Assegno per il nucleo familiare

Assegno familiare o assegno per il nucleo familiare

L'assegno per il nucleo familiare, è una prestazione istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente. Per poter fruire del beneficio i nuclei familiari di dipendenti e pensionati, devono percepire redditi al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.

A chi spetta l'assegno familiare

Dal 1° gennaio 1998 l'assegno familiare spetta anche ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps) a particolari condizioni.

  • Ai lavoratori dipendenti in attività;
  • ai disoccupati indennizzati;
  • ai lavoratori cassintegrati;
  • ai lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili;
  • ai lavoratori assenti per malattia o maternità;
  • ai lavoratori richiamati alle armi;
  • ai lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
  • ai lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale;
  • alle persone assistite per tubercolosi;
  • ai pensionati ex lavoratori dipendenti;
  • ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori e ai proprietari armatori;
  • ai soci di cooperative.

I requisiti per fruire dell'assegno familiare

Per il pagamento dell'assegno familiare, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge.

Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009, si deve considerare il reddito prodotto nel 2007.

Concessione del beneficio dell'assegno familiare - Quali redditi si considerano

Ai fini del diritto all'assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei redditi di qualsiasi natura, compresi - se superiori a € 1.032,91 - quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte.

I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Concessione del beneficio dell'assegno familiare - Quali redditi non si considerano

  • Le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le pensioni di guerra;
  • le rendite Inail;
  • le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;
  • le indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali;
  • le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili;
  • gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
  • le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità Inps;
  • le indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
  • i trattamenti di famiglia;
  • i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni;
  • gli arretrati delle integrazioni salariali.

Almeno il 70%

L'assegno familiare spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare.

Assegno familiare - PER QUALI PERSONE SPETTA

L'assegno familiare spetta, naturalmente, per il richiedente e per i seguenti altri componenti del nucleo:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;
  • i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
  • i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Tutte queste persone fanno parte del nucleo anche se:

  • non sono conviventi con il richiedente;
  • non sono a carico del richiedente;
  • non sono residenti in Italia (il familiare cittadino straniero ha diritto all'assegno se è cittadino della Comunità europea; se invece è cittadino extracomunitario di un Paese non convenzionato, ha diritto all'assegno solo se risiede in Italia).

L'assegno familiare può essere pagato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge), a condizione che sia minorenne o maggiorenne inabile.

LA DOMANDA PER  L'ASSEGNO FAMILIARE

Per ottenere il pagamento dell'assegno familiare l'interessato deve presentare domanda utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Inps.

Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo.

I moduli sono disponibili presso gli uffici dell'Inps e sul sito www.Inps.it nella sezione "moduli".

La domanda va presentata:

  • al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola;
  • alla Sede dell'Inps, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps).

CHI PAGA L'ASSEGNO FAMILIARE

Il datore di lavoro deve pagare l'assegno su richiesta diretta del lavoratore che dimostri di averne diritto. In alcuni casi però il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore è stato preventivamente autorizzato dall'Inps. L'autorizzazione dell'Inps è richiesta per il pagamento dell'assegno alle seguenti persone: i figli di separati, di divorziati, i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, i fratelli, le sorelle, i nipoti, i familiari inabili per i quali non sia già documentata l'invalidità al 100%, i familiari residenti all'estero.

Ai lavoratori in attività l'assegno viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all'Inps il rimborso delle somme pagate. Per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati ecc., l'assegno viene pagato direttamente dall'Inps.

Ai pensionati l'assegno viene pagato direttamente dall'Inps insieme alla rata di pensione.

L'ASSEGNO FAMILIARE  AL CONIUGE

L' assegno familiare  può essere pagato direttamente al coniuge del lavoratore avente diritto. La domanda per il pagamento separato deve essere presentata al datore di lavoro nel caso in cui la prestazione sia pagata da questi per conto dell'Inps, utilizzando il previsto modulo per la richiesta dell'assegno. Nei casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps (pensionati, lavoratori agricoli, parasubordinati, lavoratori domestici), la domanda deve essere presentata direttamente agli uffici dell'Istituto.

