L’atp (accertamento tecnico preventivo) ex art. 696 bis c.p.c. nelle controversie sui finanziamenti bancari

di Gianni Frescura*

Allo stato dei fatti la situazione relativa alle norme ed alle interpretazioni dei giudici sulle scorrettezze contabili nelle operazioni di finanziamento (aperture di credito, sbf, mutui, ecc...) collegate ai conti correnti bancari, come il calcolo di interessi composti (anatocismo), di interessi "uso piazza" (ultralegali), di "valute" (antergazioni, postergazioni di addebiti e accrediti) e di "commissioni massimo scoperto", comporta la modifica, a favore del cliente, dei saldi dei conti correnti bancari; questa situazione si verifica praticamente per tutte le imprese che utilizzano con continuità il credito bancario e fa si che spesso gli interessi (globali) addebitati superino i limiti fissati trimestralmente, a partire dal 1997, dalla legge 108/96 sfociando così nell'usura (vedi articolo allegato) e nella conseguente sanzione della non debenza/restituzione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 1815 del del codice civile

Ad avviso del sottoscritto, ciò considerato, la migliore soluzione, soprattutto per le piccole e medie imprese che hanno gravi problemi con le banche, non è la (in ogni caso costosa) procedura di conciliazione/arbitrato ex d.

leg.vo 5/2003. o una (ancora più costosa e lunga) ordinaria controversia civile sulla base della perizia (preventiva) di uno studio specializzato che rilevi le irregolarità dei c/c, ma quella di chiedere subito un atp (accertamento tecnico preventivo) ex articolo 696 bis codice di procedura civile (ai fini della composizione della lite), sulla base dell'eventuale rifiuto (espresso o tacito) della banca di procedere al ricalcolo del saldo o di altre eventuali contestazioni del rapporto da far valere in sede contenziosa, eventualmente dopo aver esperito un tentativo di definizione delle controversie ed in ogni caso, previo un sommario esame della documentazione (contratti, estratti conto, etc...) in possesso dell'impresa, relativa ai rapporti intercorsi con le banche.

In questo caso infatti non si dovrà pagare nessuna dettagliata perizia preventiva, il c.t.u. dispone poi di tutti i poteri per farsi consegnare i documenti necessari ad effettuare una perizia completa dalla banca, mentre ciò non è possibile per la perizia preventiva, se emergono irregolarità è chiaro che le spese del legale e dei periti saranno a carico della banca ed infine c'è anche un risparmio fiscale (non si paga l'imposta di registro) sull'eventuale transazione, che in sede di atp ex articolo 696 bis, i periti delle parti possono concordare appunto per evitare la lite.

Questa procedura è vantaggiosa anche se la banca non collabora perché, se non si può effettuare la conciliazione, si disporrà però di un perizia giudiziale ed il c.t.u. dirà nella sua relazione che la banca è contumace, mettendosi così già in una posizione sfavorevole nella eventuale futura causa e sottolineo che se la banca non si presenta all'atp, non potrà poi certo fare un'ingiunzione o un'azione esecutiva, contro chi gli ha già contestato i conti (il credito non è "certo e liquido") !

E poi se il c.t.u., nell'atp trova che c'è usura nelle operazioni creditizie, dovrà essere lui a presentare la denuncia penale (ai sensi del quarto comma dell'articolo 331 c.p.p.), pertanto la banca avrà tutto l'interesse a conciliare prima che la perizia venga depositata.

Perché la materia dei rapporti bancari è particolarmente complessa, in particolare nei suoi ultimi sviluppi sull'accertamento dell'usura (questioni anatocismo, cms e formula Banca d'Italia) e l'atp ex articolo 696 bis è stato introdotto da poco nell'ordinamento, non sembra che molti avvocati, il cui contributo è indispensabile nella eventuale controversia, siano propensi a seguire questa strada che richiede una stretta collaborazione con un perito (c.t.p.) di fiducia, soprattutto nella predisposizione del quesito da porre al c.t.u. nell'atp.

Solo disponendo di un c.t.p. molto ferrato sulla materia si può infatti evitare che la banca "condizioni" (non solo psicologicamente) il c.t.u. nell'atp; il sottoscritto ritiene di avere sufficiente esperienza in materia per proporre una convenzione per garantire un corretto rapporto di consulenza con coloro che abbiano un (potenziale) contenzioso dove si richiede un ricalcolo dei saldi nei c/c bancari o un accertamento sui tassi dei mutui.

* Laurea giurisprudenza (UNIPD), Master in Pianificazione Territoriale e Mercato Immobiliare (POLITO), Consulente tecnico del Tribunale di Vicenza (n. 850), Perito per stime e valutazioni di immobili (n. 733), Agente d’affari in mediazione (n. 1639), Mediatore pubblico di immobili (ACEMPI), Delegato Sos Utenti provincia Vicenza.

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3 Febbraio 2009 · Giovanni Napoletano




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