Debiti e responsabilità patrimoniale del debitore

Cosa è la responsabilità patrimoniale del debitore

La responsabilità patrimoniale del debitore è prevista dall'articolo 2740 del codice civile. La responsabilità patrimoniale del debitore comporta che il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni. In casi eccezionali l’inadempimento comporta l‘applicazione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva.

Questo si verifica soprattutto in caso di mancato pagamento dei contributi al mantenimento o in caso di bancarotta fraudolenta.

Il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Inoltre i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.

I creditori naturalmente vogliono tutelare il proprio diritto nei confronti del debitore perché quest’ultimo può tanto in mala fede quanto in buona fede (ad es. investimenti in borsa) diminuire o accrescere i propri beni o addirittura oberarsi di debiti. Il creditore inoltre vuole tutelare il proprio credito nei confronti di altri eventuali creditori, i quali possano improvvisamente intervenire nel corso di una esecuzione forzata individuale o collettiva (concorso), chiedendo la soddisfazione proporzionalmente al proprio credito. Al riguardo i creditori possono ricorrere agli istituti del privilegio, del pegno e dell'ipoteca.

Responsabilità patrimoniale del debitore - Creditori chirografari e creditori privilegiati

In tale contesto si parla di creditori chirografari e creditori privilegiati: i primi sono i creditori con crediti normali e senza privilegio, i secondi sono creditori che vengono soddisfatti prima degli altri anche se il loro debito è un debito posteriore.

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20 Giugno 2013 · Chiara Nicolai


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2 risposte a “Debiti e responsabilità patrimoniale del debitore”

  1. tonylogan63 ha detto:

    Quali responsabilita’ hanno rispettivamente il cointestatario e il garante in un finanziamento ?

    • Se il garante non ha riservato per sé, da contratto, il beneficio di escussione, fra cointestatario e garante non c’è alcuna differenza sostanziale, se si esclude quella che al cointestatario vengono erogati i fondi del finanziamento. Il creditore può decidere liberamente di agire, in caso di insolvenza, nei confronti del garante o dei debitori principali.

      Se, invece, il garante gode del beneficio di escussione allora, in caso di mancato rimborso, il creditore è obbligato ad escutere in via prioritaria i debitori principali cointestatari. E solo in caso di provata impossibilità a pignorare beni dei debitori principali, il creditore può avviare azioni esecutive nei confronti del garante.

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