La notifica della multa – Come si calcolano i fatidici 90 giorni

La notifica della multa – Come si calcolano i fatidici 90 giorni

La regola generale prevista dal codice della strada è che, sei hai commesso una violazione, questa ti venga contestata, nel momento stesso in cui trasgredisci, da parte dell'autorità che ti ha colto in flagranza.

Se questa è la regola generale, è pur vero che il codice della strada (articolo 201) consente alla polizia di contestarti anche in un momento successivo l’infrazione che hai commesso, nei seguenti casi:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa

c) sorpasso vietato

d) accertamento della violazione in assenza del conducente del veicolo incriminato

e) accertamento della violazione mediante autovelox

In questi casi, l’organo di polizia deve notificarti il verbale (la busta di colore verde) entro 90 giorni dall'accertamento.

(150 giorni per le infrazioni connesse prima del 14 agosto 2010)

Quello che devi sapere sulla notifica della multa per evitare "sorprese" in sede di ricorso

Devi sapere che questo termine è perentorio perchè, se non viene rispettato dall'organo di polizia, la tua multa è gravemente viziata!

Per cui puoi proporre ricorso al Prefetto o - in alternativa - al Giudice di Pace, con probabilità di vittoria pari al 100%!

Tuttavia, devi essere assolutamente certo che l’organo accertatore non abbia rispettato il termine dei 90 giorni.

Molti si illudono di averla fatta franca ma poi - in sede di discussione del ricorso - in maniera del tutto inaspettata - si vedono convalidare la multa perchè in realtà il verbale di infrazione risulta notificato nei termini.

Ecco quello che devi sapere per valutare se la tua multa è stata notificata nel rispetto del termine

Il giorno iniziale da cui decorrono i 90 giorni entro i quali deve essere notificato il verbale

Il termine iniziale da cui si calcolano i 90 giorni può coincidere:

  • con il giorno in cui la violazione è stata commessa (questa è l’ipotesi più frequente)
  • con il giorno in cui sia stato oggettivamente possibile - per l’organo di polizia - effettuare l’accertamento dell'infrazione (per esempio, pensa all'esigenza di ricostruire la dinamica di un incidente stradale)
  • con il giorno in cui l’organo acceratore si è trovato nella condizione di conoscere effettivamente i tuoi dati per operare la notifica della busta di colore verde

Per calcolare il termine dei novanta giorni devi cominciare a contare dal giorno successivo a quello dell'accertamento fino al novantesimo giorno incluso.

Inoltre, devi considerare che il termine per la notifica non decorre  dalla data dell'infrazione, ma da quella del suo accertamento.

Bada bene, questa ultima ipotesi può farti cadere in errore quando effettui il calcolo dei 90 giorni.

Qual è il problema sul rispetto dei termini per la notifica del verbale

Il problema è questo: quando la Polizia accerta una multa e non la contesta immediatamente (pensa al caso dell'autovelox), l’unico dato a sua disposizione è il numero di targa del veicolo incriminato.

Per risalire all'intestatario del veicolo l’organo di polizia effettua una visura presso il P.R.A. (pubblico registro automobilistico) o presso l’archivio nazionale dei veicoli immatricolati.

Può accadere che i dati anagrafici risultanti dalla visura non siano aggiornati in ordine all'effettivo proprietario del veicolo all'epoca dell'infrazione.

Può accadere, inoltre, che  l’infrazione  venga accertata in un momento successivo, il che accade,  ad esempio,  quando l’infrazione è “registrata” su dispositivi elettronici di controllo (come  autovelox, photored, ecc.).

Pretesti di cui molte amministrazioni approfittano nel momento in cui hanno l'esigenza di dilatare i termini di decadenza per la notifica del verbale. Per andare nel pratico, la formula ricorrente utilizzata è la seguente In data 02.01.2012 si è accertato che il conducente del veicolo targato ...   ha violato, in data  24.12.2011  l’articolo … del codice della strada. Nell'ipotesi, i novanta giorni non decorrono dalla data di infrazione (24.12.2011) ma da quella dell'avvenuto accertamento (02.01.2012).

Un'altra evenienza da tenere in considerazione è quella in cui il veicolo del conducente-trasgressore è concesso  in leasing, preso a noleggio oppure affidato  dal datore di lavoro.  In queste ipotesi, vale sempre il termine di 90 giorni per notificare l’infrazione al soggetto  proprietario del veicolo.  Questi, a sua volta, deve comunicare, entro 60 giorni, le generalità del conducente-trasgressore e, a partire da tale comunicazione, decorrono ulteriori 90 giorni per la notifica del verbale al conducente-trasgressore.

