La nuova legge contro sovraindebitamento e usura – Una speranza per le famiglie in situazione di difficoltà permanente e per debitori insolventi

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

La nuova legge ridurrà il rischio di finire vittime degli usurai a famiglie e piccole imprese, afflitte da esposizioni debitorie consistenti.

Il provvedimento antiusura, in particolare,  introduce, per la prima volta in Italia, il concetto di "sovraindebitamento" definendo una procedura finalizzata a comporre il contrasto tra il debitore e il creditore attraverso le camere di commercio, gli avvocati, i commercialisti e notai, considerati attori del tentativo di conciliazione.

Nel disegno di legge per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte.

Si tratta, in sostanza, di una crisi di liquidità che può spingere l'indebitato verso gli usurai e il disegno di legge introduce uno strumento specifico, modellato sulla falsa riga di quello fallimentare-concorsuale, per risolvere la situazione.

Altro punto qualificante della legge è l'erogazione di mutui da concedere agli imprenditori vittime dell'usura con un'apposito fondo di solidarietà.

L'articolo 1 del ddl prevede, infatti, che l'erogazione si consentita anche all'imprenditore dichiarato fallito previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione, ovviamente, che non abbia riportato condanne per reati che riguardino proprio l'usura o delitto contro il patrimonio. Il ddl aumenta anche le multe per i colpevoli di usura e rende impossibile per i reati di usura ed estorsione il ricorso al patteggiamento in modo da evitare uno sconto di pena.

Il Senato ha infine approvato un ordine del giorno che impegna il governo a salvaguardare i cittadini dalle "finte finanziarie" considerate uno strumento delle organizzazioni criminali per riciclare le ingenti somme derivanti da attività illecite.

Ma vediamo in dettaglio gli articoli di legge che affrontano il problema del sovraindebitamento e definiscono la procedura che consente al debitore-consumatore insolvente, ed alle famiglie sovraindebitate in genere,  di raggiungere un concordato con i creditori.

Articolo 7. (Finalità e definizioni)

1. Al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento delle famiglie, è consentita alle persone fisiche insolventi, che non svolgono attività imprenditoriale, la conclusione di un concordato con i creditori.

2. Per «sovraindebitamento» si intende una situazione di difficoltà non temporanea ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte facendo ricorso ai redditi e ai propri beni mobili e immobili; per «insolvenza» si intende l’incapacità della persona fisica a fare fronte ai debiti contratti per esigenze diverse da quelle attinenti all'attività lavorativa svolta.

3. Per «concordato con i creditori» si intende il piano di ristrutturazione dei debiti che deve essere approvato dal debitore e da almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti i tre quarti dell'ammontare complessivo dei crediti.

4. La procedura di concordato con i creditori è cumulabile con i benefìci e con gli istituti già esistenti, ivi compresi quelli volti alla prevenzione dell'usura, come disciplinati dall'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, numero  108, e successive modificazioni.

Articolo 8. (Presupposti per l’accesso alla procedura di concordato)

1. Ai fini dell'accesso alla procedura di concordato con i creditori la persona fisica, o ciascuna delle persone fisiche in caso di domanda congiunta, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non essere soggetta alle procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, numero  267;
b) percepire reddito o essere titolare, anche solo pro quota, di beni mobili o immobili;
c) risiedere nel territorio dello Stato italiano o essere cittadino italiano sebbene domiciliato o residente all'estero;
d) essere insolvente, ovvero trovarsi in una situazione di difficoltà finanziaria non temporanea;
e) non avere fatto ricorso in precedenza alla procedura di concordato medesima.

2. Per accedere alla procedura di concordato con i creditori è altresì necessario che tutti i rapporti obbligatori siano sorti in Italia o siano comunque regolati dalla legge italiana e che si tratti di debiti contratti per scopi attinenti ai bisogni della famiglia del sovraindebitato.

3. Nel caso in cui i beni del sovraindebitato non siano sufficienti a garantire un eventuale piano di rientro, presupposto per l’accesso alla procedura di concordato è che la domanda sia sottoscritta da uno o più terzi, preferibilmente appartenenti alla famiglia del sovraindebitato, che danno il loro consenso a partecipare alla procedura con tutti o con parte dei loro beni mobili o immobili.

Articolo 9. (Accesso alla procedura di concordato)

1. La procedura di concordato è attivata dalla persona fisica sovraindebitata, attraverso la presentazione di una domanda al giudice di pace del luogo di residenza.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dai documenti riguardanti i rapporti obbligatori e dai seguenti elenchi, sottoscritti dal richiedente:

a) elenco relativo ai debiti non ancora estinti;
b) elenco relativo alle spese correnti e necessarie al normale sostentamento del sovraindebitato e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare e allegazione del certificato di stato di famiglia;
c) elenco relativo ai redditi e ai beni mobili e immobili di proprietà della persona fisica sovraindebitata, nonché di coloro che prestano il consenso come garanti.

3. I coniugi, indipendentemente dal regime patrimoniale, i condebitori, nonché un debitore e un garante possono proporre una domanda congiunta. In tale caso gli elenchi di cui al comma 2 devono riguardare ciascuno dei richiedenti ed essere sottoscritti congiuntamente da essi.

4. Alla domanda di cui al presente articolo può essere allegata la dichiarazione di uno o più terzi che accettano preventivamente di sottoscrivere come garanti il concordato tra il sovraindebitato e i suoi creditori, alle condizioni indicate all'articolo 15; in tale caso deve essere allegato l’elenco di beni mobili e immobili che i terzi garanti offrono per l’esecuzione del concordato.

