Le sanzioni amministrative tributarie

Le sanzioni amministrative tributarie hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l’infrazione

La violazione di un obbligo tributario comporta l'applicazione di una sanzione, che può essere di due tipi: amministrativa o penale, a seconda che la violazione costituisca, in base alla legge, rispettivamente illecito amministrativo o illecito penale.

Le sanzioni amministrative hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l’infrazione (principio di personalità): le sanzioni amministrative, quindi, non si trasmettono agli eredi.

Inoltre, la somma irrogata a titolo di sanzione amministrativa non produce in nessun caso interessi.

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione (principio di irretroattività). Le leggi intervenute dopo il fatto si applicano se più favorevoli al contribuente (principio del favor rei), a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo. Per questo motivo, se il fatto commesso non è più qualificato come illecito da una norma successiva, le sanzioni non saranno più applicabili, a meno che non siano già divenute definitive. In questo caso, se rimane un debito residuo (cioè, la sanzione è già stata pagata in parte), questo si estingue, ma quanto versato non sarà restituito. Se la nuova norma punisce il fatto con una sanzione più mite, si applica quest'ultima, sempre che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo

Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere (principio di imputabilità) né coscienza e volontà della propria condotta (colpa in assenza di dolo). Non sono punibili le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento dei tributi e quelle commesse per causa di forza maggiore.

Quando l’autore della violazione tributaria agisce nell'interesse di una società o ente con personalità giuridica, quest’ultimo soggetto è responsabile del pagamento della sanzione. Per esempio, in caso di violazione commessa dall'amministratore, in base al “principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica” è responsabile la società, nei cui confronti verrà emessa la sanzione.

Sanzioni amministrative tributarie - Applicazione in caso di incertezza della normativa e concorso di più violazioni

Le sanzioni non si applicano nei casi di obiettiva incertezza sulla portata delle disposizioni; quando la violazione deriva da equivocità dei modelli o delle richieste di informazioni dell’Amministrazione finanziaria; quando le violazioni derivano da ignoranza della legge tributaria non evitabile.

In caso di concorso di più violazioni o di violazioni continuate, anche in tempi diversi, si applica un'unica sanzione. In particolare, se le violazioni riguardano un solo periodo d'imposta, la sanzione è determinata applicando quella prevista per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio. Se la violazione rileva rispetto a più tributi, la sanzione base viene preventivamente aumentata di un quinto.

Se, invece, violazioni della stessa natura vengono commesse in più periodi d'imposta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo. In ogni caso, la sanzione concretamente irrogata non può essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni commesse.

Riduzione della sanzione amministrativa tributaria - Sanzioni accessorie

Le sanzioni sono ridotte anche in caso di ravvedimento spontaneo (“ravvedimento”), di accettazione della sanzione o di rinuncia a impugnazioni e ricorsi (in acquiescenza, accertamento con adesione e conciliazione), secondo le specifiche normative.

Alla sanzione amministrativa per violazione di obblighi tributari possono aggiungersi, in determinati casi, sanzioni accessorie. Per esempio:

  • la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale; la sospensione può essere disposta per un periodo da tre giorni a un mese (o da un mese a sei mesi, quando i corrispettivi oggetto della contestazione sono superiori a 50.000 euro), nel caso in cui siano state contestate, anche unitariamente e nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi, dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale;
  • la sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per i professionisti che violano l'obbligo di emissione del documento che certifica i compensi riscossi.

In particolare, è prevista la sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine, per un periodo da tre giorni a un mese, quando sono state contestate al professionista, nel corso di cinque anni, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere fattura compiute in giorni diversi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi.

7 Dicembre 2014 · Piero Ciottoli


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