La successione – Capacità di ereditare, eredità giacente, accettazione e rinuncia dell’eredità

La successione ereditaria

La morte estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti (ossia i diritti personali) ma non i diritti patrimoniali, i quali dovranno essere perciò trasmessi ad altri. Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama diritto ereditario o successorio.

La successione ereditaria è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare il de cuius (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il successore è colui che subentra nel patrimonio del de cuius.

Nelle successioni per causa di morte, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, sono presenti due soggetti: il de cuius, cioè colui della cui eredità si tratta, e i successori, cioè colore che subentrano nel patrimonio del de cuius.

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere. L'apertura della successione determinerà quindi il subentro di uno o più soggetti nella posizione giuridica e patrimoniale del defunto, secondo le modalità indicate nell'articolo 457 del codice civile.

La successione può quindi essere definita come un fenomeno giuridico di carattere generale che comporta una modificazione nel soggetto attivo o passivo del rapporto giuridico, per cui un soggetto subentra in uno o più rapporti giuridici che fanno capo a un altro soggetto.

La nozione di successione comprende ogni specie di acquisto a causa di morte, stabilito dalla volontà del defunto o dalla legge, purché derivi dal patrimonio del defunto.

Pertanto, non ogni acquisto dipendente dalla morte rientra nella nozione di successione a causa di morte. Ad esempio, sono esclusi quegli acquisti che non derivano dal patrimonio del defunto, come le pensioni, indennità varie, eccetera, i quali avvengono direttamente a favore dei superstiti "iure proprio" e non "iure successionis".

Nell'ambito della successione si distingue tra:

  • successione a titolo universale in cui il successore, che prende il nome di erede, subentra nella posizione giuridica patrimoniale del defunto
  • successione a titolo particolare, detta legato, in cui si trasferisce uno o più diritti determinati o rapporti attribuiti specificamente al successore (detto legatario) dal testamento o dalla legge.

E' una differenza importante perché mentre l'erede si sostituisce al defunto in tutti i suoi rapporti, ne acquista i diritti e nel contempo diviene obbligato per i suoi debiti, in pratica può essere definito il suo "continuatore", il legatario non risponde dei debiti ereditari. A differenza dell’eredità, inoltre, il legato si acquisisce senza bisogno di accettazione, fatta salva comunque la facoltà di rinunciarvi.

Dato che l'acquisto di un legato non comporta, di norma, alcun rischio di natura patrimoniale, il legato stesso viene acquisito di diritto e può essere preteso in qualsiasi momento dagli eredi.

Ogni persona che vi abbia un interesse diretto può chiedere in giudizio che al legatario venga dato un termine entro il quale egli dovrà dichiarare se rinuncia al legato stesso.

Gli eredi subentrano nelle situazioni soggettive del defunto e, quindi, anche in quelle di natura tributaria: quelle attive (quali, ad esempio, i crediti di imposta) ma anche quelle passive (tributi arretrati, interessi).

L'attivo ereditario è composto da tutti i beni e diritti detenuti dal de cuius, compresi i beni alienati a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita (previsione, quest'ultima, soppressa dall'articolo 69 della legge numero 342/2000).

La base imponibile è determinata dal valore venale in comune commercio dei beni al momento della morte.

I princìpi base della successione ereditaria sono: l'irrevocabilità della qualità di erede, l'unità del patrimonio, il trapasso di tutti i diritti e le obbligazioni senza alcuna modificazione (compreso il possesso), la confusione tra patrimonio del defunto e patrimonio dell'erede.

Cause della successione ereditaria possono essere due: una dichiarazione di volontà del de cuius, cioè il testamento, oppure la disposizione di legge.

Accettazione e rinuncia all'eredità

L'apertura della successione avviene a seguito della morte e nell'ultimo domicilio del defunto ossia nel luogo dove, alla data della morte, aveva la sede principale dei suoi affari e interessi. Questo riferimento è importante per stabilire quale sia il giudice territorialmente competente a decidere degli eventuali procedimenti successori o delle cause ereditarie.

Successivamente all'apertura della successione, si ha la delazione o vocazione ereditaria: essa consiste nell'offerta dell’eredità a persone che, se vogliono, possono accettarla. Il destinatario di tale offerta è detto "chiamato all'eredità".

Il codice prevede due forme di delazione:

  • per testamento quando il defunto ha disposto dei suoi beni tramite testamento (successione testamentaria)
  • per legge quando invece il defunto non ha lasciato disposizioni testamentarie (successione legittima).