I moduli sono disponibili presso tutti gli uffici o possono essere scaricati dalla sezione "Moduli" sul sito dell'Istituto www.inps.it. Il pagamento dell'assegno sarà effettuato dal soggetto competente (il datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio, l'Inps per i pagamenti diretti) secondo le modalità indicate dal richiedente.

Perché sussista il diritto al pagamento disgiunto è necessario che il coniuge che lo richiede non percepisca a sua volta un assegno familiare, non sia lavoratore dipendente e non sia titolare di una pensione o prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. Il diritto può essere esercitato anche dal coniuge dei lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi.

IL RICORSO CONTRO IL DINIEGO PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Nel caso in cui la domanda di assegno familiare venga respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

ASSEGNO DI SOSTEGNO

I nuclei familiari con almeno tre figli minori possono ottenere un assegno a carico del Comune di residenza, il cui importo dal 1° gennaio 2008 è pari a € 124,89 al mese per tredici mesi l'anno (riducibili in presenza di determinate condizioni reddituali). L'assegno si ottiene a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal "redditometro".

Per le domande relative al 2008, il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a € 22.480,91.
La prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

L'assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. I Comuni provvedono a ricevere, istruire e definire le domande e comunicare all'Inps i dati necessari per il pagamento. Inoltre i Comuni possono affidare all'Inps il servizio di concessione della prestazione, mediante specifici accordi.

LIMITI DI REDDITO ANNUO PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Il diritto all'assegno familiare  è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che non deve superare i limiti annui indicati dalla legge. I limiti di reddito familiare hanno valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo; sono stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat.

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26 Luglio 2013 · Carla Benvenuto


Commenti e domande

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32 risposte a “Assegno per il nucleo familiare”

  1. Anonimo ha detto:

    Buona sera
    devo presentare Ricorso ad Inps per ( ratei maturati e non riscossi da defunto ) per Assegno ANF/So
    “detto anche assegno di vedovanza” che nel caso del decesso del pensionato , rappresenta una parte del patrimonio del defunto che si trasmette agli Eredi . ( Inps nega il riconoscimento ) ( pratica Respinta gia’ liquidata al defunto ) si presume liquidata in paradiso !! Se cortesemente mi suggerite come presentare questo ricorso al fine di non ottenere un ulteriore diniego da INPS . Grazie resto in attesa di una Vs. cortese risposta.

    • Rosaria Proietti ha detto:

      L’aiuteremmo volentieri, ma bisognerebbe leggere tutte le carte, per non combinare guai. Esistono CAF che svolgono il servizio da lei richiesto a costi accessibili. L’assistenza tecnica richiede necessariamente un avvocato del lavoro: il ricorso dovrebbe, infatti, essere incardinato innanzi il tribunale territorialmente competente, sezione lavoro.

  2. Anonimo ha detto:

    Buongiorno
    sono mamma di un bimbo di otto mesi con l. 104 art. 3 c. 3 e riconoscimento indennità di frequenza.
    Ho presentato domanda anf per aumenti redditi e inclusione familiare disabile.
    La domanda è stata rifiutata dal loro medico perchè dice non invalido. Puo essere possibile con i requisiti sopra che vemga negata.
    grazie

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Sicuramente la situazione a lei è chiarissima, ma, colpa nostra, non siamo in grado di inquadrare compiutamente i termini della questione per poter rispondere in modo sensato. Ed è questa la ragione per cui il suo post è stato, in precedenza, cancellato dal forum.

  3. Orru Luciano ha detto:

    chiedo scusa per il disturbo, vorrei se e possibile un informazione, io sono Italiano ho 47 anni e percepisco una rendita di Invalidità sul lavoro ho perso quasi 4 dita della mano destra mia rendita di 368 euro mensili, dopo avere cercato di vivere in Italia, siamo scappati qua in Thailandia per necessita, dato che in Italia e sardegna dove sono nato non trovavo lavoro, almeno qua con moltissimo sacrificio andiamo avanti in Italia non pagherei neanche le bollette, ho il pollice e l’indice mi manca la prima falange dove era l’unghia, le altre dita ho piccoli pezzi di falange l’anulare non ce più. Io sono sposato con una donna thailandese da 10 anni, abbiamo vissuto in Italia per 4 anni, 14 mesi vissuto in Germani e da oltre 5 anni abitiamo in Thailandia, siamo civilmente sposati matrimonio registrato in Italia nel Novembre del 2000, mia moglie in Italia prendeva l’assegno familiare, non abbiamo figli, da oltre 6 anni non percepisce più l’assegno familiare.. Vorrei sapere se vivendo all’estero a mia moglie le spetta ha diritto all’assegno familiare? io sono iscritto all’AIRE Vi ringrazio anticipatamente un cordiale saluto Orru Luciano

