La rateazione della cartella esattoriale – La documentazione necessaria per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

La rateazione della cartella esattoriale è la possibilità che l’agente della Riscossione concede al debitore per consentirgli di saldare l’importo iscritto a ruolo con pagamento rateale.

Il debitore che non è nelle condizioni economiche di pagare entro i termini (60 giorni dalla notifica) la somma indicata nella cartella esattoriale, può chiedere una rateazione della cartella esattoriale per crediti erariali direttamente all'agente della Riscossione.

Per quel che riguarda, dunque, la rateazione della cartella esattoriale, passano da 60 (o 48 in caso di sospensione della riscossione per un anno) a 72 - ma senza la possibilità di sospendere i pagamenti - le rate mensili con cui sarà possibile versare le somme iscritte a ruolo.

Il debitore moroso che si trova in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica avrà dunque sei anni di tempo per saldare il dovuto.

Circa le modalità di rateazione della cartella esattoriale ed il numero di rate concedibili, è necessario fare riferimento ai regolamenti di ciascun agente della riscossione.

In riferimento al gruppo Equitalia, con la direttiva di gruppo DSR/NC/2008/017, inviata il 13 maggio 2008 alle 31 società partecipate, sono state fornite istruzioni comuni di comportamento sulle regole da seguire per concedere la rateazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino a un massimo di 72 rate.

Se l’importo da rateizzare è inferiore a 5mila euro è sufficiente la semplice richiesta motivata; se, invece, è superiore, la direttiva fissa parametri chiari e lineari di accesso e modalità di calcolo differenziate a seconda che i richiedenti siano persone fisiche e titolari di ditte individuali di limitate dimensioni, oppure società.

In particolare, nel primo caso si utilizzerà la certificazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare; mentre, per le società si farà riferimento ad alcuni indici di bilancio.

La direttiva permette, però, agli agenti della riscossione di accordare la rateazione alle domande dei debitori giustificate da motivi non prevedibili, purché idoneamente documentate (per esempio, la cessazione del rapporto di lavoro per un lavoratore dipendente, o l’insorgenza, nel nucleo familiare, di una grave patologia con cure costose).

Il documento contiene una ricca modulistica per facilitare gli agenti della riscossione nella gestione degli adempimenti relativi alla trattazione delle domande di rateazione della cartella esattoriale.

L’istanza di rateazione della cartella esattoriale può essere presentata anche dopo che siano iniziati gli atti esecutivi da parte dell'Agente della Riscossione.

Per atti esecutivi si intendono il pignoramento mobiliare presso l’abitazione o i locali dove il debitore esercita l’attività, il pignoramento immobiliare, il pignoramento presso terzi di stipendio, pensione, fitti.

Documentazione attestante la temporanea situazione di obiettiva difficoltà

Le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati è necessaria la certificazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativa al proprio nucleo familiare, con importo da rateizzare superiore o uguale a 5 mila euro, devono produrre la certificazione I.S.E.E..

La certificazione I.S.E.E. deve essere prodotta da uno dei soggetti preposti per legge a rilasciare tale certificazione, e cioè:

e deve essere accompagnata da  documentazione attestante particolari situazioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale risultante dall'I.S.E.E..

A titolo esemplificativo:

Le ditte individuali in contabilità ordinaria

Devono produrre:

1. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

2. copia dell'ultimo Modello Unico presentato

3. visura camerale aggiornata

4. relazione economico-patrimoniale

5. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

6. copia dell'ultimo Modello Unico presentato

7. visura camerale aggiornata

8. relazione economico-patrimoniale

Le società a responsabilità limitata dotate di organo di controllo contabile - Società per azioni - Società in accomandita per azioni

Devono produrre:

1. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

2. visura camerale aggiornata

3. copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (a condizione che l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi)

oppure

relazione economico-patrimoniale

NB. Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, dovrà essere necessariamente allegata la relazione economico-patrimoniale.

Le società a responsabilità limitata prive di organo di controllo contabile

Devono produrre:

1. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

2. visura camerale aggiornata

3. copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (a condizione che l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi)

oppure

relazione economico-patrimoniale

NB. Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, dovrà essere necessariamente allegata la relazione economico-patrimoniale.

Le società cooperative e Mutue assicuratrici dotate di organo di controllo contabile

Devono produrre:

1. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

2. visura camerale aggiornata

3. copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (a condizione che l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi)

oppure

relazione economico-patrimoniale:

NB. Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, dovrà essere necessariamente allegata la relazione economico-patrimoniale.

Le società cooperative e Mutue assicuratrici prive di organo di controllo contabile

Devono produrre:

1. prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità

2. visura camerale aggiornata

3. copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (a condizione che l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi)

oppure

relazione economico-patrimoniale:

NB. Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, dovrà essere necessariamente allegata la relazione economico-patrimoniale.

Rateazione per tutte le cartelle di pagamento a carico

Il contribuente che abbia una rateazione in corso può richiedere la dilazione anche per le cartelle di pagamento ricevute successivamente. Equitalia, con la direttiva DSR/MR/2009/03 dell'8 luglio, indica le modalità per concedere la seconda rateazione e per calcolare numero e importo delle rate. Le vie da seguire sono diverse a seconda che il debito complessivo (costituito dalla somma di quello della prima rateazione non ancora saldato e del nuovo) superi o meno la soglia dei 5mila euro.

