La notifica della cartella esattoriale originata da multa – domande e risposte
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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Se il trasgressore o il proprietario del veicolo non provvedono al pagamento della multa o alla successiva ingiunzione, oppure pagano la multa con ritardo, a distanza di qualche tempo (anche anni) verrà notificata una cartella esattoriale da società del gruppo Equitalia (Esatri, Gerit ecc...) che poi provvederanno ad un ultimo avviso prima della riscossione coattiva.
Contro la cartella esattoriale si può fare ricorso al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica della stessa. Per poter fare ricorso bisogna quindi verificare se il termine di 5 anni di cui detto sia decorso o meno.
E se la multa è stata pagata regolarmente entro i termini?
Probabilmente la consegna della cartella è un errore. Per dirimere ogni dubbio bisogna aver conservato la ricevuta del pagamento, che va esibita alla prefettura o all'ufficio contravvenzioni del Comune, che hanno fatto emettere la cartella esattoriale. Questi enti, in autotutela, riconoscendo l'errore, procedono all'annullamento della cartella. Meglio farsi rilasciare una quietanza liberatoria, da consegnare in copia anche all'ente esattore.
E se prima della cartella non ci è mai stata notificata alcuna multa?
La situazione non è di fatto così rara. In questo caso, in primo luogo, va verificato che il verbale vi sia stato correttamente notificato, in genere a mezzo del servizio postale. È necessario quindi verificare se presso l'ente che ha accertato la multa (Polizia, Comune o altro) esista prova dell'avvenuta notifica alla vostra residenza del verbale. L'ente è tenuto, anche ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa, a mostrarvi le prove dell'avvenuta corretta notifica e ad indicarvi quando e dove la contravvenzione è stata rilevata. Se ci sono errori si può ovviamente fare ricorso al giudice di pace.
Può tuttavia capitare che le poste non abbiano eseguito correttamente la notifica?
A tal proposito se il postino non trova il destinatario del verbale o qualcun altro che possa firmare in sua vece, lascia una cartolina gialla con l'invito a ritirare l'atto presso l'ufficio postale entro dieci giorni. Trascorsi i dieci giorni, senza che il destinatario si sia presentato, l'atto viene restituito al mittente.
Come faccio io a provare che il postino mi ha lasciato la cartolina-invito nella mia cassetta postale? Praticamente non ho nessuna possibilità
Per ovviare a questo inconveniente, la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 346/1998, ha stabilito che a partire dal 24.9.1998 l'automobilista debba ricevere una seconda raccomandata AR di notifica del verbale, in maniera che non ci possano essere più dubbi sul tentativo di consegna.
E se ho pagato in ritardo il verbale, magari anche solo di un giorno?
Abbiamo detto sopra che quando riceviamo il verbale, si ha tempo 60 giorni (consecutivi, inclusi sabato e domenica) per pagare. Se si paga, anche con un solo giorno di ritardo, il versamento è inutile e l'automobilista riceve ugualmente la cartella con l'invito a pagare nuovamente la sanzione, oltre agli interessi e alle spese di notifica.
Consigli
La cartella esattoriale può costituire davvero una sorpresa. La possibilità del ricorso sono solo 30 giorni è anche qui aperta; prima però bisogna verificare bene quanto detto sopra ed in particolare se i termini, non facili da ricordare, siano stati rispettati e se notifiche e consegne dei precedenti atti siano stati fatte regolarmente
da URM - Ufficio Ricorsi Multe
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Capita spesso che una cartella esattoriale arrivi a un genitore defunto.
Se si tratta di una sanzione amministrativa non fiscale, per esempio una contravvenzione stradale, la cartella deve essere archiviata, perché l’articolo 7 della legge n. 689/1981 vieta espressamente la trasmissibilità di ogni sanzione amministrativa agli eredi.
Il pagamento della multa in ritardo (anche di un solo giorno) è come non fosse mai avvenuto.
Quindi dovrai pagare la cartella esattoriale con tutti gli aggravi dell’importo iscritto a ruolo.
Naturalmente da tale importo dovrà esserti detratta la cifra della sanzione già corrisposto anche se in ritardo.
Con bollettino (e varbale possibilmente) attestante il pagamento della sanzione pagata in ritardo dovrai recarti negli uffici dell’agente per la riscossione di zona, chiedendo uno sgravio parziale.
Il decreto milleproroghe 2008 ha stabilito che fra fra ruolo esecutivo e notifica della cartella non debbano passare più di due anni.
