Credito al consumo – le clausole contrattuali vessatorie da contestare alla società di recupero crediti

Credito al consumo – le clausole vessatorie del contratto di prestito da contestare alla società di recupero crediti

In base all'articolo 25 della legge 6 febbraio 1996 numero 52, attuativa della direttiva CEE numero 93/13, nei contratti conclusi tra un consumatore ed un professionista è possibile per il consumatore sottrarsi all'efficacia di una o più clausole di un contratto quando le prestazioni che esse prevedono sono “sbilanciate” a vantaggio del professionista.

Questa particolare forma di tutela del consumatore è stabilita dagli articoli 1469 bis - sexies del codice civile, introdotti dalla legge 52/96, emanata in attuazione della Direttiva Cee numero 13 del 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati dai consumatori.

L’ordinamento italiano, tuttavia, già conosceva la categoria delle “clausole vessatorie”.

Esse sono previste dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile che, non essendo stati abrogati dalla legislazione successiva, continuano ad essere pienamente vigenti ed applicabili.

Essi stabiliscono che determinate clausole, tassativamente elencate, contenute nelle condizioni generali di contratto o in contratti standard, non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto ( è il noto caso della necessità della doppia sottoscrizione).

Tuttavia non deve pensarsi ad una sovrapposizione o ad un possibile contrasto tra i due gruppi di articoli ( gli articoli 1469 bis e seguenti, da una parte e gli articoli 1341 e 1342 dall'altra) in quanto le due normative ( che si pongono tra loro in rapporto cd di “specialità”) si applicano ad ipotesi distinte.

Ciò significa, in particolare, che se in un caso concreto viene esclusa l’applicabilità della disciplina a tutela del consumatore, occorre verificare se non possa, comunque, invocarsi la più generale tutela degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

FINALITA’ DELLA LEGGE - IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL’EQUILIBRIO CONTRATTUALE NEL CREDITO AL CONSUMO

Quando un consumatore stipula un contratto con un professionista egli deve considerarsi, in linea di principio, la parte debole del contratto poiché, di norma, si trova a dover sottoscrivere un insieme di clausole contrattuali già predisposte da altri, sul cui contenuto non ha avuto una effettiva possibilità di incidere.

Sulla scorta di tali considerazioni il legislatore comunitario e nazionale hanno reputato necessario predisporre adeguati mezzi di tutela che consentano di intervenire allorquando la condizioni contrattuali accettate “in blocco” dal consumatore si rivelano inique, cioè stabiliscono un assetto dei reciproci obblighi e diritti sbilanciato a favore del professionista.

La normativa in questione mira quindi, in ultima analisi, ad evitare che il professionista “abusi” della propria forza contrattuale per imporre al consumatore condizioni non equilibrate.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE FORME DI TUTELA NEL CREDITO AL CONSUMO

La legge delimita con precisione l’ambito di operatività di questa particolare forma di tutela del consumatore, richiedendo in particolare la necessaria compresenza di elementi soggettivi ed oggettivi.

I requisiti soggettivi: deve necessariamente trattarsi di un contratto concluso tra un consumatore ed un professionista, figure delle quali l’articolo 1469 bis, c. 2 dà una definizione precisa:

- è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La disciplina, pertanto, non si applica quando il destinatario della prestazione da parte del professionista è una persona giuridica o un ente collettivo anche privo di personalità giuridica ( società, associazioni…) né quando è una persona fisica che però utilizza il contratto nell’ambito o in occasione della sua attività economica o professionale (es. titolare di lavanderia che acquista le tende per le vetrine del suo negozio).

Esclusioni del genere sono state oggetto di riserve e numerose critiche e, sebbene il dettato normativo appaia, in realtà, sufficientemente preciso, qualche pronuncia giurisprudenziale inizia ad accettare un’interpretazione estensiva, che consente di considerare “consumatore” anche il professionista che stipula un contratto indirettamente collegato alla sua attività professionale, ma in realtà estraneo all'oggetto di essa ( così è avvenuto, per esempio, nel caso dello scultore che aveva concluso un contratto con un’agenzia di recapiti espressi per spedire una sua opera).

- è professionista la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto stipulato con il consumatore nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale .

Tale definizione comprende sia imprenditori sia liberi professionisti ( avvocati, consulenti…).