    • Mi spiace Luciano. Possono essere inclusi tra i componenti del nucleo i familiari residenti, oltre che nei Paesi dell’Unione Europea, anche nei seguenti Stati esteri convenzionati:
      – Capo Verde
      – Stati della ex Jugoslavia
      – Liechtenstein
      – Principato di Monaco
      – Repubblica di San Marino
      – Svizzera
      – Tunisia (massimo 4 figli)
      – Santa Sede

      Nel caso di domanda di assegni per il nucleo familiare presentata da pensionati, oltre ai familiari residenti negli Stati già indicati, potranno essere inclusi anche i familiari residenti in:
      – Australia
      – Canada
      – Norvegia
      – Stati Uniti
      – Uruguay

  4. J ha detto:

    ciao, ho delle perplessita riguardante al assegno per il nucleo familiare….io lavoro per una azienda privata da ottobre del 2008…di questo sostegno non sapevo nulla affinche ne ho sentito parlare la mamma di una amiguetta di mia figlia…ed e stato li che ho cominciato a muovermi…finora ho soltanto fatto ricerche sul sito del inps ma sinceramente non ho capito molto sopratutto per la quantita di autocertificazioni e la problematca nella compilazione del modulo…cosa buona che il mio datore di lavoro non avrebbe problemi..lavoro in un a societa molto seria e ci troviamo bene a vicenda…dunque la mia situiazione e questa….il mio reddito del 2008 e di circa 3000 e quello di mio marito ora ex a l`epoca era di 10.000…circa lavoartore autonomo …quella del 2009 mia e di 13.000 lui ancora mi deve far sapere apena il suo commercialista gli far sapere…il mio nucleo famigliare e composto da la mia bimba da 10 anni, mia madre cittadina extracomunitaria ma residente con me,che non lavora e mio exmarito…ma non so si effetivamente mi corrisponde detto assegno…ora da qualche settimana mi sono separata credo legalmenmte si dica, siamo stati davanti al giudice ma non appare ancora nei miei documenti…mi spetta lo stesso da adesso in poi oppure prima ce qualcosa che posso ancora richiedere…lui non ne percepisce nessun assegno solo le detrazione mi ha detto che sono al 50%….vi prego puo spiegarme gentilemente io non capisco molto.grazie anticipatamente

    • cocco bill ha detto:

      Suppongo che il suo ex marito viva altrove, cioè non abbia residenza con lei.
      E sua madre non produca reddito.

      In questo caso bisogna esaminare questa tabella, in particolare in colonna 3 (numero di componenti del nucleo familiare).

      Rappresenta l’assegno che le spetta in base al reddito percepito nel 2009.

      Ad esempio, se lei nel 2009 ha percepito un reddito compreso fra 13.224,26 – 13.329,21 euro, allora le spetterà un assegno mensile pari a 256,17 euro.

  5. loredana ha detto:

    salve, sono una lavoratrice dipendente non sposata con una figlia di 15 anni.Avendone fatta richiesta percepisco gli assegni familiari da 5 anni e nella dichiarazione di consenso dell’altro genitore ho sempre scritto “assenza”non potendo lui dare il suo consenso perchè viveva all’estero(mia figlia è stata riconosciuta dal padre e porta il suo cognome).Nella domanda di rinnovo ho scritto che lui è deceduto e m hanno rifiutato l’assegno per tale motivo, ma è possibile una cosa del genere?

    • cocco bill ha detto:

      Forse lei ha chiesto l’assegno per nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili.

      Dovrà cambiare e richiederlo per nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili.
      Facendo riferimento a questa tabella. per la verifica del suo reddito ed il diritto a percepire l’assegno.

