La notifica per compiuta giacenza “frega” spesso il debitore

Andrà sempre verificato se la notifica di un atto (verbale di multa, cartella esattoriale) sia stata correttamente eseguita anche nel caso di temporanea irreperibilità e compiuta giacenza.

Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilita’ o incapacita’ o rifiuto de destinatario o dei terzi, l’ufficiale giudiziario o l’addetto delle poste deposita l’atto, rispettivamente, nella casa comunale (affissione all'albo pretorio) o presso l’ufficio postale.

Il destinatario dev’essere messo al corrente di detto deposito con l'invio di una raccomandata a/r informativa.

Sia nel caso di ricorso ai messi comunali o agli ufficiali giudiziari, sia nel caso di utilizzo dei servizi postali (notifica,  la notifica si intende perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni di giacenza senza ritiro dell'atto.

Una sentenza della Corte Costituzionale (3/2010) ha, infatti,  uniformato i due tipi di notifica prevedendo che la notifica, comunque sia eseguita, deve ritenersi perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata informativa di avviso di giacenza.

Una volta rispettate le suddette disposizioni, ovvero quando l’amministrazione puo’ dimostrare il regolare invio degli avvisi, la notifica si ritiene perfezionata in quanto in tal modo il destinatario è stato messo in grado di conoscere l’esistenza dell'atto e della sua notifica.

Questo è un concetto molto importante, a livello giuridico, da approfondire quando si intenda contestare una notifica come viziata o irregolare facendo specifiche verifiche presso l’ente emittente e l’ufficio postale.

notifica atto per compiuta giacenza

In conclusione:

  1. in caso di notifica postale l’obbligo di avviso al destinatario della consegna dell'atto nelle mani di terzi o in giacenza, con invio di una seconda raccomandata a/r, non esisteva fino alla conversione in legge del decreto “milleproroghe” (d.l.248/2007 convertito nella legge 31/2008). La legge 31/2008, infatti, all'articolo 36 comma 2 – quater e quinquies – ha modificato l’articolo 7 della legge 890/82, sancendo l’esistenza di tale obbligo per le notifiche postali effettuate dalla data della propria entrata in vigore, ovvero dal 1/3/2008.
  2. per il mittente, ai fini dei calcoli relativi alla decadenza e alla prescrizione, la notifica si perfeziona nel momento in cui l’atto viene consegnato al messo notificatore o alle poste;
  3. per il destinatario/debitore, ai fini del calcolo del termine utile per contestare o pagare, la notifica si perfeziona con la data di ricezione dell'atto (in sua mano o in quella di terzi abilitati) oppure decorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata informativa di avviso di giacenza senza ritiro dell'atto.

E’ bene chiarire che la questione dell’obbligatorieta' della raccomandata informativa, qui discussa, si riferisce esclusivamente alla notifica effettuata per posta, ma sempre tramite soggetti abilitati (ufficiale giudiziario o ufficiale della riscossione): non si tratta, cioe', della notifica effettuata direttamente da Equitalia tramite raccomandata a/r (notifica diretta).

Quando la raccomandata è inviata direttamente da Equitalia (senza alcun tramite dell'ufficiale giudiziario o dell'ufficiale della riscossione) non c’e' obbligo di raccomandata informativa ma solo dell’avviso di giacenza che il postino deve lasciare (in buchetta postale). Pertanto, anche in caso notifica diretta via posta, non andata a buon fine per temporanea irreperibilita' del destinatario e successivo ritiro dell’atto oltre il decimo giorno di giacenza, la notifica per il destinatario si perfeziona, a tutti gli effetti, nel decimo giorno di giacenza (che decorre dal momento in cui il postino lascia l’avviso in buchetta) o nel minor termine costituito dall’effettivo ritiro del plico in giacenza.

18 Agosto 2013 · Giorgio Valli


Commenti e domande

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21 risposte a “La notifica per compiuta giacenza “frega” spesso il debitore”

  1. Giovanni ha detto:

    Ma l’anatocismo sulle cartelle equitalia ora è legale? Se no, cosa si può fare?

    • L’articolo 30 (interessi di mora) del dpr 602/1973 prevede che Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

      Pertanto non sembra ci sia alcun anatocismo. Se, in futuro, avrà altri dubbi sulla questione la preghiamo di essere più preciso nel contestualizzare la domanda.

  2. Davide Wiki Salvati ha detto:

    Il 9/9/2015 mi è stata elevata un’infrazione al C.d.S., art 142 per limite di velocità superato tra i 10 e i 40 km/h tramite autovelox mobile della polizia municipale. Non ne sono venuto a conoscenza fino al 2/3/2016, quando mi è arrivata la multa relativa alla mancata comunicazione dei dati di chi era alla guida.

