Lavoro domenicale e differimento del riposo compensativo spettante al lavoratore

Va innanzitutto premesso che la prestazione di lavoro domenicale senza riposo compensativo non può essere equiparata a quella del riposo compensativo goduto oltre l'arco dei sette giorni, dal momento che una cosa è la definitiva perdita del riposo e un'altra il semplice ritardo della pausa di riposo.

In questa seconda ipotesi, ove non sia consentita, dalla legge e dal contratto di lavoro, una deroga al principio che impone la concessione di un giorno di riposo dopo sei di lavoro, il compenso avrà natura retribuiva e resta il risarcimento del danno subito, per effetto del comportamento del datore di lavoro.

In relazione al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, va tenuto distinto il danno da usura psicofisica, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una infermità del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali.

Nella prima ipotesi, il danno deve ritenersi presunto e il risarcimento può essere determinato spontaneamente, in via transattiva, dal datore di lavoro con il consenso del lavoratore, mediante ricorso a maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale per altre voci retributive.

Nella seconda ipotesi, invece, il danno alla salute o biologico, concretizzandosi in una infermità del lavoratore, non può essere ritenuto presuntivamente sussistente ma deve essere dimostrato nella sua sussistenza e nel suo nesso causale con l'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali.

Queste le considerazioni giuridiche che emergono dalla lettura della sentenza 21225/15 pronunciata dalla Corte di cassazione.

21 Ottobre 2015 · Tullio Solinas




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