La legge sul fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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La lotta all'estersione dispone di uno strumento normativo rappresentato dalla Legge 23 febbraio 1999, numero 44, "Disposizioni concernenti il Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura". Con tale legge il legislatore ha inteso riordinare e migliorare il complesso corpo normativo. E
ssa si propone di superare alcune incertezze nella definizione delle circostanze e dei requisiti necessari per accedere al Fondo di Solidarietà e, contemporaneamente, di rendere più agevole la procedura per beneficiare dei contributi messi a disposizione dal Fondo stesso.
Inoltre, per potenziare l'intervento repressivo del fenomeno, la Legge 44/99 prevede che in caso di pericolo di ritorsioni, le generalità del denunciante possano essere tenute riservate per l'intera durata delle indagini preliminari.La legge rafforza il coordinamento degli organismi e delle attività antiracket: sia il Fondo di Solidarietà che il Comitato di Solidarietà (unitamente ai loro Uffici di assistenza tecnica) sono collocati presso il Ministero dell'Interno; il Comitato di Solidarietà delibera le elargizioni alle vittime del racket ed i mutui alle vittime dell'usura, successivamente il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ne adotta la concessione con Decreto motivato.
Del Comitato di Solidarietà fanno parte un rappresentante del Ministero dell'Industria e uno del Ministero del Tesoro, tre membri designati dal CNEL, tre membri delle Associazioni che prestano assistenza e solidarietà alle vittime dell'usura e del racket, un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (Consap).
Le modalità operative previste dalla legge
- Le vittime del racket (o gli eredi superstiti) possono beneficiare del Fondo di Solidarietà anche nel caso si siano verificati danni alle persone (lesioni personali o morte) non connessi con danni alle cose. In questi casi il danno è calcolato sulla base del mancato guadagno e l'elargizione del Fondo è ammessa per la parte economica non coperta da eventuali altri emolumenti ricevuti, per lo stesso evento, in applicazione della legge a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
- Tra i danni riconosciuti (agli operatori economici) rientra ora anche il mancato guadagno, per l'attività esercitata, a causa di intimidazioni anche ambientali: la vittima deve denunciare le richieste estorsive e il clima penalizzante che è stato determinato a suo svantaggio. Tutti i reati, anche indiretti, che rappresentano una reale pressione estorsiva o che concorrono a determinarla, vengono equiparati alla richiesta estorsiva.
- Possono accedere ai contributi del Fondo anche gli appartenenti alle Associazioni antiracket che abbiano subìto danni da mancato guadagno conseguenti a condizionamenti ambientali, nonché soggetti terzi che, pur non essendo dirette vittime delle richieste estorsive, abbiano riportato lesioni personali o danni alle cose in conseguenza di azioni delittuose. Pur nei limiti della dotazione complessiva del Fondo, possono essere corrisposte elargizioni per l'intero ammontare del danno fino ad un massimo di 3 miliardi per singola domanda (6 miliardi nel caso di più domande, dello stesso soggetto, nel corso del triennio).
- Diminuiscono i vincoli per il termine di presentazione della domanda di accesso al Fondo: nel caso di danni materiali, la domanda può essere presentata dalla data di presentazione della denuncia in poi, entro 120 giorni dalla denuncia o dalla data di conoscenza che dalle indagini preliminari risulta la finalità estorsiva; nel caso di mancato guadagno conseguente a condizionamenti anche ambientali, la domanda deve essere presentata entro un anno dall'inizio delle richieste estorsive.I benefici del Fondo di solidarietà possono essere concessi anche a coloro che in precedenza siano stati acquiescenti alle richieste estorsive, purché il rifiuto (intervenuto con l'atto di denuncia dei fatti) permanga dopo la presentazione della domanda di contributo.
- Quando è necessario tutelare l'incolumità del denunciante, sono sospesi i termini per la presentazione della domanda di accesso al Fondo e il Pubblico Ministero può disporre che in tutti gli atti del procedimento giudiziario non si menzionino le generalità del denunciante, fino alla sua definizione.
- I contributi elargiti dal Fondo possono essere utilizzati dall'esercente vittima sia per ripristinare la vecchia attività economica colpita dal danno che per intraprendere una nuova attività, anche in un luogo diverso.Subordinatamente al parere favorevole del Pubblico Ministero, nel corso delle indagini preliminari, alla vittima di estorsioni può essere concesso un contributo provvisorio anticipato fino al 70% del danno indennizzabile.
