009-2011.

Il quinto comma prevede che enti locali e ASL possano continuare a stabilizzare.

Il sesto comma ricorda che tutti i concorsi devono rispettare i limiti delle risorse economiche.

Un emerdamento davvero chiaro: i precari non ancora stabilizzati tra pochi mesi saranno per strada, disoccupati, a prescindere da tutto. A casa, o per strada, potranno studiare per i concorsi dei prossimi anni.

Un emerdamento chiaro che demolisce i deboli castelli di carta costruiti 2 anni fa e che merita risposte univoche: mobilitazione ad oltranza, scioperi, manifestazioni.

Per quanto riguarda il sindacato di base RdB aveva già in programma uno sciopero con manifestazione il 17 ottobre, e cade a fagiolo (e un presidio il 7 ottobre sotto la Funzione Pubblica). La Cgil aveva già proclamato una manifestazione oggi (sabato) in tutte le principali piazze italiane. Ma sul tema delle stabilizzazioni ci deve essere una forte opposizione in tutto il pubblico impiego, a cominciare dalla ricerca e dall'università.

Di seguito il testo dell'emerdamento:

Emendamento all'Articolo37

Dopo l’ART.37 è inserito il seguente “Articolo 37-bis”

(Disposizioni in materia di stabilizzazioni)

Comma 1
Le risorse finanziarie di cui all'articolo 66, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, numero 112 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, numero 133 e quelle destinate alle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, si intendono riferite esclusivamente alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 35 del decreto legislativo numero 165 del 2001 ed alle eventuali progressioni verticali del personale fatto salvo quanto previsto dal comma 5. Sono abrogati l’articolo 1, commi 417, 418, 419, 420, 519, 529, 558, 560 e 644 della legge 27 dicembre 2006, numero 296 e l’articolo 3, commi 90, 92, 94, 95, 96 e 97 della legge 24 dicembre 2007, numero 244, fatte salve, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni speciali contenute nella normativa abrogata riferite al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a quello di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, numero 215.

Comma 2
Alla data di scadenza dei relativi contratti le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165. Il divieto di cui al presente comma si applica anche ai contratti prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, numero 296 e dell'articolo 3, commi 92 e 95, della legge 24 dicembre 2007, numero 244; tali contratti sono risolti alla data di scadenza oppure, ove manchi il termine finale del contratto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 3
Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo numero 165 del 2001, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale in servizio al 1° gennaio 2007 con contratto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007 e per il personale non dirigenziale in servizio al primo gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato che consegua i tre anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

Comma 4
Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni pubbliche nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo numero 165 del 2001, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati a valorizzare l’esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 3 nonché in ragione dell'attività lavorativa prestata presso pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

Comma 5

Per il triennio 2009-2011 le amministrazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, numero 56, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 3 maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie potranno avere efficacia non oltre il 31 dicembre 2011.

Comma 6
Nella programmazione triennale del fabbisogno rideterminata ai sensi del presente articolo e delle norme in materia di organici contenute nel decreto legge 25 giugno 2008, numero 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008 numero 133 le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono le procedure di mobilità, i concorsi da bandire e le assunzioni da effettuare compatibilmente con i vincoli finanziari scaturenti dal regime assunzionale e con quelli relativi al contenimento della spesa del personale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La finalità della norma è quella di circoscrivere temporalmente l’intervento straordinario in materia di stabilizzazione e ripristinare il regime ordinario di reclutamento mediante procedure concorsuali pubbliche.

Il primo comma abroga le disposizioni in materia di stabilizzazione e tiene conto di alcune fattispecie speciali quali quella del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e di quelle di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, numero 215.

Il secondo comma richiama la inderogabilità delle disposizioni di legge che regolamentano i rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa sottolineando la necessità di un rispetto rigoroso dei termini dei contratti.

I commi 3 e 4 dettano interventi di diversa portata e limitati nel tempo volti entrambi a valorizzare le esperienze professionali maturate all'interno delle amministrazioni pubbliche.

1 Ottobre 2008 · Patrizio Oliva




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