Il giorno di scadenza del termine entro il quale deve essere notificato il verbale

Secondo il costante indirizzo della Corte Costituzionale (sentenze numero 69/94 - 477/02 - 28/04 - 97/04), il termine di scadenza dei 90 gg. coincide con il giorno in cui l’organo di polizia ha consegnato il verbale all'ufficio postale per effettuare la spedizione.

Questo giorno viene indicato nel verbale di accertamento nella parte dedicata alla relata di notifica e generalmente trovi riportata questa frase
si attesta che il presente verbale è stato spedito in data ___/___/___
Ragion per cui, l’organo di polizia che ti ha elevato la multa non è responsabile per eventuali ritardi compiuti dalle Poste nella consegna materiale del verbale.

Quindi, il conteggio dei 90 giorni termina alla data di consegna della copia del verbale agli uffici comunali preposti alla notifica oppure, nel caso di notifica postale, alla data di spedizione, ovvero di consegna della copia del verbale all'ufficio postale.  Tale data deve essere riportata nel verbale e rappresenta il momento in cui la notifica si perfeziona per l'ente accertatore. Per il destinatario invece la notifica si perfeziona, relativamente al rispetto dei termini previsti per il pagamento od il ricorso, alla data in cui la copia del verbale viene notificata al destinatario, ai terzi legittimati a riceverlo o per compiuta giacenza postale

Conclusioni sui termini di notifica del verbale di multa

Ora conosci le “insidie nascoste” del termine dei 90 giorni per la notifica del verbale. Se, sulla base delle considerazioni fatte in questo articolo, hai la certezza che il termine dei 90 giorni non sia stato rispettato nel tuo caso, non esitare a presentare ricorso al prefetto o - in via alternativa - al giudice di pace.

Per fare una domanda sul calcolo corretto dei 90 giorni che decorrono dall'accertamento della violazione alla notifica della multa, visita il forum.

18 Gennaio 2010 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

28 risposte a “La notifica della multa – Come si calcolano i fatidici 90 giorni”

  1. Mogol ha detto:

    In data 18/10/2021 ho ricevuto una multa fatta da rilevazione automatica il 25/8/2020.
    il 19/10/2021 l’ufficio contravvenzioni accerta la multa del 25/8/2020 e precisa che la decorrenza parte dal 14/9/2021 perchè solo in questa data sono riusciti a trovare il proprietario. non ho mai fatto cambio di residenza e la macchina è intestata a me dal 2019.ci sono presupposti x contestare? grazie

    • Il periodo di 90 giorni è più che sufficiente per la notifica del verbale di sanzione amministrativa, se i dati del proprietario che risultano al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) coincidono con quelli del trasgressore. Lei riferisce che non ha mai cambiato residenza, ma per evitare spese inutili, deve verificare che quando ha acquistato il veicolo (nel 2019), i suoi dati siano stati trascritti correttamente al PRA.

      Se al PRA i dati del proprietario del veicolo corrispondono a quelli del trasgressore, allora può sicuramente presentare ricorso al Giudice di pace, per l’annullamento del verbale di multa notificato fuori tempo massimo (90 giorni).

  2. Anonimo ha detto:

    Buongiorno. Mi hanno fotografato con autovelox x eccesso di velocità in data 04 ottobre 2019. La multa è stata spedita in data 02 gennaio 2020. X i 90 giorni di notifica il giorno dell’infrazione ( nel mio caso il 04/10) lo devo considerare?
    Grazie a chi mi risponde

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Fra data infrazione (4 ottobre 2019) e data consegna del verbale alle poste per la notifica al trasgressore (2 gennaio 2020) intercorrono 90 giorni.

      Ricordiamo che la data utile per la verifica dei 90 giorni è quella di spedizione del verbale non quella in cui il destinatario trasgressore riceve il verbale.

  3. Anonimo ha detto:

    Ho attraversato la ztl con il permesso scaduto e senza accorgermene ho preso 60 contravvenzioni. l ufficio contravvenzioni della mia città<a dice di avermele notificate entro i termini,ma io a tutti oggi (sono ormai passati da un pezzo i 90 giorni) non ho ricevuto nulla. Pare che sia un problema dell ufficio postale che ha rispedito inspiegabilmente le contravvenzioni al mittente. la notifica è valida se dovesse arrivare?