- In alcuni casi particolari si contemplano altri 240 giorni utili, per la presentazione della domanda di contributo, per coloro i quali i termini fossero già scaduti.
sono una persona vittima di usura ed estorsione dal 2001 al 2007 in tutto o perso una casa di proprieta una profumeria di mia proprieta ed un deposito di 200 metri quadrati in piu i miei familiari mi anno aiutato e si sono indebbitati anche loro quindi o deciso di fare la denuncia ed o fatto arrestare i miei aguzzini in tutto 18 persone poi o fatto la richiesta per vittima di usura soltanto che la prefettura a spedito la mia domanda a roma sei mesi dopo la mia domanda per farmi anticipare un piccolo anticipo nel frattempo una ditta di milano mi ha fatto un atto fallimentare per 16 mila euro quindi mi hanno bloccato il fondo il prefetto dice che chi e fallito non puo usufruire del fondo:pero nella denunzia cè anche mia moglie come vittima quindi l”avvocato a spostato la richiesta su di lei ma sono sei mesi che il giudice fallimentare non risponde al prefetto come ci dobbiamo comportare,abbiamo due bambine piccole siamo dovuti andare via dal nostro paese affrondando molte difficolta senza lavoro meno male che ci sono i nostri genitori che ci stanno aiutando.In tutto questo o perso piu un milione e mezzo di euro ci potete dare una mano il mio numero e 3318544227 ci anno abbandonato ……………
Ho realizzato un impianto elettrico per una società in nome collettivo che non mi pagato; il cui titolare, si è dichiarata vittima d’usura. Il tribunale verificati i fatti, ha bloccato le ingiunzioni di pagamento per ben due anni, garantendo che i creditori sarebbero stati risarciti con il fondo riservato alle vittime di usura, ma questo non è avvenuto.
i soldi sono stati stanziati resi disponibili e scommetto che sono ancora bloccati da qualche parte, personalmente ho subito il danno e la beffa; perchè, bloccato nella mia azione di rivalsa, dopo aver visionato i documenti prefettizi che mi pionevano tra i primi in graduatoria per essere risarcito dallo stato, l’usurato è fallito trascinandoci in una grave situazione finanziaria e lo stato, con le sue promesse, le sue carte, la faciloneria e le sue leggi, è sparito dalla scena lasciandoci a piedi, con il dubbio che forse tutto non sia legalmente a posto. Chi mi può aiutare?
L’usura, penalmente (art. 644 c.p.) e civilisticamente (art. 1815 c.c.) sanzionata, dal 1997, consiste
• nel concedere prestiti, di qualsiasi tipo (capitale/credito), a tassi globali (corrispettivi) superiori a quelli massimi stabiliti dalla legge;
• nel concedere prestiti, di qualsiasi tipo, a tassi globali sproporzionati (rispetto al capitale/credito accordato), anche se inferiori ai tassi globali massimi stabiliti dalla legge, a chi si trova in difficoltà economica o finanziaria.
La legge, per qualsiasi tipo di prestito, pone il limite massimo (tasso soglia), dei corrispettivi da pagare, nel tasso globale medio della categoria cui appartiene il prestito, aumentato della metà. I tassi globali medi, per le varie categorie (tra cui mutui, fidi e castelletti), sono preventivamente indicati dal Ministero dell’economia, tenendo conto della media dei tassi globali ordinari (medi) praticati dalle banche (rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia) e del tasso ufficiale di sconto, e sono pubblicati ogni tre mesi in G. U.
L’usura è più grave se
– il colpevole ha agito nell’esercizio di un’attività … bancaria;
– il colpevole ha richiesto in garanzia … proprietà immobiliari;
– il reato é commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
– il reato é commesso in danno di chi svolge attività
professionale, imprenditoriale, artigianale;
– il reato é commesso dagli appartenenti
ad associazioni criminali.
Come si vede la parificazione del banchiere al criminale (tutti e due possono commettere usura aggravata) non è una semplice opinione comune ma è prevista dalla stessa legge !
Il controllo del supero del tasso soglia è di esclusiva competenza della magistratura sia civile che penale.