Articolo 10. (Obblighi del sovraindebitato dall'atto della presentazione della domanda)

1. Il sovraindebitato che presenta la domanda di cui all'articolo 9 è tenuto a produrre tutta la documentazione in suo possesso, a non omettere alcuna indicazione riguardante le proprie attività e passività e ad attestare il vero.

2. Costituisce reato per il sovraindebitato rilasciare indicazioni e attestazioni false e mendaci, nonché omettere notizie o non produrre la documentazione di cui al comma 1 riguardanti lo stato attivo e passivo.

3. Il sovraindebitato, qualora sopravvengano nuove poste attive nel suo patrimonio, deve darne immediatamente notizia al giudice di pace cui ha presentato la domanda ai sensi dell'articolo 9; l’omessa notizia costituisce reato.

4. Colui che commette i reati di cui ai commi 2 e 3 è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa pari a 5.160 euro.

5. La persona che ha proposto la domanda di cui all'articolo 9 non deve aggravare la sua posizione debitoria dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della procedura.

Articolo 11. (Instaurazione della procedura di concordato)

1. Il giudice di pace, se ritiene accoglibile la domanda di accesso alla procedura di concordato, sulla base dell'istruttoria liberamente espletata, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda decide se instaurare la procedura e, nel caso in cui decida positivamente, provvede a comunicare al debitore insolvente e ai suoi creditori l’accoglimento della domanda.

2. Il giudice di pace rende altresì pubblica l’esistenza della procedura attraverso i mezzi di conoscenza legale.

3. La procedura di concordato può essere instaurata se almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti i tre quarti del totale dei crediti fa pervenire, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il parere favorevole. La mancata espressione di volontà da parte del creditore entro il predetto termine equivale ad accettazione alla partecipazione alla procedura.

Articolo 12. (Sospensione delle procedure esecutive)

1. Se viene accolta la domanda di accesso alla procedura di concordato e a carico del sovraindebitato sussistono una o più procedure esecutive che non si siano ancora concluse con un provvedimento di assegnazione, il giudice di pace chiede al giudice competente di sospendere l’esecuzione pendente nei confronti del sovraindebitato.

2. Se un creditore instaura una procedura esecutiva dopo che il sovraindebitato ha presentato domanda di accesso alla procedura di concordato, e prima che sia dichiarata la chiusura della procedura, questi ne informa il giudice di pace procedente che chiede al giudice la sospensione dell'esecuzione.

3. Le esecuzioni restano sospese fino ad un anno dopo il termine fissato dal concordato con i creditori per l’esecuzione dell'accordo.

Articolo 13. (Concordato con i creditori)

1. Il giudice di pace, anche avvalendosi di esperti, propone al sovraindebitato e ai suoi creditori, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di instaurazione della procedura di concordato, un accordo per la definizione di tutte le posizioni debitorie secondo le seguenti ipotesi:

a) rinuncia, totale o parziale, agli interessi moratori o convenzionali o alle penali;
b) riduzione dei crediti;
c) rateizzazione dei crediti;
d) ordine di priorità nell’adempimento delle obbligazioni;
e) cessione del credito ad uno dei creditori partecipanti alla procedura.

2. Il giudice di pace stabilisce altresì il termine, non superiore a cinque anni, entro il quale deve essere eseguito l’accordo che garantisca l’estinzione di alcuni rapporti obbligatori, nonché il completo pagamento delle rate o delle quote già scadute di altri rapporti obbligatori e il ritorno alla regolarità nei pagamenti rateali.

3. Il concordato deve essere approvato dal debitore e da tutti i creditori partecipanti alla procedura, di cui all'articolo 11, comma 3.

4. La stipulazione del concordato attraverso la procedura di cui alla presente legge consente ai creditori di dedurre, ai fini del reddito di impresa, le relative perdite sui crediti ai sensi dell'articolo 66, comma 3, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero  917, e successive modificazioni.

Articolo 14. (Obblighi dei terzi garanti)

1. Ogni terzo che sottoscrive come garante il concordato tra sovraindebitato, o sovraindebitati, e creditori deve indicare l’entità del debito principale garantito, salvo che voglia garantire l’intero debito.

Articolo 15. (Efficacia del concordato)

1. Sulla base del concordato sottoscritto dal sovraindebitato, da tutti i creditori e dagli eventuali terzi garanti, si determina la novazione condizionata dei singoli rapporti obbligatori con i creditori partecipanti alla procedura.

2. Il mancato rispetto dell'accordo nei confronti di uno o più creditori risolve il concordato; in tal caso, i rapporti sono regolati secondo le obbligazioni originarie, restando salvi gli effetti dei pagamenti già avvenuti; il rispetto totale dell'accordo comporta l’estinzione delle obbligazioni originarie.

3. Il concordato ha effetto solo nei confronti dei creditori che vi abbiano partecipato.

Articolo 16. (Modifica del concordato)

1. In caso di gravi motivi sopravvenuti che rendono impossibile per il sovraindebitato, o per i terzi garanti, il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato, questi deve darne notizia tempestivamente al giudice di pace che, dopo averne informato i creditori, verifica la possibilità di apportare una modifica all'accordo.

Articolo 17. (Chiusura della procedura di concordato)

1. Il giudice di pace dichiara, sentiti gli interessati, la chiusura della procedura di concordato dopo avere verificato il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte o dopo aver accertato il mancato rispetto dell'accordo nei confronti di uno o più creditori, nonché nelle ipotesi di cui all'articolo 10.

Per porre una domanda sulla nuova legge contro sovraindebitamento e usura, sulle procedure previste per il concordato con i creditori,sulle cause di sovraindebitamento, sul come uscire da una situazione di sovraindebitamento, sui debiti in generale, sull'usura e su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

2 Aprile 2009 · Loredana Pavolini





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