    Premetto di non aver mai ricevuto né raccomandate né avvisi di giacenza in merito alla prima contravvenzione, posso in qualche modo fare ricorso e avere qualche possibilità di vincerlo? Per colpa delle poste che non mi hanno lasciato l’avviso dovrei pagare, ad ora, circa 660€ di contravvenzioni anziché i circa 130 che avrei pagato se avessi ricevuto almeno l’avviso.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Purtroppo, se la notifica della contravvenzione principale è stata perfezionata per compiuta giacenza presso l’ufficio comunale preposto alla gestione dell’albo pretorio, inutile appellarsi alla circostanza che il postino ha omesso di lasciare in cassetta postale l’avviso di giacenza della raccomandata informativa.

      Non basta asserire di non aver ricevuto raccomandate o avvisi di giacenza in merito alla contravvenzione principale per la violazione dei limiti di velocità: bisognerebbe procedere innanzitutto per querela di falso nei confronti del portalettere (le cui attestazioni hanno fede privilegiata) e, una volta, eventualmente, accertato il vizio di notifica, si potrebbe poi avviare un ricorso ex articolo 615 del codice di procedura civile (che non ha termini temporali per la presentazione). Insomma una procedura piuttosto complicata.

  3. Felix66 ha detto:

    Grazie mille per la veloce risposta!
    Ho ricontattato il call center dell’Agenzia e mi è stato fornito il numero della raccomandata utilizzata per l’invio dell’avviso bonario. Mi è stato altresì ribadito che a fronte della ‘compiuta giacenza’ non è possibile riconoscere lo sgravio della sanzione maggiorata. Inutile ribadire che io la raccomandata in oggetto non l’ho mai ricevuta!!!
    Che faccio? Chiedo alle Poste (?!?) un riscontro sull’invio della raccomandata?
    Ancora grazie.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Io le suggerirei di lasciar perdere: chiedere un riscontro significa sprecare altro tempo. Peraltro l’articolo in commento denuncia proprio le problematiche in cui lei è incorso: la notifica per compiuta giacenza, pur senza raccomandata informativa, è legittima, anche se impedisce al destinatario di presentare ricorso per tempo. Purtroppo le cose vanno così. Mi spiace.

  4. Felix66 ha detto:

    Ho ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia che riporta il riferimento ad un avviso bonario che però non ho MAI ricevuto.

    Da una telefonata fatta al call center dell’Agenzia delle Entrate, il suddetto atto risulta in ‘compiuta giacenza’ e quindi per loro notificato correttamente e, di conseguenza, è molto difficile se non impossibile procedere con lo sgravio delle spese pecuniarie (dal 30 al 10%).

    Cosa posso fare? Richiedere all’Agenzia delle Entrate la ‘riprova’ della compiuta giacenza con l’avviso di Poste e la successiva raccomandata?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Lei ha diritto a chiedere copia della ricevuta di invio della raccomandata con cui le è stato inoltrato l’avviso bonario notificato per compiuta giacenza presso l’ufficio postale. Dall’esito delle risultanze dell’accesso agli atti dipenderanno, poi, eventuali iniziative giudiziali.

  5. Cati ha detto:

    Buongiorno,
    anch’io sono vittima di un problema di mancato riscontro dell’avviso nella mia cassetta della posta, di giacenza presso l’ufficio postale della mia città di una multa presa a fine agosto 2014 e notificata il 14 ottobre 2014. Ho scoperto dell’esistenza di questa multa “grazie” ad un’altra multa che mi è arrivata l’altro ieri dove veniva menzionata la multa di ottobre. Le due multe sono legate ma sono due atti separati. Presso la polizia locale che mi ha inviato il plico mi hanno dato la fotocopia del CAD della prima multa dove viene segnalato l’immissione in cassetta della raccomandata, la firma del postino è letteralmente una riga, ho presentato reclamo presso l’ufficio postale.
    Vorrei fare ricorso al giudice di pace non per contestare la multa che avrei pagato perché legittima ma per l’enorme aumento della cifra iniziale, dovuto anche alla seconda multa. Grazie

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Purtroppo occorrono motivi non solo validi, ma anche dimostrabili, per evitare il danno e la beffa, ovvero pagare le spese legali per adire il Giudice di pace e poi dover versare anche l’importo della multa perché il ricorso viene respinto.

      Insomma, quello che scrive il postino vale fino a prova di falso. Per provare il falso, cioè che il postino non ci è passato neanche da casa e quindi non ha inserito l’avviso di giacenza nella cassetta postale del destinatario, bisogna procedere con querela di falso. Altre spese ed altro tempo che passa. Poi solo se si accerta il falso, si può passare al giudice di pace per far annullare la multa in quanto mai notificata.

