La rinegoziazione del mutuo secondo Tremonti – domande e risposte

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Chi potrà accedere alla rinegoziazione?

Tutti coloro che hanno acceso un mutuo a tasso variabile per acquisto, costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale. Eventualmente ulteriori precisioni sull'ambito applicativo le leggeremo dal decreto quando esso sarà pubblicato.

Da quando si potrà rinegoziare?

Sostanzialmente nell'ultimo quadrimestre dell'anno dopo che le banche avranno formulato ai clienti le proposte di rinegoziazione. La Convenzione interesserà le rate in scadenza dopo il 1° gennaio 2009

Perché bloccare la rata al 2006? In quell'anno i tassi non erano già aumentati di molto?

Il 2006 è invece un anno significativo perché prima di quell'anno i tassi erano su un livello strutturalmente basso, ma anche per non avere un allungamento eccessivo del periodo di rimborso.

Il 2006 rappresenta la media dei tassi addirittura inferiore alla media del periodo che va dal 1999 al 2005, prima quindi dei rialzi della Bce.

Che cosa succede alla rinegoziazione se poi i tassi salgono?

Se i tassi aumentano, crescerà la differenza tra la rata originaria e quella della rata rinegoziata, e la differenza sarà addebitata sul conto di finanziamento accessorio.

E se poi scendono?

Il risparmio sarà portato a decremento del conto di finanziamento accessorio che potrebbe di conseguenza azzerarsi. Da quel momento se i tassi continuano a scendere si può ridurre l'importo

Con il conto di finanziamento che sarà alimentato dalla differenza tra vecchia e nuova rata non finite per guadagnare dalla rinegoziazione?

No, Le banche non ci guadagneranno dalla rinegoziazione. Può essere sufficiente un esempio: per un mutuo da SOmila euro e una durata residua di 20 anni con la rinegoziazione si avranno rate più leggere in un anno di 850 euro. Detto questo, il conto di finanziamento che sarà acceso e che si baserà sulla differenza tra vecchia e nuova rata è assolutamente senza costi e il cliente lo rimborserà eventualmente dopo aver finito il mutuo originario.

La tenuta del conto sarà gratuita o ci saranno dei costi?

Il conto di finanziamento accessorio non avrà alcun costo per i clienti.

Il conto sarà considerato quota capitale o quota capitale e interessi?

E' una quota parte di un debito non estinto e quindi a tutti gli effetti un nuovo finanziamento.

Chi pagherà il notaio?

Non è necessario l'intervento del notaio trattandosi di una rinegoziazione ed essendo prevista la continuità dell'ipoteca a garanzia del debito.

L'ipoteca si considera estinta quando si conclude il piano di ammortamento iniziale o sarà estesa per tenere conto del prolungamento?

L'ipoteca dipende dalla durata del debito, quindi la garanzia continua ad assistere il rimborso del debito.

Con questo provvedimento non si rischia di ostacolare la portabilità?

Questa misura aumenta la tipologia degli strumenti a disposizione della clientela per ridurre l'importo della rata. La portabilità è una soluzione che mantiene intatta la sua valenza.

Ma se un cliente chiede la rinegoziazione sulla base della norma, la banca è obbligata a rinegoziare?

Sì, se la banca aderisce alla convenzione tra Abi e ministero dell'Economia, mentre il cliente è libero di accettare. Ricordiamoci che tutta l'operazione nasce come una risposta a un'esigenza chiara a tutti, anche a chi non è coinvolto direttamente. Per la famiglie più in difficoltà si è creato un vincolo di bilancio, un vincolo di liquidità: la rata del mutuo a tasso variabile è diventata più onerosa, anche per il contesto economico nazionale che vede tra l'altro l'aumento, ad esempio, dei prezzi energetici.

Aggiornamento del 4 settembre 2008

Quali sono i mutui esclusi dalla rinegoziazione seconso la convenzione ABI-MEF?

