L’arbitro bancario finanziario (Abf)

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L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è una nuova figura introdotta nell’ordinamento italiano dalla Legge per la Riforma del Risparmio, che rappresenta una vera e propria rivoluzione copernicana nel rapporto tra la Banca d'Italia e i clienti bancari.

Alla Banca d'Italia è stata assegnata la regia del nuovo organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie un sistema più semplice, rapido ed economico rispetto al ricorso al giudice civile, opzione sempre possibile se il cliente non è soddisfatto dal giudizio.

L’Arbitro Bancario Finanziario si occuperà di tutte le litI in cui la richiesta di ristoro da parte del cliente non supera i 100mila euro attivate dai clienti di banche e finanziarie sulle materie che la legge assegna alla vigilanza della Banca centrale.

Dalla scorretta applicazione delle commissioni equivalenti al massimo scoperto ai mutui casa, dalla concessione di un fido all'applicazione di tassi ritenuti usurari fino alla cessione del quinto di stipendio: è ad ampio spettro il campo di intervento dell'Arbitro bancario.

I tre Collegi, indipendenti, si occuperanno di controversie nelle quali il ricorso del cliente bancario viene istruito da una segreteria tecnica composta da personale qualificato della Banca d'Italia. Una modalità quindi che solleva il cliente dall'onere di conoscenza dettagliata della normativa che riguarda il suo caso.

Il nuovo sistema sostituisce l’Ombudsman Giurì Bancario, organismo nato alcuni anni fa su impulso dell'Abi, che resterà tuttavia in piedi per le controversie in materia di servizi di investimento, di competenza Consob.

Nei tre collegi di Milano, Roma e Napoli (la competenza geografica è sulla base del domicilio del cliente e non della banca) potranno arrivare da domani ricorsi su controversie non antecedenti al primo gennaio 2007.

Il nuovo Arbitro Bancario pone precisi obblighi alle banche (ma anche a Poste Italiane per il Bancoposta) che innanzitutto saranno tenute ad aderire al nuovo organismo e rispondere ai reclami dei clienti entro 30 giorni.

Il reclamo alla banca è il primo passo della procedura in caso di silenzio da parte della banca o di risposta insufficiente si può attivare il ricorso all'Abf scaricando il modulo dal sito dell'organismo (arbitrobancariofinanziario.it).

L’iter, dalla presentazione del ricorso fino all'adempimento da parte dell'intermediario dura al massimo 165 giorni.

La banca che soccombe nel giudizio davanti all'Abf e non rispetta la decisione del collegio vedrà il suo nome pubblicato sul sito dell'Arbitro con conseguente danno reputazionale.

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14 Ottobre 2009 · Simonetta Folliero


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5 risposte a “L’arbitro bancario finanziario (Abf)”

  1. Lilla De Angelis ha detto:

    Ritardo nella portabilità del mutuo, cliente risarcito grazie all’ABF

    Una nuova vittoria a favore del consumatore contro la banca, grazie all’intervento dell’Arbitro Bancario e Finanziario: un cliente è stato risarcito di 5.000 euro per aver subito ritardo nella portabilità del suo mutuo. Grazie ad un provvedimento dell’ABF (n. 838 del 21.3.2012) la banca ha dovuto rimborsare al cliente il 3% del capitale surrogato.

    La legge prevedeva un massimo di 30 giorni dalla richiesta di portabilità fatta dal cliente; con l’entrata in vigore del decreto liberalizzazioni il tempo è stato ridotto a 10.

    Poiché al reclamo la banca non ha risposto, il consumatore si è rivolto al Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti di Trento che ha inoltrato il ricorso all’ABF. La legge stabilisce che “nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni (ex trenta), per cause dovute al finanziatore originario, quest’ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo”.

    “La legge prevede la responsabilità della banca originaria per il solo fatto dell’inutile decorso del termine di 10 giorni, senza che assumano rilevanza i tradizionali profili d’imputabilità soggettiva del dolo o della colpa – commenta Carlo Biasior, direttore del CRTCU – Si tratta, dunque, di una responsabilità oggettiva imputabile, in ogni caso ed esclusivamente, alla banca cedente”. Lo afferma l’ABF che aggiunge: ”il risarcimento a favore del cliente è stabilito in misura predeterminata forfettariamente in funzione del valore del mutuo, a prescindere dall’effettivo danno sofferto da quest’ultimo, introducendo, di fatto, nell’ordinamento un caso di cd. “danno putativo” di matrice anglosassone”.