  6. tomas ha detto:

    salve a seguito della richiesta di assegno per il nucleo familiare inoltrata dal dipendente, quanto tempo ha il datore di lavoro per corrisponderglieli (deve versarglieli già il mese successivo alla consegna della domanda, ovvero ci sono tempi diversi)? inoltre, per il versamento degli assegni arretrati (dalla data di assunzione a quella della richiesta da parte del datore di lavoro), quanto tempo ha il datore di lavoro per pagarli (deve versarglieli già il mese successivo alla consegna della domanda, ovvero ci sono tempi diversi)? infine, dopo quanto al datore di lavoro viene rimborsato dall”inps la somma versata ai lavoratori per i detti assegni? infine, l”assegno per il nucleo familiare (ivi compresi gli eventuali arretrati) spetta anche per la 13 e 14a mensilità, ove previste dal contratto di categoria di appartenenza, ovvero solo per le 12 mensilità ordinarie? grazie

    • cocco bill ha detto:

      Il datore di lavoro deve pagare l’assegno su richiesta diretta del lavoratore che dimostri di averne diritto. In alcuni casi però il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore è stato preventivamente autorizzato dall’Inps.

      L’autorizzazione dell’Inps è richiesta per il pagamento dell’assegno alle seguenti persone: i figli di separati, di divorziati, i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, i fratelli, le sorelle, i nipoti, i familiari inabili per i quali non sia già documentata l’invalidità al 100%, i familiari residenti all’estero.

      L’assegno familiare è un importo collegato al reddito ad al nucleo familiare. E’ irrilevante se distribuito in 12, 13 o 14 mensilità.

    • tomas ha detto:

      grazie, autorizzazione già ottenuta ove necessario, ciò che mi preme sapere è questo; se io oggi presento la domanda per gli assegni familiari (arretrati compresi), il datore è tenuto a versarmeli già con la busta paga del mese dopo o può “prendere tempo”? inoltre, nel calcolo degli arretrati e dell’importo mensile, va corrisposto anche per 13a e 14a mensilità? (es. 137,50importo assegno mensile x 12 mesi o per 13/14 mesi)? grazie

    • cocco bill ha detto:

      Lei è un datore di lavoro Tomas. Dovrebbe saperlo che deve corrisponderli subito, una volta ricevuta l’autorizzazione. Compresi gli arretrati.

      Capisco che può avere difficoltà, ma la cosa funziona come quando deve corrispondere le detrazioni fiscali mensili ed i conguagli fiscali annuali.

      D’altra parte, suppongo, potrà compensare, anche con l’INPS, gli importi erogati con i versamenti contributivi di legge che comunque deve effettuare a favore dei lavoratori.

      La legge prevede l’erogazione su 13 mensilità, indipendentemente dal numero di mensilità previste dagli accordi di categoria.

    • tomas ha detto:

      grazie ancora per la risposta…in realtà io sono un lavoratore, il problema è che non mi fido troppo (o meglio, non mi fido affatto) del mio datore di lavoro; ho chiesto, ed ottenuto, dall’inps l’autorizzazione per includere nel nucleo familiare, e chiedere gli assegni, per il figlio di mia moglie nato dal suo precedente matrimonio; gli arretrati partono da ottobre 2008. Ponevo questi quesiti per prevenire eventuali obiezioni e/o giustificazioni del mio datore di lavoro.

  7. alessia ha detto:

    scusi avrei una domanda sono una collaboratrice a progetto ormai da 6 anni per richiedere gli assegni familiari che documentazione devo fare, la richiesta degli assegni per i dipendenti?

    • cocco bill ha detto:

      Gentile Alessia, come collaboratrice a progetto lei dovrebbe essere inquadrata, – per quel che riguarda le prestazioni erogate dall’INPS ed in particolare per quel che attiene la corresponsione dell’assegno familiare – fra i lavoratori parasubordinati.

      I lavoratori parasubordinati hanno comunque una disciplina particolare, per quanto riguarda il pagamento dell’assegno che è corrisposto direttamente dall’Inps. L’assegno spetta nei casi in cui almeno il 70% del reddito complessivo familiare, percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio, sia costituito da redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, da vendita porta a porta e da libera professione.

      L’assegno per il nucleo familiare spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70% del reddito complessivo sommando i redditi derivanti da lavoro dipendente con i redditi derivanti da lavoro parasubordinato.