Da notare che il professionista può anche essere un ente pubblico, sia quando riveste il carattere pubblico economico sia quando si tratta di ente pubblico che non ha veste di imprenditore ma intrattiene comunque rapporti contrattuali con i consumatori.

I requisiti oggettivi: deve trattarsi di un contratto predisposto unilateralmente dal professionista.

Tale requisito, secondo la dottrina, è da considerarsi implicito e si ricava dalla complessiva ratio della disciplina e dalla norma che esclude il carattere vessatorio delle clausole che sono state oggetto di trattativa tra le parti.

Occorre tuttavia segnalare, come si specificherà meglio in seguito, che tale regola incontra alcune importanti eccezioni, rappresentate dalle clausole indicate dall'articolo 1469 quinquies, la cui vessatorietà prescinde dall'eventuale trattativa sulle stesse condotta.

Non è condizione indispensabile all'applicabilità della normativa che il contratto sia stato elaborato direttamente dal professionista (può infatti anche essere stato predisposto da terzi - per esempio da un’associazione di categoria - e poi utilizzato anche dal professionista in questione), né che il contratto serva a regolare in modo uniforme una pluralità di rapporti negoziali omogenei (non deve quindi essere necessariamente un cd contratto standard, può anche essere stato elaborato solo per quel consumatore).

QUANDO UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE PUO’ DEFINIRSI VESSATORIA

Secondo il codice civile “devono considerarsi vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” (articolo 1469 bis, c. 1).

Il criterio centrale è quindi quello del “significativo squilibrio tra le prestazioni”, con la precisazione, però, che esso deve essere inteso come squilibrio normativo (riferito cioè ai diritti ed agli obblighi reciproci derivanti dalle clausole) e non economico; non attiene, pertanto, alla valutazione della vessatorietà l’eventuale sproporzione tra prezzo pattuito e valore effettivo del bene o del servizio.

L’elenco esemplificativo di cui al comma terzo dell'articolo 1469 bis servirà comunque a chiarire il concetto di “squilibrio tra le prestazioni”.

L’espressione “malgrado la buona fede” costituisce, purtroppo, come è unanimemente riconosciuto, un errore di traduzione dei termini della direttiva ed è pertanto da interpretarsi nel senso di “contrariamente alla buona fede”.

ELENCO DI CLAUSOLE VESSATORIE DAL CODICE CIVILE

La legge in esame non si è limitata a fornire un parametro generale di vessatorietà (il “significativo squilibrio” visto nel paragrafo precedente) ma, opportunamente, ha elencato una numerosa serie di clausole di frequente utilizzo nei contratti per adesione ed ha per esse stabilito una presunzione di vessatorietà.

Ciò significa, in sostanza, che per clausole siffatte il legislatore ha - già a monte - dato un giudizio di vessatorietà, valutandole evidentemente come tipici casi di “significativo squilibrio tra le prestazioni”.

Tale presunzione, in base all'elenco dell'articolo 1469 bis, opera quando una clausola:

1) esclude o limita la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;

2) esclude o limita le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

3) esclude o limita l’opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;

4) prevede un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;

5) consente al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

6) impone al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;

7) riconosce al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consente al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

8) consente al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa (fatta eccezione per i contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi finanziari; la presente regola, inoltre, non si applica ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari e altri prodotti collegati a fluttuazioni di borsa o di tassi);

9) stabilisce un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;

10) prevede l’estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;

11) consente al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso (vale qui la stessa eccezione vista per la clausola numero 8);

12) stabilisce che il prezzo dei beni o servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione (se però l’oggetto del contratto è la prestazione di servizi finanziari, il professionista può modificare il tasso d’interesse o l’importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria dandone immediata comunicazione al consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto; la regola non si applica inoltre ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari e altri prodotti collegati a fluttuazioni di borsa o di tassi);

13) consente al professionista di aumentare il prezzo del bene o servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto (vale inoltre la stessa precisazione della clausola numero 13);

14) riserva al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o gli conferisce il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

15) limita le responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni stipulate in suo nome dai mandatari o subordina l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;

16) limita o esclude l’opponibilità dell'eccezione d’inadempimento da parte del consumatore;

17) consente al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nei casi di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;

18] sancisce a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale con i terzi;

19) stabilisce come sede del foro competente sulle controversie nascenti dal contratto località diverse da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;

20) prevede l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace a carico del consumatore.

