La prescrizione del bollo auto – se il mancato pagamento è consecutivo vanno pagati solo gli ultimi tre anni

Il decreto legisl. 30 aprile 1992 numero 285 e successive modificazioni, all'articolo 96 - Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica - comma 1), recita:
“Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’ACI, qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del P.

R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione”.
E dunque, pochè la prescrizione del bollo auto è triennale, i tributi relativi alla tassa di circolazione, anche in caso  di mancata o non corretta radiazione del veicolo, vanno pagati solo per gli ultimi TRE anni.

Altrimenti  l’ACI potrebbe essere denunciata per omissione di atti d’ufficio ed il contribuente avrebbe buon gioco a ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale per la illegittima pretesa di pagamento del tributo.

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10 Dicembre 2010 · Simone di Saintjust


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2 risposte a “La prescrizione del bollo auto – se il mancato pagamento è consecutivo vanno pagati solo gli ultimi tre anni”

  1. ivan mekong ha detto:

    Le spiego la mia situazione: i bolli auto non pagati sono quelli che vanno dal 2008 al 2012 compresi.
    La g.e.c (gestione esazioni convenzionate) per i bolli 2008 e 2009 (ma sicuramente piu avanti anche per i rimanenti bolli 2010-2011-2012) mi ha già spedito in ordine:
    -avviso di accertamento di violazione
    -ingiunzione di pagamento dove specifica che scaduti i 60 giorni da tale ingiunzione avrebbero senza ulteriore avviso, avviato la riscossione coattiva con espropiazione forzata, in particolare fermo amministrativo di beni mobili ed iscrizione di ipoteca sugli immobili di mia proprietà…..tutto ciò non mi tocca io non ho niente intestato a me sia di immobili che proprietà mobili…..
    La mia preoccupazione deriva dal fatto che fra 2 anni mi scade il passaporto e dovrò rifarlo, e ho paura che ci sia un motivo ostativo al rilascio di quest’ultimo perchè:
    Nel sito della polizia di stato dice:
    “ACCERTAMENTI ISTRUTTORI PRIMA DEL RILASCIO: elenca una serie di punti che non mi toccano….ma quello che mi preoccupa è: LE RICHIESTE AL RILASCIO DEL PASSAPORTO vengono passate al vaglio del SISTEMA DI INDAGINI (SDI) banca dati interforze la cui consultazione permette di conoscere eventuali precedenti penali,pendenze a carico,ecc ecc e SANZIONI AMMINISTRATIVE DA SODDISFARE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ”
    DOMANDA: il mio caso puo essere SANZIONI AMMINISTRATIVE DA SODDISFARE?
    IO MI SONO STUDIATO LA LEGGE 21 NOVEMBRE 1967 N.1185: NORME SUL RILASCIO PASSAPORTI E NON PARLA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE DA SODDISFARE COME MOTIVO OSTATIVO AL RILASCIO DI QUEST’ULTIMO
    P.S IO NON HO FATTO OPPOSIZIONE AL PIGNORAMENTO PERCHE NON HO NIENTE DA FARMI PIGNORARE!!!!!!!!
    GRAZIE MILLE PER LA CORDIALE RISPOSTA BY IVAN
    da quello che ho potuto capire da wikipedia e altre fonti!!!!! una sanzione amministrativa è anche una contravenzione stradale. Ma può essere anche il mio caso ? non ho certezza e la chiedo a lei grazie

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