• Mutui con CAP (tetto massimo);

• Mutui "a soffietto" (ossia rata fissa e durata variabile);

• Mutui "opzionali" (ossia tutte quelle tipologie di finanziamento che prevedono contrattualmente la possibilità per il cliente di avvalersi di opzioni cicliche o semplicemente a scadenze prefissate, o meno, di passare a tasso fisso / variabile);

• Mutui a tasso fisso;

• Mutui a tasso fisso iniziale (uno o due anni) e poi a tasso variabile per tutta la durata;

• Mutui a stato avanzamento lavori che risultano in stato di erogato parziale (in quanto non è ancora cominciato il periodo di ammortamento);

• Mutui in periodo di pre-ammortamento (in quanto non è ancora cominciato il periodo di ammortamento;

• Mutui chirografari;

• Mutui erogati a soggetti non persone fisiche.

Per porre una domanda sulla rinegoziazione del mutuo secondo Tremonti, sulle tipologie dei mutui esclusi dalla rinegoziazione, sul contratto di mutuo in generale, sulle tipologie di mutuo, sulle normative vigenti in tema di mutuo ipotecario, clicca qui.

28 Maggio 2008 · Piero Ciottoli


Commenti e domande

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17 risposte a “La rinegoziazione del mutuo secondo Tremonti – domande e risposte”

  1. Alessandro ha detto:

    Buongiorno
    Vorrei spiegare in maniera sintetica (per quanto possibile) il mio caso
    Ieri ho aderito presso la mia banca alla rinegoziazione decreto Tremonti e con felicità ho avuto conferma di quanto avevo pianificato. Mi spiego meglio, ho accesso un muto 25 anni nel maggio 2005 con Euribor 6 mesi + spread 1.60%. Lo scorso anno grazie a concessione della banca sono riuscito a variare lo spread a 1.1%.
    Oggi, data la continua diminuzione dei tassi (previsione ulteriore tagli a Dic 08) mi trovo in una situazione tale che a gennaio 2009 – quando avrà inizio il pagamento delle rate secondo nuova stipula – la mia rata reale sarà più bassa di quella inizialmente pianificata (nel mio caso) dal decreto Tremonti. Tale operazione non creerà al momento alcun conto accessorio.

  2. bono ha detto:

    se ho una rata semestrale non pagata e il ritardo e di 5 mesi posso chiedere la rinegozziazione del mutuo? la banca si puo rifiutare?grazie.

  3. riccardo adinolfi ha detto:

    Anche a me risulta quello che è stato comunicato a Francesco.

    UNICREDIT ha giustificato l’esclusione dal mio mutuo alla rinegoziazione perchè compreso nella lista seguente:

    I MUTUI ESCLUSI DALLA RINEGOZIAZIONE
    Sono escluse dall’ambito della Convenzione le seguenti tipologie di finanziamento:
    • Mutui con CAP (tetto massimo);
    • Mutui “a soffietto” (ossia rata fissa e durata variabile);
    • Mutui “opzionali” (ossia tutte quelle tipologie di finanziamento che prevedono contrattualmente la possibilità per il cliente di avvalersi di opzioni cicliche o semplicemente a scadenze prefissate, o meno, di passare a tasso fisso / variabile);
    • Mutui a tasso fisso;
    • Mutui a tasso fisso iniziale (uno o due anni) e poi a tasso variabile per tutta la durata;
    • Mutui a stato avanzamento lavori che risultano in stato di erogato parziale (in quanto non è ancora cominciato il periodo di ammortamento);
    • Mutui in periodo di pre-ammortamento (in quanto non è ancora cominciato il periodo di ammortamento;
    • Mutui chirografari;
    • Mutui erogati a soggetti non persone fisiche.