La capacità di ereditare

Possono ereditare:

  • le persone fisiche
  • i nascituri concepiti al tempo dell'apertura della successione; si presume tale chi nasce entro i 300 giorni dalla morte della persona della cui eredità si tratta. La partecipazione alla successione è comunque subordinata all'evento della nascita
  • le persone giuridiche; possono succedere anche gli enti non riconosciuti, sia che esistano, sia che debbano essere costituiti dalle persone e secondo le modalità indicate dal testatore.

Possono ricevere testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.

Eredità giacente

Con la morte del de cuius, il chiamato all'eredità non acquista ipso iure la qualità di erede, stante la necessità di una manifestazione di volontà diretta in tal senso: quindi fra la morte del de cuius e l'eventuale accettazione può intercorrere del tempo durante il quale il patrimonio del defunto si trova sprovvisto di un titolare.

Per evitare che il patrimonio del defunto rimanga abbandonato a se stesso e resti privo di tutela giuridica, è predisposto l'istituto dell’eredità giacente, che prevede la nomina di un curatore da parte dell'autorità giudiziaria con il compito di curare gli interessi dell’eredità fino al momento in cui quest'ultima non venga accettata o, in mancanza dell'accettazione, non sia devoluta allo Stato.
I presupposti della fattispecie di giacenza, pertanto, sono:

  • mancanza di accettazione da parte del chiamato
  • mancanza di immissione nel possesso di parte o di tutti i beni ereditari
  • nomina del curatore che rappresenta l'inizio della "giacenza".

Accettazione dell’eredità - Il chiamato ha dieci anni per accettare

Dopo l'apertura della successione, i chiamati all'eredità devono valutare se accettare o rinunciare all’eredità stessa. Il chiamato ha 10 anni di tempo per accettare.

L'accettazione trasforma il chiamato all'eredità in erede vero e proprio. In caso di rinuncia non si perde definitivamente il diritto all’eredità perché il chiamato può revocare la propria rinuncia fino a quando l’eredità non sia stata accettata dagli ulteriori chiamati.

Gli eredi, in caso di accettazione, subentrano in tutte le situazioni soggettive del defunto comprese quelle di natura tributaria, attive e passive

L'accettazione può essere pura e semplice o con beneficio di inventario.

La responsabilità degli eredi per i debiti ereditari, compresi quelli fiscali, sussiste anche se questi superano l'attivo ereditario. In caso di chiamata all’eredità è quindi opportuno evitare accettazioni frettolose e cercare prima di verificare se esistano e a quanto ammontano le situazioni debitorie del defunto.

L'accettazione pura e semplice comporta che i beni del de cuius si confondano col patrimonio dell'erede, con la conseguenza che l'erede dovrà pagare gli eventuali debiti del defunto non solo con i beni ereditati, ma anche con il proprio patrimonio.

Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario

L'accettazione con beneficio di inventario non provoca la confusione dei patrimoni e l'erede pagherà i debiti ereditari solo entro il valore dei beni a lui pervenuti per successione.

In caso di dubbio quindi è consigliabile, se non si vuole rinunciare all’eredità, quanto meno accettarla con beneficio di inventario; in tal caso il patrimonio del de cuius non si confonde con quello personale dell'erede.

L'accettazione dell'eredità non può essere legata a condizioni o termini, ed essa è irrevocabile.

Una accettazione parziale dell’eredità non è possibile, nel senso che non è possibile decidere di rifiutare una parte di eredità a favore di un'altra.

L'accettazione pura e semplice può essere espressa o tacita.

Accettazione espressa dell’eredità

Ricorre quando il chiamato emette una dichiarazione espressa di volontà diretta ad acquistare l’eredità, cioè quando colui che eredita dichiara espressamente per iscritto di accettare l'eredità.

E' un atto giuridico unilaterale (in quanto emesso soltanto dal chiamato), non recettizio (in quanto non deve essere né notificato né comunicato perché produca i suoi effetti) e irrevocabile. La dichiarazione deve essere resa nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata.

Accettazione tacita dell’eredità

Ai sensi dell'articolo 476 del codice civile, si ha accettazione tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.

Quindi, si ha accettazione tacita quando l'erede, a seguito di un suo comportamento chiaro e inequivocabile, lascia intendere di avere accettato l'eredità (ad esempio, appropriazione di beni ereditari, disposizione sugli stessi beni o promozione di un'azione spettante all'erede).

