La sospensione feriale dei termini processuali in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria
La sospensione feriale dei termini processuali in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria - Le norme
La norma prevede espressamente che, se l’inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, i termini iniziano a decorrere alla fine del periodo di sospensione e cioe dal 16 settembre.
La norma che ha previsto la sospensione estiva dei termini processuali fa riferimento ai “termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative”.
Per tali si devono intendere i termini riferibili a:
- le controversie di natura civilistica (ad esempio, controversie in materia di locazione di immobili urbani);
- le controversie di natura amministrativa e tributaria (tutti gli atti impugnabili dinanzi ai giudici tributari, depositi di atti giudiziari, proposizione ricorsi o appelli alle Commissioni tributarie e ricorsi alla Corte di Cassazione, costituzione in giudizio);
- i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni);
- l’accertamento con adesione del contribuente;
- la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie.
Termini processuali esclusi dalla sospensione
La sospensione feriale dei termini non riguarda, invece:
- le controversie nell’ambito dei contratti obbligatori agrari;
- le liti in materia di lavoro;
- le procedure cautelari ( “sospensive”);
- i giudizi di opposizione agli atti esecutivi, quali le cause di opposizione al precetto con cui si ingiunge ad una persona di pagare una determinata somma;
- il procedimento per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento amministrativo impugnato;
- le cause ed i procedimenti civili indicati nell’articolo 92 dell'Ordinamento giudiziario2 (es.: alimenti; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari);in materia fallimentare:
- i procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla stessa;
- il procedimento per l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente;
- i procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonche ai relativi procedimenti di reclamo;¨ in materia di arbitrato, la pronuncia del lodo arbitrale previsto dall'articolo 820 del codice di procedura civile;
- in materia penale, i procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.
La sospensione feriale dei termini processuali nel processo tributario
Per quanto riguarda il processo tributario, si precisa che, riguardando la sospensione feriale le scadenze relative al “processo”, essa non riguarda:
- la notifica di atti amministrativi d’imposta, quali avvisi di liquidazione e di accertamento, e la notifica di cartelle di pagamento;
- il versamento di imposte, tasse, diritti, canoni e contributi (es.: Irpef, Ires, Irap, Iva, imposta di registro, Ici, Tarsu, Tosap);
- la presentazione di dichiarazioni, denunce e comunicazioni (es.: Modello UNICO, dichiarazione IRAP, dichiarazione Ici, denuncia di successione).
La sospensione feriale dei termini processuali in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria - Calcolo dei giorni di sospensione
Come già accennato, il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, compreso tra il 1° agosto ed il 15 settembre, deve essere escluso dal computo dei giorni utili. Ne deriva, ad esempio, che se si intende presentare un ricorso in Commissione tributaria provinciale:
- se il primo giorno per la proposizione del ricorso cade nel periodo feriale (1° agosto - 15 settembre), il computo del termine di 60 giorni inizierà dal 16 settembre compreso;
- se l’ultimo giorno per la proposizione del ricorso cade nel periodo feriale, il computo del termine di 60 giorni si ottiene sommando il periodo decorso anteriormente al 1° agosto a quello successivo al 15 settembre.
Nel computo dei giorni occorre, inoltre, considerare che va escluso il giorno iniziale (dies a quo), mentre deve essere conteggiato quello finale (dies ad quem). Se il giorno di scadenza cade in un giorno festivo, la scadenza e prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo; il sabato e considerato non festivo.
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