      Tale requisito si considera realizzato nel caso in cui il reddito derivante dalle due attività (dipendente e parasubordinata) risulta percepito dal solo lavoratore richiedente, anche se il 70% del suo reddito complessivo deriva da lavoro dipendente e quello da attività parasubordinata è uguale a zero.

      Per i lavoratori parasubordinati l’assegno è pagato solo per i mesi coperti da contribuzione. I contributi sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio di ciascun anno e, per tutti i mesi di ciascun anno solare, a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito dalla legge.

      La domanda per ottenere il pagamento dell’assegno deve essere fatta presso la Sede dell’Inps nella cui circoscrizione territoriale risiede il lavoratore.

  8. jojo ha detto:

    salve, avrei bisogno di un aiuto. sono divoriata e con due figli con affidamento congiunto, i bimbi hanno residenza con me. vorrei chiedere gli assegni familiari inps ma il mio ex marito non vuole firmare anche se lui non puo’ richiederli. Il mio avvocato mi ha detto che non conviene chiedere nulla altrimenti rischierei una sua denuncia, ma quardando qua e la’ su internet e parlando in giro, ho trovato una legge che inmancanza In mancanza di tale accordo( accordo tra i due a chi spetta chiedere gli assegni)l’autorizzazione alla percezione della prestazione familiare verrà accordata al genitore con il quale il figlio risulta convivente in base a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 903/1977. posso rivalermi su questa legge e procedere senza nessun rischio? mi hanno detto anche che’ e’ importante invece dividere al 50% le detrazioni ma gli assegni posso chiederli e non dividerli.. lui mi passa 500 euro a fronte del mantenimento dei figli io ne guadagno 800, qualcosa in piu’ non farebbe male…

    • cocco bill ha detto:

      A fronte della richiesta di assegno per il nucleo familiare – presentata da un lavoratore separato o divorziato – il datore di lavoro deve chiedere autorizzazione all’INPS per corrispondere gli importi, ed il lavoratore è chiamato a presentare una dichiarazione di responsabilità in cui indica la modalità di affidamento dei figli stabilita dall’accordo omologato o dalla sentenza giudiziale.

      Qualora due genitori separati o divorziati chiedano l’erogazione dell’assegno familiare (per nuclei familiari che comprendono gli stessi figli) l’INPS autorizza al pagamento solo il datore di lavoro del genitore che con i figli convive, nel rispetto dell’articolo di legge che lei cita.

      Pertanto non è possibile una doppia erogazione dell’assegno, nè è necessario che vi sia accordo preventivo per i genitori che richiedono l’assegno per il nucleo familiare.

      Per quanto riguarda le detrazioni fiscali, invece, esse vanno ripartite secondo la percentuale di affidamento.

  9. Massima ha detto:

    Buonasera, vorrei sapere se mio marito ha diritto agli assegni per nucleo familiare essendo lui lavoratore dipendente,ed io lavoratrice autonoma.
    Abbiamo una bambina di 4 anni,che dalla mia dichiarazione dei redditi risulta al 50% a carico.Il reddito complessivo nel 2008 è stato di circa 18.000,00euro,di cui 13.000,00 da lavoro dipendente.

  10. maria ha detto:

    Salve
    vorrei sapere qual’è la percentuale di inabilità per avere diritto all assegno familiare di un fratello convivente ma maggiorenne.

    • c0cc0bill ha detto:

      Deve trattarsi di persona che si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero minorenne con difficoltà persistente a svolgere le funzioni proprie della sua età.

      Tale certificazione è rilasciata rilasciata dalla A.S.L. o deve essere stata emessa dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali.

  11. Sergio Lugano ha detto:

    Scusatemi se Vi disturbo ancora, ma non riesco a districarmi per avere l’elenco dei documenti da presentare per chiedere gli assegni famigliari,Voi potete darmi l’elenco oppure dirmi dove posso rivolgermi.
    Vi ringrazio per la Vostra attenzione.

    • c0cc0bill ha detto:

      Per ottenere il pagamento dell’assegno l’interessato deve presentare domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Inps.

      Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo.

      Il modulo di domanda e le istruzioni per la sua compilazione sono disponibili qui.

