Maggiorazioni semestrali del 10% per le multe pagate in ritardo – La Cassazione sancisce che si tratta di una sanzione aggiuntiva legittima e non di interessi
In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex articolo 27 della legge 689/1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale.
Pertanto, è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.
Così i giudici della Corte di cassazione, con la sentenza 21259/2016 hanno definitivamente archiviato come superato l'orientamento assunto in occasione della pubblicazione della sentenza 22100/2007, secondo la quale gli interessi semestrali del 10%, in caso di pagamento in ritardo della sanzione amministrativa per violazione al Codice della strada, non fossero dovuti (almeno nel caso in cui la riscossione fosse avvenuta attraverso ingiunzione fiscale e non con la procedura di iscrizione a ruolo e successiva emissione di cartella esattoriale).
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