La notifica della multa

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato entro centocinquanta giorni (360 giorni se la notifica è all'estero) all'effettivo trasgressore oppure, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti obbligati in solido, secondo quanto risulta dai registri del P.R.A. o del Dipartimento per i trasporti terrestri ("Motorizzazione").

Si procede, inoltre, alla notifica della multa nei confronti dei suddetti soggetti, quando pur essendo individuato l'effettivo trasgressore non se ne conosce la residenza, la dimora o il domicilio.

Peraltro, per reperire informazioni utili ai fini della notifica della multa sia all'effettivo trasgressore sia agli altri soggetti obbligati, è possibile far ricorso alle notizie riportate presso l'Anagrafe tributaria.

La Corte Costituzionale, con sentenza 198/1996, ha stabilito che il termine dei 150 giorni, nel caso in cui l'identificazione dell'effettivo trasgressore avvenga successivamente rispetto al momento in cui la violazione è stata commessa, decorre dalla data in cui l'autorità è in grado di identificarlo.

Decorsi i 150 giorni (o i 360 giorni, per le notifiche all'estero o i 90 a partire dal 13 agosto 2010) dall'avvenuta violazione, a meno che tale ritardo non sia giustificato da circostanze che lo legittimano l'obbligo di pagare si estingue per la persona che ha ricevuto la notifica tardiva. Ogni atto successivo da parte dell'amministrazione sarebbe quindi invalido.

È opportuno tuttavia che tale circostanza sia oggetto di ricorso per questo motivo specifico, al Prefetto o al Giudice di pace.

Tra le circostanze che giustificano il ritardo di notifica (che devono comunque essere riportate nel verbale) vi è ad esempio la necessità di accertare l'effettivo proprietario del veicolo, a seguito della comunicazione da parte di un precedente proprietario, raggiunto da una notifica precedente, della vendita del veicolo in data anteriore alla violazione; altra ipotesi è quando, a seguito di incidente, la violazione è successivamente accertata a seguito delle indagini svolte dall'organo di polizia intervenuto.

Non costituisce notifica e non è richiesto dalla legge l'avviso lasciato sul parabrezza, anche se corredato di istruzioni per il pagamento.

Tuttavia, il pagamento della multa nei tempi indicati dall'avviso blocca la notifica "formale" e le maggiori spese ad essa connesse.

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18 Luglio 2013 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

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3 risposte a “La notifica della multa”

  1. vincenzo donvito ha detto:

    Nulla la multa notificata da una società privata

    Una recente sentenza del giudice di pace di Firenze sulla notifica di una multa al codice della strada, potrebbe aver riaperto le speranze di una certezza del diritto? Purtroppo no, ma viene solo confermato il caos che impera nel settore.

    I particolari

    Il Giudice di pace di Firenze ha ritenuto illegittima una multa notificata da una agenzia privata. Rifacendosi ad una sentenza del Tar Toscana (1): che aveva sancito la legittimità del sistema di affidamento delle notifiche a società private, purché i soggetti che si occupano fisicamente delle notifiche siano investiti dal Comune delle funzioni pubbliche di «messo notificatore.

    Tra l’altro, anche una sentenza di Cassazione (2) aveva ritenuto come inesistenti le notifiche fatte da agenzie private concessionarie del servizio postale. Il Tar aveva solo meglio specificato lasciando una certa apertura.

    Ma il ministero dell’Interno (3) ha emesso un parere con cui ha fatto sapere che l’invio postale delegato a società private non confligge con il codice della strada e il relativo regolamento (4).

    In teoria, quindi, il parere del ministero, anche perché in data successiva (2008) alla sentenze di Tar e Cassazione (2008) avrebbe dovuto far piazza pulita e messo la parola fine alla questione.

    In teoria!! Perché in pratica si tratta «solo» di sentenze e pareri che, per quanto autorevoli, restano tali e non sono legge, che è l’unico riferimento che i cittadini hanno per sapere se hanno ragione o torto su qualcosa e per i giudici per emettere le loro sentenze. E se la legge oggi appare vaga, probabilmente non lo era nel 1982 quando fu fatta e l’abitudine di avvalersi di agenzie private esterne per le notifiche era un fenomeno più limitato di ora.

    Ma i tempi cambiano, le esigenze e i metodi altrettanto e, siccome le leggi non cambiano, ecco che in soccorso arriva la giurisprudenza e i pareri.

    Risultato

    Cosa deve fare un cittadino che si vede recapitare una multa da parte di un’agenzia privata e non dalle Poste Italiane o dai messi dell’autorita’ che ha accertato l’infrazione?

    Stante la situazione deve tirare una monetina in aria e decidere se tentare la sorte!! Col rischio di vedersi gli importi delle multe raddoppiati in caso di non accoglimento del ricorso o, in caso di accoglimento, vedersi il Comune che fa ricorso perché anch’esso spera che i giudici d’Appello seguano una interpretazione piuttosto che un’altra.

    Viva la certezza del diritto. Continuiamo a farci male?

    (1) n. 3962 del 14.09.2006
    (2) n.20440 del 21.09.2006
    (3) parere n.3079 del 20.05.2008
    (4) l’art. 201 (notifica postale ai sensi della legge 890/82) e art.285 del regolamento che prevede l’invio di uno degli originali del verbale o di copia autentica al trasgressore.

  2. karalis ha detto:

    Vorrei fare un’altra domanda. Nel caso una persona abbia cambiato residenza negli anni, cosa prevede la legge in ordine alla notifica di una contravvenzione per violazione al codice della strada?
    Nella fattispecie, ho ricevuto giorni fa una cartella di pagamento per una contravvenzione risalente al 2006 che non mi è mai stata notificata precedentemente. Preciso che ho cambiato residenza nel frattempo. Grazie per l’aiuto. Distinti saluti.

    Commento di Giovanni | Martedì, 4 Novembre 2008

    Funziona che devi recarti all’Ufficio contravvenzioni e chiedere visione della relata di notifica.

    Se l’indirizzo alla data di notifica non corrisponde a quello presente su un certificato di residenza storico, hai vinto.

    Altrimenti ti conviene pagare.

  3. c0cc0bill ha detto:

    mi hanno recapitato un avviso di pagamento per delle multe risalenti al 2000 -2001. ruolo 2003.
    fanno riferimento ad una presunta notifica del 2004 che io non posseggo….sono certa altresì di aver pagato le multe , ma come recuperare ( un cambio di residenza in questi anni) le cartelle? Che fare?

    Commento di federica | Mercoledì, 29 Ottobre 2008

    Procediamo con ordine.

    Se sei sicura di aver già pagato e non hai i bollettini, male. Non c’è nulla da fare. I riscontri dei pagamenti delle multe vanno sempre conservati.

    Se invece ritieni di non aver ricevuto la notifica della contravvenzione, vai all’Ufficio Contravvenzioni e chiedi di visionare le relate di notifica in possesso della PA.

    Ove mai non ci fossero (ma ne dubito) puoi fare un ricorso c.d. recuperatorio.

    Ma prima verifica la correttezza delle notifiche.

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