Sono considerate in ogni caso forme di accettazione tacita la donazione, la vendita o la cessione che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi (articolo 477 del codice civile).

Altre fattispecie considerate come forma di accettazione tacita:

  • pagamento di debiti ereditari mediante danaro prelevato dall'asse
  • atti dispositivi di beni ereditari
  • protesto di effetti cambiari rilasciati al defunto da terzi
  • esercizio dell'azione di risoluzione di un contratto stipulato dal de cuius
  • conferimento di un mandato a compiere tutti gli atti relativi all'amministrazione dei beni ereditari
  • conferimento a un procuratore del potere di agire come erede in rappresentanza del chiamato
  • esercizio dell'azione di riduzione
  • impugnazione di disposizioni testamentarie
  • ricorso contro l'accertamento relativo all'imposta di successione
  • proposta di contratto relativa ai beni ereditari
  • domanda giudiziale di divisione ereditaria
  • riscossione del rateo di stipendio, pensione o altre somme spettanti al de cuius.

Per contro, sono considerate come non produttive di accettazione tacita:

  • pagamento di un debito del de cuius che il chiamato effettui con denaro proprio
  • consegna di beni ereditari da parte del chiamato all'esecutore testamentario
  • continuazione del godimento dei mobili del de cuius convivente dopo aver rinunciato all'eredità
  • comportamenti relativi a cose di minima importanza
  • possesso di beni ereditari
  • compimento di atti di amministrazione temporanea
  • richiesta di sequestro
  • proposizione di querela per appropriazione indebita di beni compresi nell'asse ereditario
  • registrazione e trascrizione del testamento del de cuius
  • presentazione della denuncia di successione ai competenti uffici.

Non costituisce accettazione dell'eredità la presentazione della dichiarazione di successione da parte di uno degli eredi.

Impugnazione dell'accettazione dell'eredità

L'accettazione può essere impugnata per violenza o per dolo, per errore ostativo, ma non per errore motivo.
I chiamati minori, interdetti, inabilitati o emancipati, e le persone giuridiche diverse dalla società, se intendono accettare l'eredità, devono necessariamente farlo mediante beneficio di inventario. In mancanza l'accettazione è nulla.

Il diritto di accettare si prescrive nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, e, nel caso di istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.

Ai sensi dell'articolo 481 del codice civile, chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare. La norma prevede un'ipotesi di decadenza dal diritto di accettare nei confronti del chiamato inerte.

Altra ipotesi di decadenza è prevista dall'articolo 487, comma 3: interessa il chiamato all'eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, quando, fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, nei successivi quaranta giorni non rende la dichiarazione di accettazione.

di Alfredo Carnevale

La dichiarazione di successione - come, quando e da chi va presentata

Come accennato nella prima sezione di questo articolo, la dichiarazione di successione deve essere resa dagli eredi del defunto per informare l’Agenzia delle Entrate sull'ammontare e la consistenza del patrimonio ereditario, allo scopo di rendere possibile il calcolo delle imposte di successione.

La dichiarazione di successione va presentata, entro 12 mesi dalla morte, all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base all'ultima residenza del defunto, compilando l'apposito modulo (reperibile anche sul sito internet dell'Agenzia) a pena di nullità della dichiarazione stessa.

La dichiarazione di successione deve indicare tutti i beni e i diritti di cui il defunto era titolare in vita. In essa vanno quindi inseriti eventuali beni immobili, azioni o quote di società, denaro e titoli depositati in banca, aziende agricole o commerciali, gioielli e preziosi di vario genere, come mobili e quadri.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione: gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta gli amministratori dell’eredità i curatori delle eredità giacenti gli esecutori testamentari i trust.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una. Non c'è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 25.823 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria (Imu). Spetta, infatti, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune in cui sono ubicati gli immobili.

Se nell’eredità sono compresi anche beni immobili gli eredi sono tenuti al pagamento delle imposte ipotecarie e catastali nella misura rispettivamente del 2% e dell'1% del valore catastale rivalutato secondo appositi coefficienti. La misura di queste due imposte sarà determinata in misura fissa (Euro 168 ciascuna) qualora uno o più eredi possano godere dei benefici prima casa. Oltre a quelle citate, sono poi dovute anche l’imposta di bollo, la tassa ipotecaria nonché i tributi speciali per ogni trascrizione presso i Registri Immobiliari.

imposte di successione

Alla dichiarazione di successione vanno, pertanto, allegati:

  1. le visure catastali dei beni immobili del defunto;
  2. il certificato di morte o autocertificazione;
  3. l'eventuale dichiarazione sostitutiva per la richiesta di agevolazione prima casa;
  4. il certificato di destinazione urbanistica per i terreni eventualmente posseduti dal defunto;
  5. nel caso di rinuncia all'eredità copia autentica del verbale;
  6. nel caso di successione testata copia originale o autenticata del testamento.

