L’approccio comunitario al sovraindebitamento

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L’introduzione, anche nell’ordinamento giuridico italiano, di una procedura d’insolvenza per le persone fisiche sarebbe resa ancor più impellente dal regolamento comunitario numero 1346/00 sulle procedure d’insolvenza transfrontaliere.

La necessità di una procedura di insolvenza per le persone fisiche

Ispirato al principio dell'universalità limitata, il Regolamento, applicabile a qualunque debitore, persona fisica o giuridica, commerciante o non commerciante, prevede innanzitutto la possibilità di apertura di più procedure concorsuali nei confronti del medesimo soggetto: una principale ed altre secondarie, con la differenza che la prima, avviata nello Stato membro, ove si trova il centro degli interessi principali del debitore, potrà colpire tutti i suoi beni, indipendentemente dal luogo in cui essi si trovano all'interno del territorio dell'Unione.

Le procedure territoriali, invece, potranno essere avviate, dopo l’apertura della prima, negli Stati membri ove il debitore abbia una dipendenza, ossia un’attività economica, di carattere non transitorio, che impiega risorse umane e materiali, e colpire solamente i beni che si trovano nel suo territorio, con l’effetto di limitare l’universalità della procedura principale.

Quindi, essendo compreso anche il debitore persona fisica nell’ambito di applicazione del regolamento, è stata rilevata l’urgenza con cui il legislatore italiano dovrebbe allinearsi agli altri ordinamenti, potendosi altrimenti verificare per il debitore civile una situazione in cui, qualora egli abbia il centro dei propri interessi in Italia, nessuna procedura potrebbe essere aperta quivi a suo carico, mentre potranno essere avviate una o più procedure territoriali nei paesi in cui è prevista l’assoggettabilità del debitore alle procedure concorsuali, a condizione che egli vi abbia una dipendenza. In questo caso, non sussistendo le condizioni per l’avvio della procedura principale, l’apertura di quelle territoriali non sarà subordinata alla prima.

Dall'altro lato, potrebbe accadere che il debitore venga assoggettato ad una procedura principale in uno Stato membro, nel quale siano previste procedure d’insolvenza per il debitore civile, e che non possa essere invece aperta a suo carico una procedura secondaria in Italia, nonostante egli vi abbia una dipendenza di beni.

Sull’applicabilità del Regolamento anche nei casi di insolvenza del debitore civile, sorgono però delle perplessità, principalmente per tre ordini di ragioni.

In primo luogo, l’ambito di applicazione del Regolamento sembrerebbe, come rilevato, estendersi anche al debitore persona fisica non commerciante. Tuttavia, il riferimento all'attività delle imprese, così come il fatto che si parli di insolvenza delle imprese, induce a ritenere che la condizione soggettiva sine qua non è che si tratti di imprenditori, pur senza essere richiesto l’attributo di imprenditore commerciale.

In secondo luogo, quale presupposto oggettivo per la sua applicazione, il Regolamento, all'articolo 1, richiede espressamente che sussista lo stato d’insolvenza del debitore; che le relative procedure abbiano carattere concorsuale; che esse comportino lo spossessamento parziale o totale del debitore ed, infine, che vi sia la designazione di un curatore.

Pertanto, anche ammettendo che esso si estenda all'insolvenza del debitore comune, le condizioni oggettive ne impedirebbero comunque l’applicabilità, in quanto le procedure d’insolvenza inerenti al debitore civile, ove introdotte, si svolgerebbero secondo modalità non rispondenti ai requisiti oggettivi richiesti dal legislatore comunitario.

Infine, la stessa finalità perseguita attraverso il Regolamento, consistente soprattutto nell’evitare il fenomeno del forum shopping, appare strettamente connessa alla crisi dell'impresa e non anche a quella del debitore comune, senza contare che l’indicazione delle procedure d’insolvenza cui il Regolamento è applicabile non annovera quelle specificatamente concepite per il debitore civile.

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9 Novembre 2007 · Loredana Pavolini




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