  4. Anonimo ha detto:

    Buongiorno, riprendo il post precedente
    1) data contravvenzione 09/12/2018
    2) invio degli atti a mezzo posta con A.R. all’ufficio postale in data 14/01/2019 (riportato nel verbale ma di questo non ho un riscontro certo, dovrei chiedere la prova all’ufficio notificante?)
    3) busta verde con timbro postale in data 25/03/2019
    4) notifica del postino oggi 25/03/2019

    in merito al punto 2 la polizia municipale dichiara di non aver documento che certifica l’invio in data 14/01, loro imbustano e consegnano all’ufficio preposto, inoltre dichiarano che non serve ne timbro ne copia della ricevuta vale quanto scritto nel verbale sotto la vove “Relazione di notifica a mezzo posta”. A questo punto dovrei fare ricorso o dovrei rivolgermi ad un altro ufficio comunale?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Può procedere con il ricorso giudiziale: la PA deve dimostrare la data di affidamento del verbale al servizio postale per la notifica. Non può decidere, ex post, e scrivere una data a caso sul verbale purchè buona a mostrare il “presunto” invio del plico entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione.

  5. Anonimo ha detto:

    Buongiorno, quindi nel mio caso con:
    1) data contravvenzione 09/12/2018
    2) invio degli atti a mezzo posta con A.R. all’ufficio postale in data 14/01/2019 (riportato nel verbale ma di questo non ho un riscontro certo, dovrei chiedere la prova all’ufficio notificante?)
    3) busta verde con timbro postale in data 25/03/2019
    4) notifica del postino oggi 25/03/2019
    è tutto regolare e non c’è modo di fare ricorso in quanto vale la data del punto 2?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Proprio così: se vuole verificare deve chiedere copia della relata di notifica all’ufficio notificante (ufficio comunale preposto alla riscossione della sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, se l’infrazione è stata accertata dalla polizia municipale).

  6. Anonimo ha detto:

    Scusi ma i 90 giorni non decorrono dal momento in cui ho commesso infrazione (15/09/2016) fino al momento della notifica da parte del creditore (17/12/2016)? chiaramente il verbale l’ho ricevuto alla notiifca…

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Certamente, i 90 giorni decorrono dalla data di infrazione: ma il conteggio non termina alla data in cui lei riceve il verbale, bensì alla data in cui il verbale è stato affidato al vettore per la notifica. Data, quest’ultima, che può essere di molto antecedente a quella il cui il verbale viene consegnato al trasgressore (o al coobbligato).

  7. Anonimo ha detto:

    Salve,
    purtoppo ho dimenticato una multa per divieto di sosta ed in data odierna mi è arrivata ingiunzione di pagamento. Negli atti sono stati riportati data del riferimento atto (v.1053/16V del 15/09/2016) e la data di notifica (17/12/2016), contando dal giorno successivo alla data del riferimento atto è evidente che la notifica è giunta al 93° giorno e quindi superiore ai 90 giorni previsti, posso procedere con ricorso al giudice di Pace entro i 30 giorni previsti dalla legge? Grazie in anticipo.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      A parte il dettaglio non irrilevante che la data di notifica del 17 dicembre 2016 si riferisce alla data di consegna del verbale all’obbligato, mentre per il calcolo dei 90 giorni va presa in considerazione la data di consegna dell’atto all’agente incaricato della notifica, potrà contestare l’eventuale mancato rispetto dei 90 giorni per la notifica del verbale nel 2016 se, e solo se, la notifica del verbale nel 2016 fu viziata (cioè il verbale non le fu mai consegnato).

  8. Anonimo ha detto:

    Salve, ho ricevuto una multa per il superamento della velocità consentita, contestata mediante Autovelox in data 14.08.2018. L’accertamento della violazione è datato 5.11.2018, mentre il deposito presso l’Ufficio Postale è avvenuto in data 1.3.2019. Da un primo calcolo (dal 5.11 all’1.3) mi sembra ben oltre i 90gg consentiti, mi date conferma di questo? Nel calcolo dei 90 giorni vanno esclusi il sabato e la domenica? Grazie

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o all’obbligato (articolo 201, comma 1 del Codice della strada). Non essendoci altra specificazione, si tratta di giorni solari, compresi sabati e domeniche e il numero di giorni intercorrenti fra le due date è di 116.

