Accertamento con adesione – la procedura

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Cosa è l'accertamento con adesione

Accertamento con adesione è una procedura che può essere avviata sia dall'ufficio che dal contribuente. L'ufficio, tramite l'invito a comparire, può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario, prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento.

L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell'appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento.

Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire dell'ufficio si preclude la possibilità di utilizzare l'istituto dell'accertamento con adesione. Il contribuente, invece, può chiedere di avviare la procedura di accertamento con adesione, con una domanda in carta libera, chiedendo di formulare una proposta di accertamento per una eventuale definizione.

Riguardo ai tempi di presentazione della richiesta, la domanda di accertamento con adesione può essere presentata all'ufficio competente:

Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di accertamento con adesione, l'ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire.

Il raggiungimento dell'accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore.

Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti e che rappresenta la fine del contraddittorio e l'inizio della fase prettamente amministrativa.

Se il contribuente intende farsi rappresentare, la procura deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata. L'autentica non è necessaria se la procura è indirizzata al coniuge, a parenti affini entro il quarto grado (fratelli, sorelle, figli e genitori, nipoti, cognati ed altri familiari) o, in caso di società ed enti, ai propri dipendenti.

La procedura di accertamento con adesione per le società di persone o associazioni

Quando l'accertamento interessa società di persone, associazioni professionali o aziende coniugali gestite in forma associata, l'ufficio competente per la società (o l'associazione o l'azienda) effettua anche la definizione del reddito attribuibile ai soci o agli associati, con unico atto e in contraddittorio con oro, a prescindere dalla loro residenza.

L'ufficio è quindi tenuto a convocare, oltre al rappresentante legale, tutti i soci o associati. La definizione può essere effettuata anche solo da alcuni degli interessati: il singolo socio o associato può, quindi, definire la propria posizione a prescindere dalla scelta della società o dell'associazione.

Nell'ipotesi in cui solo alcuni degli interessati abbiano aderito all'accertamento, l'ufficio notificherà, sulla base degli imponibili definiti, atti di accertamento sia ai contribuenti che sono intervenuti al contraddittorio e non hanno aderito, sia a quelli che, pur convocati, non sono intervenuti.

In tal caso, non essendo applicabile la riduzione prevista per l'accertamento con adesione, le sanzioni verranno irrogate nella misura ordinaria.

Con la procedura di adesione il contribuente non perde comunque il diritto di ricorrere davanti al giudice tributario

Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione, infatti, i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso sia per il pagamento delle imposte accertate, e al termine di questo arco di tempo il contribuente se non ha raggiunto l'accordo con l'Amministrazione può impugnare l'atto ricevuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

Perfezionamento della procedura di adesione e versamento degli importi accertati

Ammesso che si raggiunga l'accordo, la procedura di accertamento con adesione si chiude con la redazione, in duplice copia, di un atto contenente gli elementi di seguito indicati.

Quindi, stabiliti i termini dell'accordo, l'intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento, da parte del contribuente, delle somme risultanti dall'accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.

Il versamento

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato tramite i modelli di versamento F24 o F23 (a seconda del tipo di imposta).

Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento:

Per ogni anno definito dovrà essere compilato un modello F24 in cui va indicato il relativo codice tributo (i codici sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia).

Per il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione è prevista la possibilità di effettuare la compensazione con i crediti d'imposta vantati dal contribuente.

Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza accompagnata, nei casi di rateazione, dalla documentazione relativa alla garanzia. Quindi, riceverà dall'ufficio la copia dell'atto di adesione.

Una volta perfezionata la definizione dell'accertamento con adesione, gli atti (avviso di accertamento o di rettifica) eventualmente notificati al contribuente perdono totalmente la loro efficacia.

In presenza di un garante, se quest'ultimo non versa le somme dovute (o, in caso di rateazione, se non versa la prima rata, con presentazione delle garanzie per le successive) entro 30 giorni dalla notifica di apposito invito, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico delcontribuente e dello stesso garante.

L'accertamento con adesione consente di ridurre le sanzioni fino al 25% del minimo

Con l'adesione all'accertamento si applicano nella misura di 1/4 del minimo previsto, tutte le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto di definizione e il contenuto delle dichiarazioni.

Di seguito vengono illustrati alcuni aspetti essenziali riguardanti l'accertamento con adesione

accertamento con adesione

Per fare una domanda sulla procedura di accertamento con adesione,  sul contenzioso tributario, su fisco e tasse in genere, sulle cartelle esattoriali clicca qui.

12 Dicembre 2007 · Andrea Ricciardi




Commenti e domande

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3 risposte a “Accertamento con adesione – la procedura”

  1. orazio ha detto:

    sono proprietario al 50% di un terreno indiviso situato in provincia di taranto

    l’altro 50% è di proprietà di due nipoti residenti nel veneto

    a seguito di notifica di n. 2 accertamenti notificati il 12/12/2009 ho presentato domanda di accertamento con adesione ignaro del fatto che uno dei miei nipoti, destinatari anche loro di analogo provvedimento notificato però ben due mesi prima (ottobre 2009), avesse già pagato il tributo.
    un funzionario comunale, interpellato circa la possibilità di ottenere
    la riduzione del valore del terreno, mi ha anticipato che la mia domanda non sarebbe stata accolta in quanto per ottenere la riduzione era indinspensabile che tutti i proprietari del terrento in questione avessero presentato analoga richiesta di accertamento con adesione .

    se così fosse vi sarebbe sicuramente la lesione di un mio diritto sacrosanto in quanto le notifiche dovevano essere contestuali a tutti i proprietari del terreno.

    grazie per i consigli

    • Anonimo ha detto:

      secondo recenti orientamenti della carte di cassazione, più precisamente sentenza n° 1052 del 2007, 1057 2007 e 14815 del 2008, si rivede nel contenzioso tributario un litisconsorzio necessario, di conseguenza in caso di coobligazione solidale, l’accertamento deve interessare tutti i coobligati altrimenti è nullo, ti ricordo pure che nel caso in cui si tratta si un imposta indiretta diversa dall’iva, esplicitamente il dlgs 218/97 che è quello che si disciplina l’accertamento con adesione, prevede che anche solo un coobligato possa effettuarlo, ma in tal caso ciò che è stato fatto da uno di essi non può essere esteso anche all’altro

    • cocco bill ha detto:

      Grazie del prezioso contributo Anonimo. Potresti anche partecipare alle discussioni del nostro forum riservato alle problematiche tributarie e fornire altri utili consigli.

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