La rinotifica della cartella esattoriale

La legittimità della rinotifica della cartella esattoriale dichiarata nulla

Se la commissione tributaria dichiara nulla una cartella esattoriale per vizio di notifica, Equitalia può notificare una seconda cartella, con il medesimo contenuto di quella precedente.

Con la sentenza numero 16370 del 26 settembre 2012 la Sezione tributaria della Corte di Cassazione si è occupata della legittimità della rinotifica della cartella esattoriale, affermando il principio secondo cui, se un primo tentativo di portare l'atto a conoscenza del destinatario non va a buon fine, può effettuarsi un secondo tentativo.

E ciò anche quando la invalidità della notifica sia stata accertata dal giudice.

In presenza di vizi di notifica, anche riconosciuti come insanabili dalle Commissioni Tributarie, Equitalia può procedere alla rinotifica della cartella esattoriale entro i termini di decadenza. Così si è espressa, in sostanza, la Corte di cassazione nella sentenza appena citata.

Il caso di rinotifica della cartella esattoriale affrontato dalla Suprema corte

Il caso affrontato è quello di seguito schematizzato. Equitalia notifica la cartella, il contribuente la impugna sollevando, tra l’altro, un vizio di notifica. La Commissione Provinciale adita, sulla base del solo vizio di notifica, annulla la cartella. Equitalia procede alla rinotifica della cartella di pagamento prima che sia trascorso il termine per la proposizione dell'appello (formazione del giudicato), emetteno una nuova cartella di pagamento, .

La Cassazione ha ritenuto, in sostanza, che il comportamento tenuto da Equitalia è legittimo in quanto non si ha duplicazione della pretesa ma semplice rinotifica della cartella esattoriale.

Ma i giudici di piazza Cavour si sono spinti ben oltre. La rinotifica della cartella esattoriale, spiegano infatti, non richiede ragioni giustificative, in quanto queste sono rinvenibili nella funzione stessa della procedure di notifica, che è quella di cristallizzare la pretesa per decorso dei termini di impugnazione.

Insomma, la Corte di Cassazione ha ribadito che doveva considerarsi inesistente e/o nulla non già la cartella esattoriale, ma soltanto la notifica della stessa; quindi, non l’atto in sè ma l’attività di trasmissione di tale atto al destinatario.

Peraltro, come già rimarcato dalla Suprema Corte in analoghe occasioni, la mancanza della notifica di un atto amministrativo d’imposizione tributaria non influisce sulla sua esistenza in quanto questi atti sono sottoposti ad un regime procedimentale, che lascia ben distinta la fase di decisione, o di perfezione dell'atto, rispetto alla fase integrativa della sua efficacia.

In pratica, Equitalia può notificare più volte la stessa cartella esattoriale relativa ad un credito erariale, se la pretesa non è decaduta e il credito non è prescritto. Il principio, sancito dalla Suprema Corte, consentirà ad Equitalia una seconda notifica anche nel caso in cui l’impugnazione della prima cartella risulti addirittura pendente, cioè quando il contenzioso è ancora in via di definizione, in attesa che il giudice si pronunci sulla legittimità della prima notifica.

Concludendo, il vizio della notifica di un atto tributario determina solo la preclusione della "efficacia" del provvedimento, ma non incide affatto sull'"esistenza" dello stesso.

I precedenti giudizi di merito sulla rinotifica di una cartella esattoriale annullata

Vale la pena ricordare che, in passato, alcuni giudici di merito si erano espressi diversamente in relazione al problema di una eventuale rinotifica della stessa cartella esattoriale. Al riguardo, va segnalata la sentenza numero 38/08 della Commissione Tributaria di Torino, che aveva annullato la rinotifica di una cartella esattoriale, in quanto la precedente, con il medesimo contenuto e riferito agli stessi anni d’imposta, non era stata ancora oggetto di annullamento giudiziale.

1 Ottobre 2012 · Giorgio Valli


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