    “L’Arbitro Bancario e Finanziario conferma il suo ruolo di formante del diritto – continua Carlo Biasior – e i suoi orientamenti costituiscono spesso avanzate tutele dei consumatori nei servizi bancari e finanziari”.

    L’ABF è competente a decidere controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari e di pagamento; le sue pronunce sono di accertamento e di condanna (non quindi pronunce costitutive, es. di annullamento del contratto) e opera come organismo “di secondo grado” dopo il preventivo reclamo (con esito negativo o senza esito) all’intermediario, che ne costituisce condizione di procedibilità. Non serve l’assistenza di un legale e ha un basso costo: circa 20 euro per i costi di segreteria. Sul sito dell’ABF si trovano le informazioni necessarie e i moduli per il ricorso a disposizione.

  2. angelina barra ha detto:

    Il Parlamento è intervenuto sulla commissione di massimo scoperto regolamentandola ma, come era successo per i mutui, alcuni istituti di credito hanno di fatto aggirato la legge e stabilito, in modo unilaterale, altre spese e commissioni in molti casi più costose.

    Adiconsum, Adoc e Lega Consumatori, nel denunciare questo comportamento, rivolgono un appello ai consumatori, affinchè presentino un reclamo alle proprie banche chiedendo la restituzione delle commissioni incassate arbitrariamente e, in caso di risposta negativa o mancata risposta, di presentare un reclamo all’Arbitro bancario finanziario, entrato in funzione presso Bankitalia.

    Una soluzione, secondo Paolo Landi, presidente di Adiconsum, al momento meno complessa e costosa di un’azione collettiva. Le tre associazioni dei consumatori chiedono anche l’intervento del Parlamento affinchè approvi un emendamento che elimini la doppia commissione applicata dalle banche.

    “Con la crisi dell’ultimo anno – ha osservato Carlo Pileri, presidente dell’Adoc- il massimo scoperto temporaneo ha registrato un aumento del 20%”.

  3. fabrizio taccuso ha detto:

    Se avete avuto problemi con la Vostra Banca o con lo sportello della Posta, ora avete una strada aggiuntiva per rivendicare i Vostri diritti.

    E’ stato infatti introdotto l’Arbitrato Bancario Finanziario, una nuova procedura di risoluzione delle controversie che si svolgerà sotto il controllo della Banca d’Italia.

    Sono soggetti alle decisioni dell’Arbitro le banche, gli intermediari iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica che operano in Italia, Poste italiane per le attività di Bancoposta e le banche e gli intermediari esteri che operano in Italia

    E’ un sistema stragiudiziale che offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice. L’Arbitro è un organismo indipendente ed imparziale composto da cinque membri, di cui due nominati dalle associazioni dei consumatori e di categoria e tre dalla Banca d’Italia, che decide, in pochi mesi, chi ha ragione e chi ha torto. C’è, però, una procedura che i clienti devono rispettare: il reclamo alla banca é il primo passo; in caso di silenzio da parte della stessa o di risposta insufficiente, si può attivare il ricorso che puo’ avvenire via web, con posta elettronica certificata oppure per posta tradizionale, via fax o addirittura a mano.

    Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se l’intermediario non le rispetta, il suo inadempimento è reso pubblico e se il cliente non rimane soddisfatto della decisione dell’Arbitro può comunque rivolgersi al giudice.

    L’Arbitro può decidere tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, come ad esempio i conti correnti, le carte di credito (anche revolving), i mutui, i prestiti personali fino a 100.000 euro, se il cliente chiede una somma di denaro; senza limiti di importo quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo aver estinto un mutuo).

    Non possono essere decise controversie che riguardano servizi ed attività di investimento quali la compravendita di azioni ed obbligazioni, od operazioni in strumenti derivati che sono di competenza del sistema di conciliazione ed arbitrato della Consob attraverso l’Ombudsman giurì bancario; e nemmeno controversie di beni e servizi quali il bene concesso in leasing o venduto mediante operazioni di credito al consumo, oppure le forniture connesse a operazioni di factoring.