  12. Sergio Lugano ha detto:

    Sono pensionato con un reddito di circa mille euro al mese, vivo in Republica Dominicana, mi sono sposato da poco piu di due anni, vorrei sapere se posso fare la domanda per gli assegni familiari per moglie e figlio.
    Ringrazio una Vostra risposta.

    • c0cc0bill ha detto:

      Se lei è un pensionato ex lavoratore dipendente e se il suo reddito annuo lordo rientra nei limiti previsti dalla tabella 11 (nell’ipotesi di figlio minore) può chiedere senz’altro l’erogazione degli assegni familiari.

  13. melina di laurenzio ha detto:

    Assegni familiari, entro il 30 giugno la domanda al datore di lavoro

    C’è tempo fino al prossimo 30 giugno per presentare al proprio datore di lavoro la domanda con l’autocertificazione del reddito per avere gli assegni per il nucleo familiare. Dal 1° luglio, infatti, sono operativi i nuovi limiti di reddito, che sono aggiornati annualmente in base all’indice Istat dei prezzi al consumo.

    I redditi da considerare nel presentare la domanda – Val la pena di stotolineare quali sono i redditi da considerare quando si presenta la domanda, visto che questo è uno dei dubbi più frequenti. In dettaglio occorre dunque fare la somma di tutti i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef, compresa la prima casa, e – se superiori a 1.032,91 euro – anche dei redditi esenti da imposta e/o di quelli soggetti a ritenuta alla fonte, ad esempio i depositi bancari. I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali. L’assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell’intero reddito familiare.

    I redditi sempre esclusi – Non si debbono mai dichiarare, in ogni caso, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; le pensioni di guerra; le rendite Inail; le indennità di accompagnamento di qualunque tipo e quelle ai ciechi e sordi; le indennità di frequenza; gli assegni di superinvalidità; le indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef; i trattamenti di famiglia; i trattamenti di fine rapporto o le anicipazioni; gli arretrati delle integrazioni salariali.

    In caso di part-time – L’assegno può essere richiesto anche da chi lavora a part-time. In questo caso spetta nella misura intera (cioè sei assegni giornalieri nella settimana) se la prestazione lavorativa settimanale è di durata non inferiore alle 24 ore. Invece ai lavoratori con contratto part-time inferiore alle 24 ore settimanali l’assegno spetta solo per le giornate in cui vi sia stata effettiva prestazione lavorativa. In caso di settimana corta, il sabato non lavorato è escluso dal pagamento degli assegni.

    Assegni anche per i collaboratori a progetto – Possono richiedere gli assegni anche i lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps), ma solo a determinate condizioni. In particolare se ne ha diritto quando almeno il 70% del reddito familiare è costituito da redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, da vendita porta a porta e da libera professione.L’assegno, però, è pagato solo per i mesi coperti da contributi.

    Dove verificare i nuovi importi – Per conoscere i nuovi limiti di reddito e l’importo degli assegni occorre consultare le tabelle sul sito dell’Inps.

  14. lillys ha detto:

    salve ma quanto tempo ci vuole per riscuotere l assegno familiare dei tre figli minori da quando si fa la domanda di richiesta? grazie

    • weblog admin ha detto:

      Se si trova in una delle condizioni per cui al datore di lavoro, che dovrebbe pagare l’assegno, è richiesta l’autorizzazione da parte dell’INPS, di solito occorrono mesi.

  15. grace racadio ha detto:

    salve,

    ho il problema dell assegno familiare della mia bimba di 2 anni, lavoravo in un azienda di pulizia da circa 3 anni non ho mai ricevuto da loro nessun assegni ho fatto tutto quanto la domanda,finche loro hanno perso il posto dove lavoro io,circa 2 anni fa fino addesso non ho mai ricevuto niente da loro, hanno detto che loro sono falliti,…sono andata dall inps per fare una domanda per il assegno mi hanno aspettare 4 mesi prima di darmi ma invece lo stesso, non mi hanno dato niente hanno detto che la azienda e ancora in esecuzione…addesso non so cosa devo fare,,,siamo in difficolta quei soldi mi da la sicurezza per andare avanti, mio marito no ha ancora lavoro…per favore mi date una risposta o consiglio cosa bisogna fare…grazie

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