Contratti di prestito – leasing finanziario
Il leasing finanziario è un contratto di prestito contraddistinto dall'esistenza di un rapporto trilaterale in quanto vi intervengono tre soggetti:
1.il locatore, che svolge l’attività di intermediario finanziario;
2.l’utilizzatore o locatario (volgarmente definito conduttore: termine proprio di altra forma contrattuale tipica), che utilizza il bene;
3.il fornitore, cioè colui che fornisce al locatore il bene strumentale (o l’immobile) che sarà utilizzato dall'utilizzatore.
Il bene è scelto direttamente dall'utilizzatore presso il fornitore, con il quale determina le modalità della vendita al locatore; al termine del contratto, l’utilizzatore potrà acquisire la piena proprietà del bene esercitando l’opzione d’acquisto.
L’utilizzatore assume tutti i rischi e le responsabilità per l’uso del bene (ma ci sono delle limitazioni, specie in campo antinfortunistico in applicazione dell'articolo 6.2 del DLgs 626/94 come modificato dal DLgs 242/96).
I principali elementi base per calcolo del leasing sono: il costo del bene, la durata, il tasso di interesse (fisso o variabile), l’anticipo (maxicanone) ed infine il riscatto. Altri aspetti che bisogna considerare ai fini del costo del leasing sono i costi accessori come: l’assicurazione, assistenza, manutenzione, consulenza e spese di istruttoria.
Dunque con il contratto di leasing, detto anche leasing finanziario o leasing operativo, un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l’utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l’esercizio dell'opzione di acquisto (comunemente chiamato riscatto: termine proprio di altra forma contrattuale tipica) con il pagamento di un prezzo (nel linguaggio comune prezzo di riscatto).
Il primo canone corrisposto dall'utilizzatore è sempre più frequentemente di entità maggiore rispetto ai successivi e per questo viene chiamato maxicanone iniziale. Il suo scopo è quello di ridurre i rischi di perdita del locatore in caso di insolvenza dell'utilizzatore: infatti, nel caso in cui in un determinato momento l’utilizzatore dovesse smettere di pagare i canoni, il locatore si riapproprierebbe del bene il cui valore di mercato sommato al maxicanone e ai canoni già corrisposti si presume superiore ai costi sostenuti dal locatore.
Per l’utilizzatore il contratto di leasing rientra nell’amministrazione straordinaria ed è una forma di locazione che può manifestarsi in tre modalità: leasing finanziario, leasing operativo e lease-back.
Per il locatore è della massima importanza valutare il rischio bene dell'operazione, considerando la congruità di prezzo del bene, le sue caratteristiche di utilizzo e di profitto produttivo, la sua recuperabilità, la sua ricollocabilità sul mercato, il suo valore in caso di rientro anticipato dovuto ad insolvenza dell'utilizzatore e la sua rispondenza alle normative antinfortunistiche.
La valutazione del rischio bene è un’operazione complessa e specializzata, in quanto si articola sulla base di moltissimi parametri, che fornisce indicazioni indispensabili per una valutazione realistica del rischio complessivo dell'operazione, anche a tutela dello stesso utilizzatore. La valutazione di un azienda nella scelta del leasing deve tenere conto di due ulteriori aspetti:
1-il costo del bene è soggetto ad iva (anche nel caso di immobili);
2-il bene rimane di proprietà della società di leasing fino al riscatto quindi non compare in bilancio tra le immobilizzazioni con eccezione delle società che compilano il bilancio IAS secondo i cui criteri il bene va inserito fra le immobilizzazioni e il debito residuo nel passivo.
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I vantaggi del leasing
Il leasing è un prodotto flessibile e snello a livello di procedura, a cui si aggiunge una certa competitività rispetto ad altri strumenti di credito, specie se a medio/lungo termine.
Quindi potremo affermare che i vantaggi, nello scegliere il leasing per l’acquisto di un bene, sono:
Finanziari:
– infatti possiamo finanziare l’intero valore del bene;
– potremo disporre del bene quindi senza grossi esborsi iniziali di denaro;
– ci permetterà di frazionare l’iva per la durata del canone;
– non andrà a intaccare la capacità di credito della nostra azienda.
Gestionali e operativi:
– possiamo accedere al finanziamento, avendone i requisiti, rapidamente e in maniera semplice;
– è possibile strutturare il contratto (durata, anticipo, maxi-rata finale) in base alle nostre esigenze;
– se esistono leggi agevolate per le aziende, le tempistiche di accesso sono abbastanza veloci.
Fiscali:
– se il bene acquistato è strumentale all’attività svolta, i canoni sono deducibili, sia per la quota capitale che per la quota interessi;
– è possibile anticipare la deduzione fiscale, specie per il leasing immobiliare.
A questo proposito, ricordiamo inoltre che è ammissibile la deduzione dell’intera somma, capitale più interessi, a condizione che il contratto di leasing duri almeno la metà di quanto previsto dalla normativa per l’ammortamento fiscale di un bene, e nel caso di immobili, minimo 8 anni.
Invece, regole speciali sono previste per telefonini e autoveicoli.
Non c’è scritto? Questo:
“Dunque con il contratto di leasing, detto anche leasing finanziario o leasing operativo, un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l’utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l’esercizio dell’opzione di acquisto (comunemente chiamato riscatto: termine proprio di altra forma contrattuale tipica) con il pagamento di un prezzo (nel linguaggio comune prezzo di riscatto).”
non basta?
Mi dispiace allora. Lo dirò a quelli di WIKIPEDIA, da cui l’articolo è tratto (dico è tratto per usare un termine eufemistico, in quanto, in realtà, è quasi integralmente copiato).
nn c’è scritto cos’è un leasing finanziario