  4. karalis ha detto:

    I mutui a tasso variabile con ammortamento non francese, con ammortamento francese ma con cap, con ammortamento che prevede il rimborso del capitale a determinate scadenze, ovvero modulari (cioè il cliente può scegliere a determinate scadenze se passare ad un ammortamento a tasso fisso) rientrano nell’ambito della Convenzione ABI – MEF?

    I mutui a tasso variabile con ammortamento non francese rientrano tra i finanziamenti considerati eligible ai fini della Convenzione, così come i finanziamenti con rimborso di capitale a determinate scadenze, in quanto la rata risulta variabile per tutta la durata del mutuo. I mutui ad ammortamento francese con cap sul tasso di interesse, sulla base di un’interpretazione basata sulla sola lettera della previsione in parola, potrebbero ritenersi non rientranti nell’ambito di applicazione della rinegoziazione ex lege, avuto presente che il contratto già prevede che, qualora l’incremento dei tassi superi la soglia prefissata contrattualmente (cap), il finanziamento diverrebbe automaticamente a rata fissa. Si può eventualmente considerare la possibilità di estendere l’ambito di applicazione a tale fattispecie su proposta della banca.

    Sulla base delle stesse considerazioni, anche i mutui che prevedono la possibilità di passare dal tasso variabile al tasso fisso a determinate date (anche se a scelta del cliente) non appaiono rientrare nell’ambito applicativo delle disposizioni in argomento, in quanto – come previsto dall’art. 2, comma 1, della Convenzione – questi ultimi sono solo quelli “a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del mutuo”. Ovviamente la Convenzione potrebbe trovare applicazione a tali mutui sulla base di una proposta migliorativa della banca.

    Si tratta comunque di una interpretazione dell’ABI.
    Ed infatti nel documento ABI viene scritto “potrebbero ritenersi” e “non appaiono rientrare”.

    Aspettiamo di sapere cosa ne pensa il nostro esperto in mutui.

  5. mario ha detto:

    Anche io ho un mutuo con buono di ingresso ma, non avendo ricevuto la lettera dalla banca, speravo che il fatto fosse dovuto a ritardi della posta.

    Ora vi chiedo: è vero quello che dice francesco e cioè che questo tipo di mutuo è escluso dalla convenzione ABI?

    Vi ringrazio in anticipo per una cortese risposta.

  6. francesco ha detto:

    Invio un estratto di quello che dice più in dettaglio LA COSIDETTA CONVEZIONE ABI MEF (LEGGE TREMONTI)leggetela tutti
    e commentate grazie.

    Sono escluse dall’ambito della Convenzione le seguenti tipologie di finanziamento:
    • Mutui con CAP (tetto massimo);
    • Mutui “a soffietto” (ossia rata fissa e durata variabile);
    • Mutui “opzionali” (ossia tutte quelle tipologie di finanziamento che prevedono contrattualmente la possibilità per il cliente di avvalersi di opzioni cicliche o semplicemente a scadenze prefissate, o meno, di passare a tasso fisso / variabile);
    • Mutui a tasso fisso;
    • Mutui a tasso fisso iniziale (uno o due anni) e poi a tasso variabile per tutta la durata;

  7. lucilla balzerini ha detto:

    Cosa è il mutuo con buono di ingresso? Io non è ho mai sentito parlare.
    Grazie per la risposta.

  8. francesco ha detto:

    Notizia di oggi,ho un mutuo a tasso variabile fatto nel giugno 2006, con aumento di rata di 250 euro al mese in più,
    non avendo ricevuto la proposta della banca per la rinegoziazione, sono andato per parlare con la mia banca.
    Ebbene anche qui c’è la truffa inganno…. la rinegoziazione non è per tutti. Chi ha stipulato un mutuo variabile ed ha avuto il cosidetto buono di ingresso (tasso + basso il primo anno poi dal secondo anno la rata diventa variabile pura) non rientra nel decreto….. capito è una bufala.