  9. Anonimo ha detto:

    Avrei una domanda: L infrazione l’ho fatta il13/10/2018…autovelox…..la data di spedizione è 21/12/2018….la busta verde mi è stata recapitata il 15/01/2019…..posso fare il ricorso visto che tra L infrazione e la busta verde sono passati 94 gg…..preciso che al comando vigili urbani mi hanno detto che vale la data spedizione della busta all ufficio postale…e nn la data del recapito busta verde……posso fare ricorso grazie

    • Assolutamente inutile presentare ricorso: il termine di legge (90 giorni) da rispettare fra la data dell’infrazione e la data di notifica del verbale di accertamento della stessa è inferiore ai 90 giorni, dal momento che per il notificante vale la data di spedizione della busta verde.

      Dal 15 gennaio 2019, invece, decorrono i 30 giorni in cui il destinatario della busta verde può fare ricorso al giudice di pace o i 60 giorni utili per presentare ricorso al Prefetto.

  10. Anonimo ha detto:

    Quindi secondo lei ci sono poche probabilità?
    Nonostante nel verbale non ci fosse scritto dove erano appostati gli agenti rispetto alla mia posizione oppure il motivo per cui non mi hanno fermato?
    Recita esattamente “il conducente durante il senso di marcia utilizzava un radiotelefono impiegando la mano destra per mandare sms. Fatto accertato il giorno.. alle ore… in via…”

  11. Anonimo ha detto:

    In data 11/09/2018 vengo avvistato ad utilizzare apparecchio radiofonico impegnando la mano destra per scrivere sms. Il giorno 23/10/2018 il militare notificante procede a trascrivere questa multa che mi arriva il 15.01.2019. Non ci sono foto o altre prove tangibili che io stessi commettendo l’infrazione e il modello della mia auto non corrisponde a quello indicato dai vigili nel verbale.
    Ho i presupposti per contestarla, considerando ciò che ho scritto sopra?

    • Che non ci siano foto non facilita le cose: il verbale redatto dal militare costituisce piena prova dell’infrazione al Codice della strada fino a querela di falso: ovvero, nel corso del ricorso dovrà essere dimostrato che il militare sia caduto in errore o abbia verbalizzato il falso. La non corrispondenza del modello al numero di targa rilevato dal militare integra un errore formale che non può condurre all’annullamento del verbale sempre che lei non provi, ancora in un procedimento a querela di falso, che il veicolo si trovasse, il giorno e all’ora dell’accertamento dell’infrazione, in luogo affatto diverso e lontano da quello in cui l’infrazione è stata rilevata.

  12. Rosaria Proietti ha detto:

    Quando la Polizia accerta una multa e non la contesta immediatamente (pensa al caso dell’autovelox), l’unico dato a sua disposizione è il numero di targa del veicolo incriminato.

    Per risalire all’intestatario del veicolo l’organo di polizia effettua una visura presso il P.R.A. (pubblico registro automobilistico) o presso l’archivio nazionale dei veicoli immatricolati.

    Può accadere che i dati anagrafici risultanti dalla visura non siano aggiornati in ordine all’effettivo proprietario del veicolo all’epoca dell’infrazione.

    Se colui che ha ricevuto la notifica del verbale dimostra di non essere più il proprietario del veicolo incriminato, l’organo accertatore può procedere a nuova notificazione.

    In questo c’è un termine di 100 giorni che decorre da quando viene accertata in modo definitivo l’identità e l’indirizzo esatto dell’effettivo proprietario. Ma, comunque, non oltre 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

  13. foris ha detto:

    Io non sono un residente italiano e di recente ho ricevuto una multa per entrare in due strade ZTL nel gennaio 2010. Quel giorno ho viaggiato in due strade diverse di Roma e per questo ho preso due multe. La prima multa e arrivata nel maggio del 2010, mentre la seconda in ottobre 2011 (due anni dopo). La polizia italiana dice di aver identificato (accertare) la seconda multa 360 giorni fa; 260 giorni dopo il giorno in qui ho commesso la violazione.
    Ho due domande: 1. C’e un termine entro il quale la polizia dovrebbe fare la verificazione delle multe? (Ho l’impressione che entro 100 giorni la polizia dovrebbe evidenziare la violazione e la persona che lo ha commesso.
    2.Per che cosa serve il tempo dal momento della violazione fino alla verifica della multa? E se questo tempo serve per scoprire l’identita e l’indirizzo dei trasgressori, la polizia di Roma ha avutto gli miei dettagli da quando ha inviato la prima multa nel maggio 2010 e non capisco perche gli servono altri 6 mesi, in piu?

    • Marzia Ciunfrini ha detto:

      Il termine è di 90 giorni, e, comunque, non è giustificabile che la seconda multa sia stata notificata con tale ritardo dal momento che i suoi dati erano già in possesso della stessa Polizia Municipale.

