L’ascensore in un condominio

Articoli 1102, 1117, 1118, 1120, 1121, 1123, 1124, del codice civile - Gli ascensori, messi in esercizio dal primo luglio 1999, dovranno rispettare le norme tecniche di cui alla direttiva CE numero 95/16/CE del 29 maggio 1995, recepita dal DPR, del 30 aprile 1999, numero 162.

L'ascensore esistente fino dalla costituzione del condominio è da considerarsi di proprietà comune se il contrario non risulta dai titoli di acquisto o dal regolamento di condominio. Nel caso l'ascensore sia stato installato dopo la costituzione del condominio, esso appartiene ai soli condomini che hanno sostenuto la spesa.

Se l'edificio è composto da più scale e quindi da più ascensori, l'ascensore appartiene ai soli condomini le cui proprietà sono serviti dall'impianto, che possono deliberare in merito. Il condominio è responsabile per l'osservanza delle prescrizioni di legge e delle norme previste per la manutenzione.

Installazione di un nuovo ascensore

Si tratta in questo caso di una innovazione gravosa e voluttuaria, ai sensi dell'articolo 1121 del codice civile, che libera i condomini che non intendono trarne vantaggio da qualsiasi contributo nella spesa.
Se nel condominio abitano uno o più persone disabili, ci sono deroghe alle distanze legali o a quelle imposte dai regolamenti comunali in esecuzione ai necessari interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche (vedi legge numero 13/1989).

C'è però da osservare che l'installazione di un ascensore in una casa, nella scala comune, può essere impedita anche da un solo condomino qualora leda gravemente i diritti dei dissenzienti, come ad esempio nel caso di occupazione dell'androne o della scale comune per permettere l'installazione dell'ascensore in maniera tale, da impedire o rendere difficoltoso il passaggio delle persone (> vedi sent. Cassazione 1.06.2007, numero 12847).

In via di principio l'installazione di un ascensore anche da parte di un solo condomino è ammissibile in base all'articolo 1102 del codice civile, che consente che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Per consentire l'uso separato dell'impianto da parte di alcuni condomini, è possibile che le porte dell'ascensore vengono munite di serratura. Le chiavi saranno in possesso dei soli condomini che hanno partecipato alla spesa. E comunque fatto salvo il diritto degli altri condomini di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di installazione dell'impianto e in quelle di manutenzione (vedi sent. Cassazione numero 1529 del 11.2.2000)

Maggioranze assembleari
L'installazione di un ascensore per disabili (per superare le barriere architettoniche con tutte le caratteristiche tecniche richieste dalla normativa in materia, può essere deliberata con le maggioranza ordinarie e cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. In seconda convocazione occorrono almeno un terzo dei condomini che rappresentano almeno un terzo dei millesimi del valore dell'edificio. Per l'installazione di un nuovo impianto di ascensore occorre sempre, sia in prima che in seconda convocazione, un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio. Condomini assenti o non interessati non devono partecipare alla spesa se entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione ne danno formale informazione. La sostituzione dell'impianto e l'adeguamento alle norme di sicurezza può essere deliberata con una maggioranza di 500 millesimi (vedi legge numero 179/1992).

Manutenzione ordinaria e straordinaria
La manutenzione ordinaria dell'impianto viene eseguita da persone o ditte munite di apposita autorizzazione; sono considerati interventi di manutenzione ordinaria:

  • la pulizia e la lubrificazione di guide, carrucole, rinvii ecc.;
  • la pulizia della fossa;
  • la manutenzione dell'impianto di illuminazione;
  • la registrazione delle portine scorrevoli;
  • ogni altra operazione finalizzata al mantenimento del regolare esercizio dell'impianto.

Di norma è prevista una verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici una volta ogni sei mesi e il risultato della verifica deve essere annotato nell'apposito libretto d'impianto (vedi  articolo 15 DPR numero 162/1999). E obbligatoria una verifica periodica di sicurezza effettuata da un ingegnere iscritto in un albo speciale.

2 Luglio 2008 · Antonio Scognamiglio


Commenti e domande

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7 risposte a “L’ascensore in un condominio”

  1. Anonimo ha detto:

    Buongiorno,
    nel mio stabile un nuovo inquilino vuole comperare una quota dell’impianto ascensore di proprietà attuale di due condomini.
    Vorrei sapere dove e come dichiarare sul 730 la somma percepita e come trattare gli importi che fino ad oggi ho dichiarato per la detrazione del 36%.
    Grazie

  2. fiore ha detto:

    vorrei sapere se e’ possibile installare un lettore di chiave o scheda precaricata
    per l’utilizzo dell’ascensore in modo di caricare le spese dell’energia consumata a chi usufruisce di piu’ dell’ascensore.

  3. Anonimo ha detto:

    Sono proprietario di uno stabile di tre piani. Vorrei istallare un ascensore, dato che non ho la minima idea dei costi vorrei sapere a che spesa vado incontro.
    Saluti.

  4. giuli ha detto:

    Vorri istallare un ascensore nel cortile condominiale a servizio di tutti noi condomini, e voremmo che gli sbarchi arrivassero tutti nei terazzi privati (direttamente nell’appartamento) mi è stato detto che non possiamo, mi sapreste dire il perchè e se abbiamo la possibilità di chiedere autorizzazioni. Grazie

  5. Anna ha detto:

    Sono proprietaria di un appartamento all’ultimo piano (il quinto) di un immobile nel quale è stato appena installato un ascensore. Per ragioni strutturali l’ascensore arriva per ogni piano sul pianerottolo a metà tra due piani abitati.
    Io sono servita dall’ultima fermata che corrisponde al quarto piano e mezzo. I condomini del 4^ piano possono servirsi sia dell’accesso ascensore al 4^ piano e mezzo (come me) sia dell’accesso al 3^ piano e mezzo.

    Come deve essere fatta la ripartizione delle spese? Perchè io devo pagare per una altezza di piano 5^ non completamente servito come gli altri piani?
    Grazie
    Anna

  6. karalis ha detto:

    Ho un immobile di proprietà ubicato a piano terra ed adibito a bar che fa parte di un condominio per 39 millesimi. E’ corresponsabile di un impianto di ascensore non a norma che il proprietario di appartamenti soprastanti per 870 millesimi si rifiuta di aggiornare?
    Grazie, franco

    Commento di franco | Giovedì, 11 Settembre 2008

    Come avrai notato, Franco, non abbiamo una specifica sezione per le domande ad esperto di problematiche condominiali.

    Mi dispiace ma credo proprio che per ora sia inutile aspettarsi una risposta.

  7. franco ha detto:

    ho un immobile di proprietà ubicato a piano terra ed adibito a bar che fa parte di un condominio per 39 millesimi, è corresponsabile di un impianto di ascensore non a norma che il proprietario di appartamenti soprastanti per 870 millesimi si rifiuta di aggiornare?
    grazie
    franco

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