Legittima la notifica degli atti a familiari non conviventi

Il caso affrontato di un soggetto cui erano stati notificati una serie di avvisi di accertamento con consegna degli atti ad una parente, non legata al destinatario da un vincolo di convivenza

Con la recente ordinanza numero 5729/2012 la Suprema Corte di Cassazione torna sull’annosa questione dei soggetti legittimati a ricevere gli atti tributari in luogo del legittimo destinatario, confermando una linea invero già consolidata.

Il caso affrontato era quello di una persona cui erano stati notificati una serie di avvisi di accertamento, mediante consegna degli atti non a lei personalmente ma a una parente, non legata al destinatario da un vincolo di convivenza.

Oggetto dell'esame della Corte è stato, quindi, l’articolo 139 codice di procedura civile che al comma 2 ammette la consegna degli atti anche a “persona di famiglia”, dovendosi considerare tali soggetti del tutto “idonei a curar[e] la sollecita consegna al destinatario [dell'atto notificando], in forza della solidarietà connessa con detti vincoli e del dovere giuridico conseguente all'accettazione della notifica” (Cass.Civ. SS.UU. numero 250/1999).

Sebbene tale considerazione sia assolutamente ragionevole e possa facilmente riscontrare sia le esigenze del destinatario all'effettiva ricezione dell'atto che quelle del mittente alla prosecuzione dell'iter processione/esecutivo, il vero punto dolente è legato ai famigliari non conviventi, i quali, proprio per l’occasionalità del contatto con il destinatario, potrebbero non fornire quelle garanzie di consegna che stanno alla base della conoscenza legale degli atti.

Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza si è più volte espressa nel senso della non decisiva rilevanza del requisito della convivenza “- non espressamente menzionato dall'articolo 139 codice di procedura civile -, risultando sufficiente l’esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che la «persona di famiglia» consegnerà l’atto al destinatario” (Cass. Civ. sent. 23368/2006; nello stesso senso, ad esempio, Cass. Civ. ord. 21362/2010 e Cass. Civ. sent. 9590/2010).

Tale indirizzo è stato da ultimo confermato anche dalla sentenza in commento, la quale si è rifatta esplicitamente proprio al passo appena citato.

Sebbene tale linea interpretativa sia sicuramente difficile da scalfire, occorre però evidenziare che la stessa sentenza numero 5729/2012 lascia aperta la porta alla possibilità che insorgano situazioni tali da escludere la validità della notifica anche se l’atto è consegnato secondo le descritte modalità.  Infatti, non è in linea di principio possibile escludere che l’atto consegnato a un famigliare non convivente non sia poi effettivamente consegnato al legittimo destinatario.

In tali casi, per ottenere la declaratoria di nullità della notifica, il notificatario dovrà provare “il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo”.

Legittimità della notifica della cartella esattoriale a parente o affine non convivente con il destinatario - ulteriore conferma della Suprema Corte

Con la sentenza 1063/2013 la Corte di Cassazione torna ancora ad esaminare la legittimità della notifica di una cartella esattoriale consegnata a mani a soggetto non convivente con il destinatario, anche se ad esso legato da rapporto di parentela o affinità.

Le eccezioni avanzate erano state accolte dal giudice di merito che avevano deciso per la nullità della stessa ma rigettate dai giudici di piazza Cavour che, nel caso proposto, affermano sulla questione involta dal motivo, un tempo in effetti discussa, l’orientamento di questa Corte è da ultimo consolidato nel senso che, in tema di notifica dell'avviso di accertamento, per fare presumere la qualità di persona di famiglia è sufficiente il rapporto di parentela o di affinità e non è richiesto dall'articolo 139 codice di procedura civile il requisito della convivenza; sussiste difatti l’onere, a carico di chi assume di non avere ricevuto l’atto, di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario a casa propria, senza che assumano rilievo le sole certificazioni anagrafiche del familiare stesso (cfr. per tutte Cass. numero 26324/2009; numero 10955/2009. E anche, in altra materia, Cass. numero 21362/2010); (e) che, pertanto, non è necessario stabilire, al fine di inferirne la validità della notifica, che la consegna del plico sia avvenuta a mani di persona (di famiglia) convivente

Legittima la notifica dell'atto impositivo alla matrigna del contribuente

La relata di notifica degli avvisi di accertamento - prodromici alle cartelle esattoriali  impugnate dal contribuente - indicava chiaramente che gli atti impositivi erano stati notificati presso il domicilio del destinatario a mani della matrigna (la seconda moglie del padre).

Il Collegio di legittimità ha chiarito che l'espressione "persona di famiglia" adoperata dall'articolo 139 codice di procedura civile (applicabile alla notifica degli avvisi di accertamento) va intesa nel senso più ampio, considerato che la stessa norma annovera tra coloro che possono essere destinatari della notifica perfino il portiere ed il vicino di casa che accetti di riceverla. Tale espressione ricomprende, dunque, qualsiasi familiare (anche la matrigna) la cui presenza in casa non abbia carattere del tutto occasionale, essendo determinata da ragioni di, sia pure temporanea, convivenza con il destinatario della notifica.

In tal caso la parentela o l'affinità fanno scattare la presunzione che il contribuente sia venuto a conoscenza dell'accertamento.

Scrivono, infatti, gli ermellini Va - per vero - osservato, al riguardo, che l'espressione "persona di famiglia" adoperata dall'articolo 139 codice di procedura civile (applicabile alla notifica degli avvisi di accertamento) va intesa nel senso più ampio, considerato che la stessa norma annovera tra coloro che possono essere destinatari della notifica perfino il portiere ed il vicino di casa che accetti di riceverla (Cass. 615/95). Tale espressione ricomprende, dunque, qualsiasi familiare (anche la matrigna) la cui presenza in casa non abbia carattere del tutto occasionale, essendo determinata da ragioni di, sia pure temporanea, convivenza con il destinatario della notifica; situazione, questa, che può essere presunta sulla base dello stesso fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare (Cass. 24852/06). Deve considerarsi, invero, che è proprio, e soltanto, il vincolo di parentela o di affinità - a prescindere dall'ulteriore requisito della stabile convivenza, peraltro neppure menzionato espressamente dalla norma dell'articolo 139 codice di procedura civile - a giustificare la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario di esso.

17 Aprile 2013 · Giorgio Valli




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Una risposta a “Legittima la notifica degli atti a familiari non conviventi”

  1. Marzia Ciunfrini ha detto:

    La giurisprudenza si è più volte espressa nel senso della non decisiva rilevanza del requisito della convivenza “- non espressamente menzionato dall’art. 139 c.p.c. -, risultando sufficiente l’esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che la «persona di famiglia» consegnerà l’atto al destinatario” (Cass. Civ. sent. 23368/2006; nello stesso senso, ad esempio, Cass. Civ. ord. 21362/2010 e Cass. Civ. sent. 9590/2010).

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