      Almeno per la seconda multa, dovrebbe fare ricorso al Giudice di Pace. Ma non essendo residente in Italia, non credo le convenga per costi e tempo da perdere..

      Piuttosto, tenga presente che molti siti stranieri invitano i propri lettori a non pagare le multe per violazione al codice della strada elevate in Italia, dal momento che il servizio di riscossione all’estero è completamente inefficiente.

  14. vincenzo donvito ha detto:

    Nulla la multa notificata da una societa’ privata

    Una recente sentenza del giudice di pace di Firenze sulla notifica di una multa al codice della strada, potrebbe aver riaperto le speranze di una certezza del diritto? Purtroppo no, ma viene solo confermato il caos che impera nel settore.

    I particolari

    Il Giudice di pace di Firenze ha ritenuto illegittima una multa notificata da una agenzia privata. Rifacendosi ad una sentenza del Tar Toscana (1): che aveva sancito la legittimità del sistema di affidamento delle notifiche a società private, purché i soggetti che si occupano fisicamente delle notifiche siano investiti dal Comune delle funzioni pubbliche di «messo notificatore.

    Tra l’altro, anche una sentenza di Cassazione (2) aveva ritenuto come inesistenti le notifiche fatte da agenzie private concessionarie del servizio postale. Il Tar aveva solo meglio specificato lasciando una certa apertura.

    Ma il ministero dell’Interno (3) ha emesso un parere con cui ha fatto sapere che l’invio postale delegato a società private non confligge con il codice della strada e il relativo regolamento (4).

    In teoria, quindi, il parere del ministero, anche perché in data successiva (2008) alla sentenze di Tar e Cassazione (2008) avrebbe dovuto far piazza pulita e messo la parola fine alla questione.

    In teoria!! Perché in pratica si tratta «solo» di sentenze e pareri che, per quanto autorevoli, restano tali e non sono legge, che è l’unico riferimento che i cittadini hanno per sapere se hanno ragione o torto su qualcosa e per i giudici per emettere le loro sentenze. E se la legge oggi appare vaga, probabilmente non lo era nel 1982 quando fu fatta e l’abitudine di avvalersi di agenzie private esterne per le notifiche era un fenomeno più limitato di ora.

    Ma i tempi cambiano, le esigenze e i metodi altrettanto e, siccome le leggi non cambiano, ecco che in soccorso arriva la giurisprudenza e i pareri.

    Risultato

    Cosa deve fare un cittadino che si vede recapitare una multa da parte di un’agenzia privata e non dalle Poste Italiane o dai messi dell’autorita’ che ha accertato l’infrazione?

    Stante la situazione deve tirare una monetina in aria e decidere se tentare la sorte!! Col rischio di vedersi gli importi delle multe raddoppiati in caso di non accoglimento del ricorso o, in caso di accoglimento, vedersi il Comune che fa ricorso perché anch’esso spera che i giudici d’Appello seguano una interpretazione piuttosto che un’altra.

    Viva la certezza del diritto. Continuiamo a farci male?

    (1) n. 3962 del 14.09.2006
    (2) n.20440 del 21.09.2006
    (3) parere n.3079 del 20.05.2008
    (4) l’art. 201 (notifica postale ai sensi della legge 890/82) e art.285 del regolamento che prevede l’invio di uno degli originali del verbale o di copia autentica al trasgressore.

  15. Anonimo ha detto:

    Peppe
    Salve, alcuni mesi orsono ho scoperto per caso, nel fare un estratto all’Equitalia, di dover pagare una multa risalente al 1999. A loro dire, non mi è stata recapitata perché sconosciuto all’indirizzo. Sulla notifica c’era il mio precedente indirizzo risalente al 1992. Dal momento che sul libretto di circolazione della vettura considerata, acquistata nel 1997, vi era l’indirizzo dove attualmente abito dal novembre 1992, posso impugnare la multa per l’errore madornale commesso?

  16. Alessandro Fraenkel ha detto:

    Sono di Bolzano e ho appena ricevuto dal Comune di Lerici un avviso di raccomandata per quella che suppongo sia una multa per una asserita infrazione commessa in estate,in vacanza, anche se non ricordo proprio di averne commesse,
    Per caso,poi sfogliando quattro ruote (febbraio 2010 pag.161)leggo che un comandante dei vigili urbani di Lerici veniva licenziato per avere detto di no allo sporchissimo business delle multe che si pratica, a quanto pare, nel comune Ligure. A quanto pare ne sono vittima anche io.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!