  9. Elisabetta ha detto:

    Si dice che la surroga sia più conveniente della rinegoziazione, peccato però che finanziano l’80% del valore dell’immobile…

  10. c0cc0bill ha detto:

    vorrei sapere cortesemente se e “obsoleto”che chiedendo la rinegoziazione del mutuo alla propria banca,essa pretenda la rinegoziazione dello spred dallo 0.90 all’1% nonostante il guadagno della stessa per allungamento mutuo e relativi interessi? è forse meglio attendere che tutto sia nero su bianco per procedere…? GRAZIE

    La legge Bersani e la finanziaria 2008 dispongono che nessuna spesa, sia essa bancaria che notarile, deve gravare sul mutuatario in una rinegoziazione del mutuo.

    Ciò detto, l’istituto della rinegoziazione resta tuttavia un accordo fra due parti. Come tale, la banca ha diritto a proporre lo spread che ritiene più opportuno, fatta salva la possibilità per il mutuatario di accettare o meno.

    Per evitare equivoci è necessario aggiungere che qui non stiamo parlando di rinegoziazione secondo Tremonti.

    Nell’articolo a cura del Ministero dell’Economia che, evidentemente, Elena non ha letto, c’è infatti scritto:

    DOMANDA) Da quando si potrà rinegoziare?

    RISPOSTA) Sostanzialmente nell’ultimo quadrimestre dell’anno dopo che le banche avranno formulato ai clienti le proposte di rinegoziazione. La Convenzione interesserà le rate in scadenza dopo il 1° gennaio 2009.

  11. elena ha detto:

    vorrei sapere cortesemente se e “obsoleto”che chiedendo la rinegoziazione del mutuo alla propria banca,essa pretenda la rinegoziazione dello spred dallo 0.90 all’1% nonostante il guadagno della stessa per allungamento mutuo e relativi interessi? è forse meglio attendere che tutto sia nero su bianco per procedere…? GRAZIE

  12. c0cc0bill ha detto:

    Vorrei sapere da quando sarà possibile fare la richiesta e, se il momento fosse l’uscita del decreto, quando si prevede la sua pubblicazione.
    Grazie.

    L’accordo ABI-Tremonti questo sarà operativo da gennaio 2009. Le domande potranno essere inoltrate, come scritto nell’articolo, nell’ultimo quadrimestre di quest’anno.

    Appena avremo notizie più dettagliate, anche riguardo al decreto, le pubblicheremo.

  13. Carlo ha detto:

    Vorrei sapere da quando sarà possibile fare la richiesta e, se il momento fosse l’uscita del decreto, quando si prevede la sua pubblicazione.
    Grazie.

  14. redazione La Mia Finanza ha detto:

    Con la convenzione Abi – ministero dell’Economia, sarà possibile ridurre l’importo delle rate. Ma questo comporterà un probabile allungamento del finanziamento, e quindi maggiori interessi. Un’analisi di MutuiOnline mostra come sia più conveniente la surroga del prestito

    La convenzione fra l’Abi, l’associazione delle banche italiane, e il ministero dell’Economia per la possibile rinegoziazione dei mutui a tasso variabile è stata aspramente criticata dalle associazioni dei consumatori. La soluzione proposta ai mutuatari che si trovano in difficoltà dopo l’aumento dei tassi di interesse, e quindi delle rate dei finanziamenti a tasso variabile, dicono, non fa che allungare la durata dei finanziamenti, e quindi l’entità degli interessi da pagare alle banche.

    A confermare la tesi, arriva ora un’attenta analisi di MutuiOnline. Sono state prese in considerazione tre ipotesi, relative a tre mutui, tutti da 100 mila euro ma diversi per durata: 15, 20 e 25 anni. Per ciascuno è stato calcolato cosa accadrebbe aderendo alla proposta della convenzione e cosa accadrebbe, invece, ricorrendo alla “surroga”, cioè “rottamando” il mutuo esistente per sostituirlo con uno più conveniente, mantenendo la durata originaria, oppure allungandola per allinearla a quella che si avrebbe con la convenzione. Il tutto applicando quattro scenari diversi: che l’Euribor (il tasso al quale sono indicizzati i mutui variabili) mantenga il livello attuale (4,37%); che aumenti al 5%; che cali al 3,70; che abbia un forte ribasso, al 3%.