      Menti perverse e diaboliche, con la connivenza della legge, hanno congegnato questo ambaradam per notificare le multe, evitare le opposizioni a quelle ingiuste ed incassare sanzioni ed interessi di mora (che con i tassi bancari a zero, sono un vero affare per il Comune)

  6. giancarlo rossi ha detto:

    Ho ricevuto il 12 settembre 2013 l’avviso di mancato pagamento di una multa di 554 euro dei vigili. Secondo l’ufficio contravvenzioni il verbale sarebbe stato inviato, tramite RAR, ed in data 13-8-2012 il postino mi avrebbe lasciato un avviso di giacenza che mi invitava a ritirare la RAR entro 10 giorni presso l’ufficio postale.
    Io non ho ricevuto l’avviso del passaggio del postino e neanche la R.A.R. della posta che mi doveva avvisare della decorsa giacenza.
    Devo contestare il difetto di notifica all’ufficio emittente oppure è meglio fare causa alle poste per difetto nel servizio di notifica.
    E’ chiaro che sarà la mia parola contro contro quella delle poste. Ma la seconda raccomandata, se è stata inviata, deve avere lasciato traccia nei registri di consegna delle RAR !
    Cosa fare ?
    (Preciso che comunque dovrò pagare 269 euro del totale di 554, perchè si tratta di infrazione non contestabile).

    GRAZIE.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Se ne ha voglia, può fare ricorso. Il suo avvocato esibisce l’avviso di mancato pagamento (con il quale lei viene a conoscenza per la prima volta di essere stato multato) ed eccepisce il vizio di notifica del verbale. Sarà poi onere del comune dar prova di aver correttamente seguito gli adempimenti di legge.

      In alternativa, qualora l’avviso sia stato inviato per posta semplice (senza raccomandata AR) può attendere la cartella esattoriale e ricorrere ex art. 615 c.p.c., sempre contestando l’omessa notifica del verbale su cui fonderà la pretesa esattiva.

      Nel frattempo, potrebbe verificare con accesso agli atti, qual è la documentazione in possesso della controparte (ricevuta della spedizione con raccomandata AR del verbale ed attestato dell’invio della raccomandata informativa di decorsa giacenza che le poste consegnano poi al comune).

      I soggetti coinvolti nella questione sono il comune e lei. Le poste rappresentano solo un intermediario di cui si serve il comune. Di eventuali inadempienze del postino ne risponde comunque l’amministrazione comunale.

      Anche l’infrazione non contestabile deve essere comunque notificata nei termini di decadenza e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti. Si tratta, per esser chiari, di contestare la correttezza della procedura di notifica, non di negare la responsabilità dell’infrazione.

    • giancarlo rossi ha detto:

      procederò come ha detto,
      grazie per la risposta.

  7. luixor84 ha detto:

    Non posso far altro che ringraziarla per la sua tempestività e cortesia. Volevo chiedere quindi un consiglio su come procedere. Le spiego la cartella è di circa 100 euro e la multa è stata presa in altra regione. Quindi fra spese di ricorso, viaggio, attesa di richiesta copia del verbale diciamo che non mi conviene molto. Posso quindi effettuare ricorso al giudice di pace solo con la cartella esattoriale? considerando anche che se vado all’ufficio contravvenzione probabilmente non risolvo nulla. grazie mille

    • Se vuole contestare l’omessa notifica del verbale di multa il cui mancato pagamento ha dato origine alla cartella esattoriale, allora deve procedere ex articolo 615 del codice procedura civile. In tale ipotesi deve necessariamente farsi supportare da un avvocato.

  8. luixor84 ha detto:

    Buongiorno, ho ricevuto una cartella esattoriale per una multa al 12/08/2007. sulla cartella c’è indicata come data di notifica il 26/03/2008. Premettendo che non mi è stato mai notificato nulla. Ho chiamato i vigili urbani della città in cui è stata presa la multa e mi hanno detto che mi è stata inviata per posta e non trovandomi mi è stata notificata per compiuta giacenza. adesso vi chiedo.
    1)avrei dovuto ricevere un avviso dal comune della giacenza?
    2)come posso richiedere l’atto di questa compiuta giacenza
    3)volendo prendere per buoni i punti 1 e 2 c’è da precisare che la data di notifica è del 26/03/2008 e la data in cui mi è arrivata la cartella è del 30/04/2013 non sono passati i 5 anni per la prescrizione?

    Vi prego di aiutarmi non so che fare

    Grazie del servizio che svolgete

    • Obbligo della raccomandata informativa

      La L. N.31/2008, attraverso l’art. 36 comma 2 quater ha aggiunto all’art. 7 della Legge 890/82 un nuovo comma, il numero 6, che così recita:Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale da notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata.