IL VALORE ESEMPLIFICATIVO DELL’ELENCO DI CLAUSOLE VESSATORIE

E’ molto importante chiarire che l’elenco appena riportato ha un valore eminentemente probatorio, cioè rileva essenzialmente sul piano processuale, operando un’inversione dell'onere della prova.

Il fatto che la clausola di cui si discute è una di quelle elencate dall'articolo 1469 bis del codice civile comporta, infatti, una “presunzione” di vessatorietà.

In termini giuridici ciò significa che per il consumatore non sarà necessario dimostrare in giudizio la sussistenza del carattere di vessatorietà (il significativo squilibrio tra le due prestazioni), poiché esso è già presunto esistente.

Sarà però sempre possibile per il professionista superare tale presunzione fornendo la prova di quegli elementi la cui presenza, come verrà specificato nel paragrafo seguente, impedisce di considerare vessatoria la clausola, facendo venir meno, pertanto la presunzione stessa.

Inoltre, l’elenco è solo esemplificativo ed è quindi assolutamente possibile far dichiarare la vessatorietà di una clausola contrattuale che non rientra in nessuna delle ipotesi indicate dall'articolo 1469 bis c.3.In tal caso, tuttavia, dal momento che non opera alcuna presunzione, occorrerà dimostrare che essa determina un notevole squilibrio tra le prestazioni a carico del professionista e del consumatore.

GLI ELEMENTI IMPEDITIVI DELLA VESSATORIETA’

Come già accennato, può accadere che una clausola determini un notevole squilibrio tra le prestazioni, che tale squilibrio risulti contrario alle regole di correttezza e di buona fede, che magari rientri anche nell’elenco dell'articolo 1469 bis, e che tuttavia non sia possibile, nel caso concreto, dichiararla vessatoria ai sensi della presente disciplina.

Tale situazione può verificarsi quando:

- la clausola è stata discussa e trattata dal consumatore e dal professionista che hanno stipulato il contratto.

Secondo l’articolo 1469 ter, c. 4, infatti, “non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”.

La ragione di questa disposizione è che la disciplina sulle clausole vessatorie non può giungere ad ignorare il fondamentale principio dell'economia negoziale delle parti: ha l’obiettivo di proteggere il consumatore contro le clausole imposte unilateralmente dal professionista ma se la clausola non è stata imposta ma accettata dal consumatore dopo averne discusso il contenuto con il professionista, allora essa deve ritenersi pienamente valida ed efficace.

Occorre, tuttavia, che il consumatore abbia avuto la effettiva e concreta possibilità di influire sul contenuto della clausola o del contratto nel suo complesso, magari accettando quella condizione “sbilanciata” in cambio di altre concessioni nell’ambito nell’ambito dell'intero rapporto negoziale con il professionista.

E’ evidente, quindi, che non possono reputarsi sufficienti eventuali clausole di stile apposte in calce al contratto ( tipo: “… si dichiara che le clausole del presente contratto sono state oggetto di trattativa individuale”) passibili, anzi, a loro volta, di essere dichiarate vessatorie in quanto dirette a limitare la facoltà di opporre eccezioni ( articolo 1469 bis, c. 3, numero 18).

Un’importante precisazione: è il professionista, se vuole impedire la dichiarazione di vessatorietà, a dover provare che la clausola è stata oggetto di trattativa specifica con il consumatore.

- la clausola riproduce disposizioni di legge o dà attuazione a convenzioni internazionali alle quali aderiscono anche i Paesi dell'Unione Europea.

In tal caso, evidentemente, prevale la considerazione che una disposizione normativa, sebbene il suo contenuto possa apparire vessatorio, in realtà realizza, per definizione, un equo contemperamento degli interessi in gioco.

QUANDO LE CLAUSOLE CHE SONO VESSATORIE NONOSTANTE LA TRATTATIVA INDIVIDUALE

Quanto detto sulla possibilità escludere la vessatorietà di una clausola attraverso la prova di una trattativa su di essa incontra però dei limiti, come indicato dall'articolo 1469 quinquies c. 2.

Tale norma precisa, infatti, che ” sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;

2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

3) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”.

In queste ipotesi, la particolare gravità delle condizioni proposte dal professionista non può essere salvata nemmeno dalla prova che esse sono state oggetto di negoziazione con il consumatore.