E, nel caso, anche il modello F23 relativo al pagamento in autoliquidazione di:

  1. imposta ipotecaria;
  2. imposta catastale;
  3. imposta di bollo;
  4. tassa ipotecaria;
  5. tributi speciali.

Dopo aver presentato la dichiarazione di successione ed aver effettuato l'autoliquidazione, l’Agenzia delle Entrate provvederà a notificare agli eredi la liquidazione a saldo dell'imposta di successione. Il termine per il pagamento è di 60 giorni a far data dalla richiesta.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta di successione tutti gli eredi in solido tra loro. Ciò significa che il fisco può agire per la riscossione dell'intero anche nei confronti di un erede soltanto. Naturalmente l'erede escusso potrà successivamente rivalersi sugli altri in proporzione alle loro quote di eredità.

17 Giugno 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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9 risposte a “La successione – Capacità di ereditare, eredità giacente, accettazione e rinuncia dell’eredità”

  1. Anonimo ha detto:

    Gentilissimi,

    Un mese fa, dopo due anni di malattia, mio padre è mancato.
    Arrivati ad oggi, io mia madre e mia sorella iniziamo a ragionare sul da farsi in ordine alla successione.
    Mio padre non possedeva più nulla, tranne le quote di maggioranza di una srl (di cui era amministratore) che navigava in cattive acque e un conto bancario con una modesta somma.
    La società non faceva alcuna attività da 5 anni, nel corso dei quali non ha più nemmeno fatto bilancio.
    Questa ragione, unita a un modesto debito con l’agenzia delle entrate che aveva e che stava ripagando, ci fa propendere per la rinuncia all’eredità.
    Vorremmo presentare la rinuncia tutti insieme, ma dal momento che io e mia sorella viviamo in due diversi paesi esteri, non sarà facile incontrarci tutti e tre a breve presso il tribunale del comune coinvolto.
    Considerato il fatto che al momento del decesso mio padre era residente assieme a mia madre in un immobile di proprietà mia e di mia sorella, vorrei chiedere:
    Possiamo considerare per tutti e tre i 10 anni come tempo utile per presentare la rinuncia? Oppure, visto che mia madre era coniuge convivente, tutto si riduce in tre mesi?
    Nel il caso esposto, sarà necessario che mia madre faccia precedentemente l’inventario, inserendo le quote societarie e la giacenza bancaria?
    Cordiali Saluti

    • L’onere imposto dall’articolo 485 del codice civile al chiamato all’eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l’eredità con beneficio di inventario ex articolo 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all’eredità, ai sensi del successivo articolo 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l’inventario, essere considerato erede puro e semplice. (Cassazione sentenza 7076/1995).

      Sua madre potrebbe essere obbligata a presentare l’inventario entro tre mesi dal decesso, non in qualità di coniuge superstite e convivente con il de cuius, ma in quanto soggetto in possesso dei beni ereditari: il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione. Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice (articolo 485 del codice civile). N.B. E’ sufficiente il possesso anche di un solo bene ereditario (un orologio, un’automobile).

      Inoltre, il chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari e che abbia compiuto l’inventario nel termine di tre mesi dall’apertura della successione, deve dichiarare, entro quaranta giorni dal compimento dell’inventario, se intende accettare l’eredità con il beneficio di inventario ai sensi dell’articolo 484 del codice civile. Ove tale termine non venga rispettato, il chiamato è da considerarsi erede puro e semplice.

  2. Anonimo ha detto:

    Mio fratello è deceduto nel Luglio 2009. Appena in tempo ha avuto modo di scrivere il testamento olografo a mio favore nominandomi erede universale. So per certo che mio fratello aveva un conto in italia ed anche all’estero ma non so dove né in quale banca. Come posso fare per chiedere informazioni e quanto tempo non avrò più diritto?

    • In Italia, un conto corrente non movimentato per dieci anni viene definito dormiente ed il saldo viene trasferito ad un fondo ad hoc gestito da CONSAP. Nei successivi 10 anni a partire dalla data di trasferimento nel fondo, il titolare o il suo erede possono richiederne il rimborso. Purtroppo però per cercare se il rapporto di conto corrente è confluito nel fondo CONSAP è necessario conoscerne almeno ABI e CAB.