    Non possono essere ricomprese controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2007. Per presentare il ricorso basta versare un contributo spese di 20 euro, che viene rimborsato dall’intermediario se il ricorso è accolto.

    Non si può ricorrere se è pendente una causa o un altro tipo di conciliazione. Se sarà proposta una class action, l’arbitrato è escluso se il consumatore o utente aderisce all’azione collettiva.

    Dato che per il ricorso all’Arbitro non è necessaria l’assistenza di un avvocato, il cliente può essere adeguatamente assistito da un consulente indipendente, con notevole risparmio di costi ed un’assistenza tecnica più completa e puntuale.

    Alla base del nuovo organismo vi è un intento semplificativo del rapporto banca-cliente soprattutto in relazione al restringimento di tempi e costi per la soluzioni delle varie questioni. Tra la domanda del risparmiatore e la decisione non dovranno passare più di sei mesi. Una vera rivoluzione se si pensa ai tempi della giustizia civile.

  4. luca adinolfi ha detto:

    Da oggi è operativo il nuovo Arbitro bancario-finanziario

    Da oggi è operativo il nuovo Arbitro bancario-finanziario, con sede a Milano per il Nord, a Roma per Regioni centrali ed estero, e a Napoli per quelle meridionali: nelle tre città si trovano i collegi arbitrali ai quali potranno rivolgersi i clienti che si ritengono danneggiati, e che non sono riusciti a trovare un accordo con la banca o un altro fornitore di servizi finanziari.

    La Banca d’Italia ha nominato ieri i componenti dei collegi, così da oggi è possibile presentare i ricorsi.

    Che cosa deve fare il cliente insoddisfatto, che inutilmente ha tentato di comporre la controversia con la propria controparte?

    Le istruzioni si trovano sul sito Internet dell’arbitro bancario finanziario.

    Con la spesa di 20 euro, che saranno restituiti se l’Arbitro riconosce le ragioni del ricorrente, e senza l’assistenza di un avvocato, il cliente può presentare il ricorso.

    I limiti di intervento dell’Arbitro sono di 100mila euro, se il cliente chiede una somma di danaro. Nessun limite, invece, se si chiede di accertare diritti, come la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo che il mutuo è stato estinto.

    Dovranno aderire al nuovo sistema arbitrale le banche, gli altri intermediari finanziari, gli istituti di Moneta elettronica (ad esempio, la Western Union) operanti in Italia, il Bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che operano nel nostro Paese.

    Le controversie non possono riferirsi al periodo precedente al primo gennaio 2007.

    L’Arbitro può intervenire su tutte le vertenze che riguardano i servizi bancari: mutui, prestiti, conti correnti, commissione di massimo scoperto, carte di credito, interessi di mora, cessione del quinto dello stipendio.

    Non interviene invece su acquisto e vendita di azioni, obbligazioni e derivati, che restano di competenza della Consob. Né potrà intervenire su contratti di leasing e factoring.

    La decisione dell’Arbitro, da prendersi entro 60 giorni, non è vincolante per l’intermediario finanziario.

    Ma il nuovo organismo ha i suoi buoni sistemi per «convincere» gli intermediari al rispetto della pronuncia: chi non si adegua vedrà il proprio nome pubblicato sui siti dell’Arbitro e della Banca d’Italia, oltre che su due quotidiani nazionali, con un notevole danno di reputazione.

    Se anche questo non basta, sarà necessario rivolgersi al giudice.
    Bankitalia intanto ha intensificato l’attività di controllo sul credito al consumo, in particolare sui prestiti erogati a fronte della cessione del quinto dello stipendio.

  5. gennaro apicerna ha detto:

    Il servizio mira a garantire massima correttezza nei rapporti banca-cliente. Tutti i ricorsi verranno risolti in 6 mesi

    Tutto pronto per il decollo dell’Arbitro bancario finanziario (Abf), il nuovo sistema voluto dalla Banca d’Italia per favorire una soluzione rapida ed economica delle controversie tra banche e clienti.

    Con la nomina dei collegi giudicanti da parte del direttorio di via Nazionale, atto che conclude un lungo percorso preparatorio, da domani per tutti i clienti sarà possibile presentare i primi ricorsi per ottenere eventuali risarcimenti o l’applicazione di clausole contrattuali.