IL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA NEI CONTRATTI CON I CONSUMATORI

Un importante principio ha trovato conferma ed esplicitazione nell’articolo 1469 quater: i contratti scritti tra professionisti ed imprenditori devono essere sempre redatti in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia accessibile al consumatore “medio” che eviti il ricorso a parole o frasi dal significato dubbio, magari con l’intento di approfittare degli equivoci al momento dell'esecuzione del contratto.

E tale principio, va evidenziato, non riguarda solo le clausole di cui si lamenta la vessatorietà bensì l’intero contratto nella sua globalità.

Lo stesso articolo precisa poi che qualora, nonostante ciò, si venga a discutere del significato di una specifica clausola, tra i possibili significati di essa deve prevalere quello più favorevole al consumatore ( tranne nel caso di azione inibitoria promossa dalle Camere di commercio o dalle associazioni di consumatori, per cui si veda il paragrafo numero 12).

LE CONSEGUENZE DELLA VESSATORIETA'

Secondo l’articolo 1469 quinquies quando una clausola è vessatoria, cioè determina un significativo squilibrio tra le prestazioni e non è stata oggetto di trattativa individuale né riproduce disposizioni di legge, essa è inefficace: il consumatore non è vincolato da ciò che essa dispone.

Di fondamentale importanza sono due ulteriori precisazioni:

- la clausola vessatoria è inefficace ma il contratto rimane efficace per tutto il resto.

Si è voluto in tal modo evitare che la riconosciuta vessatorietà di una sola clausola potesse far venir meno l’intero contratto, al quale il consumatore può attribuire lo stesso (una volta eliminato l’obbligo di osservare la condizione vessatoria) un interesse da perseguire, magari perché non dispone di una valida alternativa per conseguire altrimenti quel bene o quel servizio di cui aveva

- l’inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

L’intera disciplina, come si è già osservato, è posta a tutela degli interessi di una sola parte - il consumatore - e conseguentemente si vuole escludere che sia invece il professionista ad avvantaggiarsene, avvalendosi del carattere vessatorio perché, ipoteticamente, nel caso concreto egli ha interesse a farla dichiarare inefficace.

La precisazione della rilevabilità d’ufficio ha una rilevanza esclusivamente processuale e significa che il giudice potrà accertare il carattere vessatorio della clausola anche se il consumatore non ha avanzato alcuna domanda in tal senso.

Dato che l’inefficacia dovuta alla vessatorietà opera solo a vantaggio del consumatore deve dedursi che la pronuncia d’ufficio non potrà avvenire quando, nel caso concreto, essa favorirebbe il professionista.

L’AZIONE INIBITORIA DELLE CLAUSOLE VESSATORIE NEI CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO

La possibilità di sottoporre al giudice la valutazione circa la vessatorietà o meno di una clausola contrattuale non è limitata al singolo consumatore.

L’articolo 1469 sexies, infatti, ha introdotto un particolare procedimento - l’azione inibitoria - che consente di prevenire o eliminare l’inserzione di clausole vessatorie nei contratti standard predisposti da un professionista o da un’associazione di professionisti.

Si tratta di un rimedio collettivo in quanto non può essere promosso dai singoli consumatori ma solo dai soggetti indicati dalla norma stessa: le Camere di commercio e le associazioni di consumatori o professionisti.

Si tratta, inoltre, di un rimedio di carattere generale ed astratto poiché ha ad oggetto solo condizioni generali di contratto e prescinde, inoltre, dall'avvenuta stipulazione, in concreto, di un contratto.

Le Camere di commercio e le associazioni di consumatori e professionisti, pertanto, potranno ottenere dal giudice “l’inibitoria”, cioè il divieto, per il professionista o l’associazione di professionisti che hanno predisposto quelle condizioni contrattuali, di inserirvi o continuare ad inserirvi quelle clausole dichiarate abusive dal giudice.

Nei casi di particolare urgenza i soggetti a cui è riservata l’azione potranno domandare al giudice di anticipare, con un provvedimento di tipo cautelare, l’eventuale inibitoria, che naturalmente diverrà definitiva se al termine del processo verrà confermato il giudizio di abusività della clausola.

Quale ulteriore conseguenza di tale giudizio, inoltre, il professionista o l’associazione di professionisti potranno vedersi condannati a far pubblicare sulla stampa il divieto di utilizzare le clausole colpite dalla dichiarazione di abusività.

Avv. Vittoria Morabito

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25 Giugno 2013 · Giovanni Napoletano


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