Assicurazione e applicazione legge bersani » Veicoli cointestati

Qualora si acquistasse un nuovo veicolo intestato a parenti non conviventi, sarebbe comunque possibile applicare la legge bersani e far valere l’attestato di rischio della persona che invece convive con il nuovo proprietario? La compagnia assicuratrice potrebbe rifiutare, in questa fattispecie, di applicare la Legge bersani?

L'esempio potrebbe essere questo: si acquista una nuova moto intestata a figlia e fidanzato non conviventi, volendo applicare la legge bersani e prendere l’attestato di rischio del padre della ragazza che, invece, sono conviventi.

Cominciamo spiegando cosa prevede la legge Bersani. Dall'Aprile 2007 è possibile usufruire del Decreto Bersani per stipulare contratti rc auto a condizioni favorevoli nel caso di acquisto di un veicolo di nuova immatricolazione o proveniente da voltura al P.R.A.

E’ quindi possibile iniziare un contratto assicurativo per un veicolo appartenente a queste due categorie (nuovo o usato) acquisendo come classe di merito universale di partenza quella risultante dall'ultimo attestato di rischio valido di un familiare convivente dell'intestatario al P.R.A. del nuovo veicolo.

Per la corretta applicazione del cosiddetto decreto Bersani, i veicoli interessati devono essere intestati al medesimo proprietario o ad altro componente del nucleo familiare stabilmente convivente; l’appartenenza al medesimo nucleo deve essere dimostrata tramite esibizione dello stato di famiglia o tramite autocertificazione.

L’articolo di legge, non esclude quindi la co-intestazione.

Il proprietario del veicolo, in questo caso la figlia, può utilizzare l’attestato di rischio di un convivente, purché si tratti della stessa tipologia di veicolo.

Inoltre, dovrà presentare lo stato di famiglia o autocertificazione, oltre all'attestato di rischio dell'altro veicolo. Se quest’ultimo non è nelle mani del padre, potrà richiederlo e ottenerlo entro 15 giorni.

A livello tariffario, in questi casi, generalmente le compagnie in caso di più proprietari del veicolo prendono in considerazione quale fattore di rischio “età” quella peggiore tra i due cointestatari.

10 Giugno 2014 · Eleonora Figliolia




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