    I risultati, come si vede nelle tabelle che seguono, sono molto chiari: il risparmio in termini di tassi di interesse complessivamente pagati è in tutti i casi netto, e spesso molto consistente, quando si ricorre alla surroga. Certo, è condizione indispensabile che il mutuo di surroga offra condizioni decisamente più convenienti. Nella simulazione di MutuiOnline si fa riferimento a uno spread (la differenza tra il tasso Euribor e quello effettivamente pagato, che in pratica rappresenta il guadagno della banca) dello 0,90%, contro l’1,50% del mutuo originario.

    Ma, sottolinea MutuiOnline, sono numerose le banche che offrono mutui di surroga con spread vantaggiosi e a reale costo zero.

    Con la convenzione Abi-Ministero, invece, la rinegoziazione può essere chiesta solo alla banca che ha erogato il mutuo originario; i parametri di costo (tasso e spread) del mutuo originario non cambiano; gli interessi e le rate complessivamente pagate restano legate all’andamento del tasso variabile originario del mutuo: il mutuo, quindi, diventa a rata fissa ma rimane a tasso variabile; non è possibile predeterminare la durata complessiva del mutuo, che è legata all’evoluzione dei tassi, anche se è verosimile prevedere un allungamento nell’attuale scenario.

    La convenzione propone in sostanza una sorta di dilazione di pagamento: si paga una rata di importo fisso e la differenza con quanto dovuto verrà pagata con ulteriori rate dopo la scadenza del mutuo originario (per una durata aggiuntiva non predeterminabile). In definitiva, una soluzione adatta ai consumatori in difficoltà con il rimborso del mutuo, ma anche con un limitato accesso, anche per eventuali problemi di credito, alle offerte di altre banche.

    Per visualizzare le tabelle, cliccare sui link:

    Rinegoziazione o surroga – 15 anni.pdf
    Rinegoziazione o surroga – 20 anni.pdf
    Rinegoziazione o surroga – 25 anni.pdf

  15. Stefano Lepri ha detto:

    Di sicuro per il mutuo si potrà cambiare banca senza spese per il notaio; forse la rata resterà deducibile dall’Irpef al vecchio importo, prima della rinegoziazione; i 20 milioni previsti dalla legge finanziaria per chi ha difficoltà a pagare andranno a chi ha già subito il pignoramento della casa. Così il ministro dell’Economia Giulio Tremonti perfeziona l’accordo con le banche, che partirà però dal 2009 e permetterà a chi ha un mutuo a tasso variabile di pagare le rate a livello 2006; e intanto annuncia un confronto con le associazioni dei consumatori «anche sulle bollette e sul pieno di benzina». Nei primi giorni, le associazioni dei consumatori erano state critiche sui mutui.Una lunga riunione al ministero l’altra sera ne ha persuase molte, se non tutte.

    Il punto chiave è quello su cui ha insistito ieri anche l’Autorità Antitrust: le banche si facciano concorrenza. Alcune avevano già offerto condizioni migliori di quelle stabilite tra Abi e governo, con la portabilità gratuita chi vuole rinegoziare il mutuo potrà scegliere. Secondo l’Antitrust «sarebbe opportuno esplicitare nella convenzione» tra governo e a Associazione bancaria (Abi) «la possibilità che le singole banche adottino condizioni migliorative rispetto al provvedimento». Altrimenti i clienti potrebbero essere indotti a credere che i criteri della convenzione (rate riportate alla media aritmetica del tassi 2006, sui pagamenti rinviati tasso Irs più 0,50) siano immutabili. Sui costi del notaio Tremonti è preciso: «Chiariremo l’assenza di costi, in particolare notarili» se necessario «con un provvedimento di legge». La convenzione, dice il ministro, «è una questione di civiltà, è fatta per la serenità delle famiglie».

