Nuove norme antiriciclaggio su assegni, contanti e libretti al portatore

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Il 30 aprile 2008 sono entrate in vigore le nuove disposizioni antiriciclaggio che riguardano l'importo massimo consentito per la giacenza di libretti di risparmio, titoli al portatore e pagamenti in contante e le modalità di compilazione degli assegni.

Per porre una domanda sulla tracciabilità dei pagamenti a fini fiscali ed antiriciclaggio, sull'assegno bancario, sulla cambiale,  su altri strumenti di pagamento, sui libretti di risparmio nominativi o al portatore, sui conti correnti, sulle nuove norme antiriciclaggio, sui servizi bancari, nonché su tutti gli argomenti correlati all'articolo, clicca qui.

8 Luglio 2008 · Simonetta Folliero


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

2 risposte a “Nuove norme antiriciclaggio su assegni, contanti e libretti al portatore”

  1. karalis ha detto:

    ATTENZIONE

    A quasi un mese dall’introduzione della “Manovra d’Estate” (Decreto Legge 112/2008), 25/07/2008, che ha fatto cadere alcuni vincoli imposti dal precedente decreto legislativo 231/2007 sull’antiriciclaggio c’è bisogno di fare un po di chiarezza su cosa è stato eliminato e cosa no nella circolabilità di assegni e contanti.

    Ma vediamo nel particolare cosa ha portato di nuovo questo decreto legge 112/08 in tema di assegni e contanti:

    1. Contanti
    I pagamenti cash sono possibili solo per somme sotto € 12.500, prima il limite era € 5.000.
    I trasferimenti per importi pari o superiori a € 12.500 possono essere comunque fatti tramite banche o Poste

    2. Assegni trasferibili
    Sono ammessi per pagamenti sotto € 12.500 euro e rilasciati presentando una richiesta scritta e pagando un’imposta di € 1,5 euro per ogni Assegno.
    Non è più necessario inserire il codice fiscale nella girata.
    Attenzione però che chi ne beneficia è soggetto a “VERIFICA”.

    3. Assegni non trasferibili
    Sono ammessi per qualsiasi , l’unico vincolo è l’esattezza del beneficiario.

    4. Libretti al portatore
    Anche qui il limite è stato portato da € 5.000 ad € 12.500 euro. La soglia vale anche per i libretti già esistenti, c’è tempo fino al 30 giugno 2009 per sistemarli.

    Quindi in linea di massima è stato alzato il precedente limite di € 5.000 a € 12.500 per assegni e contanti.

  2. karalis ha detto:

    ATTENZIONE

    Con il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 147 del 25 giugno 2008 vengono ripristinati i vecchi limiti.

    Strumenti di pagamento (articolo 32). Elevato da 5mila a 12.500 euro il tetto per i trasferimenti di contante, di libretti di deposito bancari o postali o di titoli al portatore. Gli assegni bancari e circolari al di sopra dei 12.500 euro (e non più 5mila) dovranno indicare la clausola della non trasferibilità.

    Il saldo dei libretti bancari o postali al portatori non può essere superiore a 12.500 euro (prima 5mila euro).

    Eliminata la disposizione che prevedeva che i compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni fossero riscossi, oltre un tetto, esclusivamente tramite assegni o bonifici bancari.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!