      Alcune società offrono un servizio di indagine finalizzata proprio alla ricerca di un conto corrente detenuto dal defunto in Italia, a partire dai dati anagrafici del de cuius. Può provare ad informarsi qui.

  3. basilio ha detto:

    se non pago le spese ho diritto all’eredita’?

    • weblog admin ha detto:

      Se prendi l’eredità paghi anche i debiti del defunto.

      E bisogna stare attenti: se l’eredità è inferiore ai debiti, non si combina un buon affare ….

      Quando ci si accorge che l’eredità è una fregatura perchè si prende 1 e bisogna poi dare indietro 10, allora c’è la possibilità di rinunciare ad essa.

  4. karalis ha detto:

    Salve,
    vorrei chiedere informazioni in merito alla successione.
    Sto acquistando casa e nel momento in cui stavamo stipulando il compromesso risulta agli atti un nominativo di un defunto, per tale motivo tutto è stato bloccato, inq aunto dovrebbero subentrare gli eredi del defutno; e dal mese di giugno 2008 al mese di ottobre 2008 tutto tace e non si sa quando quest’atto sarà fatto? Quanto tempo si aspetta in casi come questi? E per fortuna c’è un agenzia immobiliare di mezzo che deve verificare il tutto.

    Ringrazio e porgo cordiali saluti

    Commento di Simona | Mercoledì, 22 Ottobre 2008

    Deve essere un grande affare per non allontanarsi subito da questo tipo di situazioni.

    Certo l’agenzia verifica tutto, tanto dopo aver preso le provvigioni i problemi restano a voi. Una gran fortuna che ci sia l’agenzia … una gran fortuna per l’agenzia ovviamente e per gli avvocati che serviranno dopo.

  5. Il notaio ha detto:

    Gianfranco 4 ottobre 2008 at 12:34
    Devo fare la successione e vorrei sapere se è possibile non portare in successione un piccolo lotto di terreno.

    Mi spiego meglio:
    – dalla visura catastale risulta che il piccolo lotto di terreno è in comproprietà con molte persone (probabilmente nei vari anni è andato più volte in successione senza particolare interesse di nessuno portando la lista dei proprietari ad oltre 30). Il valore del terreno è praticamente nullo nella sua interezza, diventa di pochi euro per i 10 mq che sarebbe la mia quota. Posso evitare di portare in successione questo terreno?
    – In alternativa posso riportarlo in successione rinunciando alla eredità di questo solo lotto (quale indicazione riportare nella successione)?

    Naturalmente la casa e gli altri terreni di proprietà al 100% sarebbero indicati nella successione, mentre solo questo lotto sarebbe non indicato. Grazie per la gentile risposta. Gianfranco

    Caro Gianfranco,
    la materia successoria è sempre molto complessa; la legge considera l’eredità nel suo complesso, come un blocco unico; ciò comporta che non si può rinunciare solo ad alcuni beni per riceverne altri. Si accetta o si rinuncia l’eredità per intero con tutti i suoi beni (e, se ci sono, i suoi debiti).
    Inoltre, è necessario inserire nella denuncia di successione tutti i beni, anche quelli di poco valore; in caso contrario si corre il rischio di dover pagare in futuro delle sanzioni pecuniarie.

  6. il notaio ha detto:

    La successione in generale può essere regolata dalla legge o dal testamento.
    Nell’ipotesi in cui vi sia testamento, sarà questo ad indicare i chiamati all’eredità. Il testamento dovrà essere portato da un notaio (insieme all’estratto dell’atto di morte) che lo riceverà in deposito formale e provvederà a pubblicarlo con un apposito atto notarile, informandone poi gli interessati.
    Invece, nell’ipotesi in cui non ci sia testamento, i chiamati all’eredità sono designati dalla legge. Nel suo caso i chiamati sono il vedovo che, in quanto coniuge, godrà in ogni caso anche del diritto di abitazione sulla casa familiare, e i figli (sposati o meno) secondo le quote stabilite dalla legge. In assenza di testamento non è necessario alcun atto notarile per rendere esecutiva la chiamata successoria.
    Dal punto di vista fiscale è invece in ogni caso obbligatorio predisporre e presentare entro un anno la dichiarazione di successione, per la quale è opportuno rivolgersi al proprio notaio di fiducia.

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