      La stessa Legge n. 31 del 2008 al comma 2 quinqiues dell’articolo 36 ha invece previsto che: “La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza”. E inoltre: “La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

      Tale pubblicazione come noto è stata effettuata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 n. 47 Supplemento Ordinario. Quindi per quanto attiene ai tempi di attuazione, si evince che l’obbligo per l’Agente Postale, previsto dall’art. 7, comma 6, della L. n. 890 del 1982, decorre dal 1 marzo 2008.

      Accesso agli atti

      Dovrebbe richiedere, all’Ufficio contravvenzioni del Comune che ha comminato la multa, copia delle relate di notifica, anche attraverso raccomandata A/R. Ma attenzione a non far trascorrere i termini per la presentazione di un eventuale ricorso. Lei si trova di fronte al classico “cul de sac”. Di solito, in questi casi, si presenta ricorso lasciando alla controparte l’onere di dimostrare documentalmente il corretto perfezionamento della notifica.

      Data di invio e data di notifica

      Il momento di perfezionamento della notifica degli atti effettuata a mezzo del servizio postale, viene individuato:

      – per il notificante nella data di consegna dell’atto all’agente notificatore o alle poste (per gli avvocati che si avvalgono della notifica diretta attraverso il servizio postale la data di notifica coincide, invece, con quella di spedizione);

      – per il destinatario, nella data di ricevimento dell’atto attestata dall’avviso di ricevimento, o dopo i dieci giorni di giacenza previsti in caso di temporanea irreperibilità del destinatario.

      In altre parole al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l’atto sia tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario (o al messo o alle poste). Mentre i termini per la tutela in giudizio del destinatario vengono fatti decorrere dal momento in cui è concreta la conoscibilità dell’atto a lui notificato, ovvero con il ricevimento dell’atto (o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione nel caso di irreperibilità).

      La cartella esattoriale originata da multe deve essere notificata entro due anni dalla consegna del ruolo

      Il comma 154 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) che stabilisce testualmente che “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.

      Anche per conoscere la data di consegna del ruolo all’agente esattoriale (data di esecutività del ruolo) è tuttavia necessario effettuare un accesso agli atti.

      Termini per il ricorso ex art. 615 c.p.c.

      Per l’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., una volta iniziata l’esecuzione (dopo la notifica della cartella esattoriale) non e’ previsto alcun termine di decadenza poiché la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all’esecuzione.

      In tema di esecuzione forzata delle sanzioni amministrative (multe), l’opposizione avverso la cartella esattoriale per far valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti o precedenti alla formazione del titolo esecutivo (come il pagamento, l’estinzione, la prescrizione, la morte dell’autore del fatto, l’omessa notifica del verbale di multa) si effettua ai sensi dell’art. 615 c.p.c., poiché la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all’esecuzione. Consegue, che per tale opposizione non è previsto alcun termine di decadenza. (Cass. n.12685 del 16/11/99).

  9. Maurizio1 ha detto:

    Ho ricevuto della cartelle esattoriali per multe relative all’anno 2010. Sto facendo un percorso inverso per verificare che tutti i passaggi siano stati fatti correttamente ma non so come reperire la notifica di compiuta giacenza.

    Mi sono recato presso il mio ufficio postale, ma come spesso capita in Italia non sanno come aiutarmi. In definitiva la mia domanda è se sapete come posso fare a trovare copia della notifica di compiuta giacenza visto che, in mancanza di questo, potrei procedere ad una contestazione.

    • Carla Benvenuto ha detto:

      Copia dell’attestato di compiuta giacenza va richiesto all’ufficio contravvenzioni del comune, mediante accesso agli atti. Le poste, infatti, consegnano al mittente (il Comune) la prova dell’avvenuta notifica, sia che essa sia stata perfezionata con la consegna al destinatario o ai soggetti legittimati a ricevere l’atto, sia che debba ritenersi compiuta la giacenza presso l’ufficio postale.

  10. Alfonso La Monica ha detto:

    Innanzi tutto complimenti per il Sito. Splendidamente organizzato e profondamente competente.
    Ora la mia domanda : mi sono state notificate regolarmente (anche l’avviso di giacenza) delle contravvenzioni al cds. mi trovavo all’estero e quando sono rientrato erano gia’ decorsi i 60 gg. per il pagamento. A questo punto devo attendere la notifica della contravvenzione raddoppiata per procedere al pagamento?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Sì. Oppure può recarsi all’Ufficio Contravvenzioni per pagarla. Se viaggia spesso, potrebbe accadere che anche la cartella esattoriale la trova assente ed allora sarebbero fastidi e perdite di tempo maggiori.

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