    Il testo sarà noto fra trenta giorni. Entro i tre mesi successivi le banche dovranno far arrivare ai clienti le loro proposte; in autunno si rinegozierà, dal 2009 decorreranno le rate più basse. I tempi non sono brevi. Secondo le previsioni di mercato, i tassi resteranno alti per il 2008, poi cominceranno a scendere: sia perché la Banca centrale europea abbasserà il suo tasso di riferimento (oggi al 4%), sia perché il risolversi della crisi finanziaria riporterà il tasso Euribor, a cui molti mutui variabili sono agganciati, più vicino al tasso Bce. La fase peggiore, il 2008, dovrà ancora essere affrontata a rate alte. Peraltro, assicura Tremonti, sarà ammesso a rinegoziare anche chi al momento è moroso fino a sei rate.

    E se qualche banca non aderirà? «Secondo me non gli conviene» risponde il ministro dell’Economia, garbatamente minaccioso. Il presidente dell’Associazione bancaria Corrado Faissola, pure presente alla conferenza stampa, è preoccupato perché il governo progetta di tassare di più le banche: è vero che i loro utili sono alti, ma inferiori a quello di molte concorrenti europee, e già pesantemente tassati, dice. Il ministro-ombra del Pd, Pierluigi Bersani, sostiene che la conversione di Tremonti alla portabilità dei mutui è «ipocrita» perché nel 2007 il centro-destra «fu contro con il massimo dell’aggressività». Con i consumatori «sarà istituito un osservatorio per la trasparenza dei mutui». Il dialogo su bollette e benzina si aprirà prossimamente, in accordo con il ministero dello Sviluppo economico.

  16. ADICONSUM ha detto:

    Alcune istruzioni per l’uso:

    1. chi è in grado di pagare la rata, pur con i relativi aumenti subiti in questi anni, continui a farlo, poiché con l’accordo Abi-Governo rischia di pagare anche 10-12.000 euro in più rispetto a quanto programmato all’atto dell’accensione del mutuo;

    2. chi non è in grado di pagare la rata, prima di aderire eventualmente all’accordo Abi-Governo tenti un negoziato con la propria banca per ridurre il costo della rata, per ottenere uno spread più basso; valuti, inoltre, la possibilità di cambiare banca a fronte di un mutuo meno costoso.

    Ricordiamo che la rinegoziazione non comporta penalità e che la surroga, cioè il imento ad altra banca, non comporta costi. Per avere un’indicazione dei costi dei mutui offerti dalle varie banche consigliamo di consultare o la rivista Guida Mutui in edicola o i siti internet dedicati. Inoltre dal 2006 ad oggi lo spread si è ridotto mediamente di un punto e molti mutui rinegoziati hanno ottenuto questo beneficio. Questa è la strada principale da percorrere.
    Solo in caso di “fallimento” di rinegoziazione o di surroga e di oggettiva impossibilità a far fronte al pagamento della rata mensile, l’accordo Abi-Governo può rappresentare una soluzione, poiché l’accordo rappresenta un obbligo per la banca. Basta ricordare che l’accordo non riduce il costo della rata, ma semplicemente isce la quota non pagata a fine mutuo con i relativi interessi calcolati ogni anno e che non cambia il mutuo da variabile a fisso per cui nel caso in cui nei prossimi mesi i tassi dovessero ancora aumentare anche la rata aumenterà e l’aumento sarà trasferito in addebito sul conto finanziamento.
    L’accordo può essere un’ancora per alcune situazioni familiari, ma non comporta nessun reale vantaggio, semplicemente un rinvio dei costi.

  17. maste ha detto:

    Sicuramente è un aiuto per chi ha seri problemi a pagare la rata ma alla fine non ti regalano niente..

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