Richiesta di rateazione per importi superiori a 5mila euro

Se il contribuente è una persona fisica o titolare di una ditta individuale in regime fiscale semplificato, deve presentare all'agente della riscossione l'istanza di rateazione, l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'ultima rata scaduta della prima dilazione e la certificazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del proprio nucleo familiare. Poiché il documento ha validità annuale, non occorre presentarlo quando la nuova domanda viene consegnata entro dodici mesi dalla data di rilascio del precedente. In questo caso, il contribuente può comunque decidere di presentare una nuova certificazione Isee per segnalare un peggioramento della sua situazione economica.

Per valutare l'eventuale concessione della seconda rateazione e calcolare il numero e l'importo delle rate, Equitalia verificherà prima di tutto la regolarità dei pagamenti relativi alla prima dilazione e successivamente quantificherà il debito complessivo del contribuente, costituito dall'importo di quello della prima rateazione non ancora saldato (con eventuali interessi sia di rateazione che di mora) sommato al secondo (meno eventuali sgravi e/o pagamenti parziali, aggio, diritti di notifica della cartella, interessi di mora e spese esecutive).

Per il calcolo verrà utilizzata una griglia di differenti classi Isee, ciascuna delle quali corrispondente a una "soglia di accesso", cioè un importo a partire dal quale il contribuente viene considerato in condizioni di non poter pagare il proprio debito in un'unica soluzione, pertanto in situazione di temporanea obiettiva difficoltà. Se, in base a tali parametri, la seconda dilazione viene approvata, numero e importo delle rate saranno calcolate in questo modo:

•numero delle rate: rapporto tra debito complessivo e la "rata indicativa minima" (comunque non inferiore a 100 euro) della classe Isee a cui appartiene il contribuente

•importo della rata: rapporto tra debito complessivo e numero della rate.

Stesso iter per le richieste di rateazione da parte delle restanti categorie giuridiche di soggetti(1). In questo caso, si applicheranno i parametri dell'Indice di liquidità [(liquidità immediata + liquidità differita) / passività corrente] che indica la capacità di un'impresa di far fronte ai propri impegni finanziari a breve con le proprie disponibilità liquide e dell'indice Alfa (debito complessivo / valore della produzione x 100) che individua in quale misura percentuale il debito complessivo incide sul valore della produzione.

Alla richiesta di dilazione andrà allegata la documentazione sullo stato economico-patrimoniale, a meno che la nuova istanza sia presentata entro sei mesi dalla data della documentazione prodotta per la prima istanza. Anche in questo caso, comunque, il contribuente è libero di presentare nuova documentazione se vuole evidenziare un aggravio della propria situazione finanziaria.

Richiesta di rateazione per importi fino a 5mila euro

Se il debito complessivo (dato dalla somma di quello rimanente dalla prima rateazione più quello relativo alla seconda) è uguale o inferiore a 5mila euro, quello pregresso non viene considerato e l'istanza va riferita solo al nuovo. Quindi, il contribuente può dilazionare i pagamenti in questo modo:

•importi fino a 2.000 euro, massimo 18 rate

•importi da 2.001 a 3.500 euro, massimo 24 rate

•importi da 3.501 a 5.000 euro, massimo 36 rate.

Se il contribuente richiede la rateazione di una somma pari o inferiore a 5mila euro che, sommata a quello pregresso, fa "lievitare" il debito complessivo a una cifra superiore a 5mila euro, può seguire due vie:

1. l'accesso semplificato, considerando solo il nuovo debito

2. l'accesso ordinario, secondo le modalità viste per gli importi superiori a 5mila euro.

In entrambi i casi, comunque, andrà allegata copia dell'avvenuto pagamento dell'ultima rata scaduta relativa alla prima rateazione.

Infine, passa da 15mila a 25mila euro la soglia del debito per cui le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, le società di persone in contabilità ordinaria e semplificata, le ditte individuali in contabilità ordinaria, hanno l'obbligo di allegare alla richiesta di rateazione la comunicazione relativa alla determinazione degli indici di liquidità ed Alfa, sottoscritta dai professionisti abilitati. Tali soggetti possono, in alternativa, presentare l'atto costitutivo o lo statuto.

(1) Società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici, consorzi con attività esterna, società di persone in contabilità ordinaria, società di persone in contabilità semplificata, ditte individuali in contabilità ordinaria, associazioni riconosciute e non, fondazioni non bancarie, comitati, gli enti ecclesiastici, consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, fondazioni liriche

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5 Dicembre 2007 · Paolo Rastelli




Commenti e domande

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Una risposta a “La rateazione della cartella esattoriale – La documentazione necessaria per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà”

  1. manuela pazzi ha detto:

    Nuove opportunità per i contribuenti che intendono rateizzare le cartelle di pagamento.

    Definite le regole per i debitori che già beneficiano di un provvedimento di rateazione e chiedono di rateizzare una nuova cartella esattoriale.

    La direttiva emanata da Equitalia, stabilisce che ai fini dell’accesso al beneficio e per il calcolo del numero delle rate deve essere considerato sia il nuovo debito, sia quello complessivo non ancora scaduto e relativo alla rateizzazione già in essere.

    Condizione indispensabile per fruire della nuova rateazione è, naturalmente, essere in regola con il pagamento della precedente dilazione.

    L’indicatore Isee, laddove necessario, andrà ripresentato solo se sono trascorsi dodici mesi dalla precedente certificazione, mentre la documentazione economico patrimoniale necessaria per il calcolo dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa dovrà essere riprodotta solo se più vecchia di sei mesi rispetto alla precedente.

    La direttiva precisa, anche che la soglia di debito al di sopra della quale, per i citati indici di liquidità ed Alfa, occorre la comunicazione dei professionisti indicati nella direttiva del 6 ottobre 2008, passa dagli attuali 15.000 euro a 25.000 euro.

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