Nuove norme antiriciclaggio su assegni, contanti e libretti al portatore
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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Il 30 aprile 2008 sono entrate in vigore le nuove disposizioni antiriciclaggio che riguardano l'importo massimo consentito per la giacenza di libretti di risparmio, titoli al portatore e pagamenti in contante e le modalità di compilazione degli assegni.
Per porre una domanda sulla tracciabilità dei pagamenti a fini fiscali ed antiriciclaggio, sull'assegno bancario, sulla cambiale, su altri strumenti di pagamento, sui libretti di risparmio nominativi o al portatore, sui conti correnti, sulle nuove norme antiriciclaggio, sui servizi bancari, nonché su tutti gli argomenti correlati all'articolo, clicca qui.
ATTENZIONE
A quasi un mese dall’introduzione della “Manovra d’Estate” (Decreto Legge 112/2008), 25/07/2008, che ha fatto cadere alcuni vincoli imposti dal precedente decreto legislativo 231/2007 sull’antiriciclaggio c’è bisogno di fare un po di chiarezza su cosa è stato eliminato e cosa no nella circolabilità di assegni e contanti.
Ma vediamo nel particolare cosa ha portato di nuovo questo decreto legge 112/08 in tema di assegni e contanti:
1. Contanti
I pagamenti cash sono possibili solo per somme sotto € 12.500, prima il limite era € 5.000.
I trasferimenti per importi pari o superiori a € 12.500 possono essere comunque fatti tramite banche o Poste
2. Assegni trasferibili
Sono ammessi per pagamenti sotto € 12.500 euro e rilasciati presentando una richiesta scritta e pagando un’imposta di € 1,5 euro per ogni Assegno.
Non è più necessario inserire il codice fiscale nella girata.
Attenzione però che chi ne beneficia è soggetto a “VERIFICA”.
3. Assegni non trasferibili
Sono ammessi per qualsiasi , l’unico vincolo è l’esattezza del beneficiario.
4. Libretti al portatore
Anche qui il limite è stato portato da € 5.000 ad € 12.500 euro. La soglia vale anche per i libretti già esistenti, c’è tempo fino al 30 giugno 2009 per sistemarli.
Quindi in linea di massima è stato alzato il precedente limite di € 5.000 a € 12.500 per assegni e contanti.
ATTENZIONE
Con il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 25 giugno 2008 vengono ripristinati i vecchi limiti.
Strumenti di pagamento (articolo 32). Elevato da 5mila a 12.500 euro il tetto per i trasferimenti di contante, di libretti di deposito bancari o postali o di titoli al portatore. Gli assegni bancari e circolari al di sopra dei 12.500 euro (e non più 5mila) dovranno indicare la clausola della non trasferibilità.
Il saldo dei libretti bancari o postali al portatori non può essere superiore a 12.500 euro (prima 5mila euro).
Eliminata la disposizione che prevedeva che i compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni fossero riscossi, oltre un tetto, esclusivamente tramite assegni o bonifici bancari.