    Un meccanismo tutto nuovo rispetto all’ombudsman bancario (cui resterà una funzione residuale), basato su tempi brevi e certi (al massimo circa 6 mesi), ma diverso da conciliazione e arbitrato, e che non esclude la possibilità di ricorrere poi in tribunale.

    Le decisioni dell’Arbitro non sono vincolanti come quelle di un giudice, ma se non vengono rispettate dall’intermediario il fatto viene reso pubblico attraverso il sito web di Bankitalia e due quotidiani nazionali.

    Il ricorso all’Abf può essere presentato da tutti i clienti di banche e intermediari finanziari, senza l’assistenza di un avvocato, per questioni relative a operazioni o comportamenti avvenuti dal primo gennaio 2007 in poi.

    È necessario anche versare un contributo spese di 20 euro, che sarà poi rimborsato dalla banca se il ricorso è accolto.

    Prima di rivolgersi all’Arbitro, tuttavia, il cliente deve tentare di risolvere il problema direttamente con l’istituto di credito, presentando un reclamo; la banca quindi (che ora è obbligata ad avere un ufficio reclami o comunque un addetto a questo compito) ha 30 giorni per rispondere, e se questo non succede o la risposta è insoddisfacente il cliente può allora ricorrere all’Abf attraverso il sito web o nelle filiali di Bankitalia.

    A questo punto scatta una procedura snella – basata su controdeduzioni dell’intermediario e pronuncia del collegio – che nel giro di 165 giorni al massimo dovrà portare al rispetto della decisione collegiale da parte della banca (se viene data ragione al cliente).

    L’Arbitro può decidere su tutte le questioni che interessano operazioni e servizi bancari e finanziari, come i conti correnti, i mutui, i confidi, i prestiti personali, le carte di credito (anche revolving), la cessione del quinto.

    C’è però un tetto di 100mila euro per i risarcimenti nelle controversie in cui si chiede una somma di denaro, mentre non c’è limite d’importo quando si chiede di accertare diritti, obblighi e facoltà.

    L’Abf non può decidere invece su questioni riguardanti servizi e attività d’investimento (azioni, obbligazioni, derivati), che sono di competenza del sistema di conciliazione e arbitrato della Consob, così come non si può fare ricorso per leasing o factoring.

    In ogni caso, c’è un obbligo generale ad aderire al nuovo sistema, che vale quindi per le banche, gli intermediari finanziari e Poste italiane.

    La caratteristica fondamentale dell’Arbitro è essere un organismo indipendente e imparziale, chiamato non a tutelare la banca o il cliente ma solo ad accertare chi ha ragione.

    L’obiettivo più generale del nuovo sistema è quindi garantire la correttezza dei rapporti banca-cliente, contribuendo a migliorarli. La struttura ideata per svolgere questo compito è composta da un organo decidente e una segreteria tecnica.

    L’organo decidente è articolato in tre collegi che si trovano a Milano, Roma e Napoli. Ogni collegio è formato da 5 componenti: tre (tra cui il presidente) sono scelti da Bankitalia, uno è designato dalle associazioni degli intermediari e uno è indicato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori).

    Ogni collegio ha poi la sua segreteria tecnica, con il compito di ricevere il ricorso e curare la raccolta dei documenti presentati dalle parti. L’attività di segreteria, in particolare, è svolta dalla Banca d’Italia, con 30 funzionari di via Nazionale dedicati a tempo pieno all’attività dell’Arbitro.

    Palazzo Koch non fa previsioni sul numero di ricorsi che arriveranno nei prossimi mesi, anche perchè l’obiettivo di questo nuovo meccanismo è favorire una riduzione progressiva delle controversie.

    L’Abf, infatti, risolverà le singole questioni ’a vallè, ma potrà far emergere i problemi “a monte”, spingendo le banche a migliorare i comportamenti, anche per «l’effetto reputazionale» causato dalle decisioni dei collegi (che saranno sempre motivate).

    In ogni caso, ogni anno arrivano all’intero sistema bancario circa 150mila reclami formali, mentre gli esposti inviati a Bankitalia sono intorno ai 5mila. Per il momento, quindi, si è ritenuto adeguato dare all’Arbitro una struttura basata su tre collegi, ma via Nazionale è pronta ad aumentare i collegi e le risorse destinate alla segreteria tecnica se i flussi di ricorsi dovessero renderlo necessario.

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