Nulla invece è stato previsto riguardo il tempo che intercorre fra mancato pagamento della sanzione amministrativa ed iscrizione a ruolo della stessa.
La logica sottesa è che chi decide di non pagare la sanzione, entro i 60 gg dalla notifica e senza nemmeno proporre ricorso, sa a cosa va incontro. E che l’iscrizione a ruolo delle sanzioni non pagate richiede tempi tecnici non facilmente quantificabili.
Nessuna sentenza contraria. O meglio, non ho notizia di sentenze contrarie.
Anche io sono d’accordo sul fatto che si ha prescrizione con il superamento del periodo di 5 anni dalla notifica della cartella esattoriale.
Anche se, il decreto milleproroghe 2008 introduce un ulteriore condizione. L’Agente della riscossione deve notificare la cartella esattoriale entro anni DUE dalla consegna dei ruoli effettuata dall’Ente impositore.
L’articolo che commentiamo, poi, si concentra su quello che è il procedimento di “ricorso recuperatorio”, ovvero il ricorso che si fa quando si ritiene che la multa, che origina la cartella esattoriale, non sia stata notificata in modo corretto (secondo quanto previsto dalla legge) al destinatario. Tanto è vero che il termine per il ricorso è correttamente indicato in giorni 30 (e non 60) dalla notifica della cartella esattoriale.
In ogni caso, per il momento penso sia meglio correggere per evitare altri equivoci sulla questione. Non credo proprio che se ne senta il bisogno.
Non lo avevo finora fatto solo perchè l’articolo è ripreso da altra fonte e, di solito, io non correggo le fonti.
Stavolta, tuttavia farò una eccezione, visto che qualcuno, come Edgardo, poi gli articoli li legge davvero e soprattutto li legge criticamente.
Grazie per la segnalazione Edgardo.
La presenza in servizio al lavoro non è indicativa, potendo l’auto essere stata guidata da altra persona.
1a) SI
1b) NO
2) SI
Infatti:
1) La multa va pagata entro 60 gg. dalla notifica (quella determinata dall’invio della comunicazione di “avviso”). Un solo giorno di ritardo equivale a multa non pagata.
2) L’importo della cartella esattoriale computa quanto segue:
a) il 61° giorno dalla notifica della multa, la sanzione irrogata raddoppia in caso di mancato pagamento;
b) la notifica della cartella di pagamento ha un costo (spese di notifica cartella esattoriale);
c) dal 61° giorno della notifica della contravvenzione a quello di iscrizione a ruolo della sanzione, decorrono gli interessi di mora (sull’importo raddoppiato, nel tuo caso pari ad euro 444);
d) la società di Equitalia prende il 4,6-4,7% circa dell’importo iscritto a ruolo (spese di riscossione).
Gli importi b) e c) presumibilmente son stati raggruppati nella voce “maggiorazioni di spesa”
Se sommi la multa raddoppiata e le maggiorazioni di spesa ottieni 444 + 89 = 533
E ci siamo anche con le spese di riscossione che equivalgono, + o -, al 4,66% di 533 euro
L’aiuto purtroppo non c’è. O, almeno, c’è stato solo quello di aiutarti a capire. Spero.
Hai sbagliato la prima volta a pagare una multa inviata ad un indirizzo che già non era la tua residenza.
Pagando la multa, tuttavia, hai dimostrato di essere venuto a conoscenza della contravvenzione e non puoi fare più ricorso.
Per la cartella esattoriale vale lo stesso concetto. Ed hai sbagliato un’altra volta.
Dovevi ignorarla. Nel prosieguo del procedimento, qualora ti fosse arrivato al nuovo indirizzo un qualsiasi atto sanzionatorio lo avresti potuto impugnare dimostrando un evidente difetto di notifica delle comunicazioni precedenti. Con eventuale prescrizione.
La controparte, infatti, avrebbe potuto esibire solo relate di notifica e/o raccomandate AR inviate ad un indirizzo completamente errato.
Una notifica effettuata ad un precedente indirizzo storico di residenza è infatti da considerare mai avvenuta, a meno che il destinatario non faccia l’errore di ammettere, anche implicitamente, di essere, in qualche modo, venuto a conoscenza del provvedimento sanzionatorio che lo riguarda.
Se ciò accade, non è più possibile invocare difetti di notifica. Come nel tuo caso.
In altre parole Agostino, proprio per esser chiare e senza equivoci, devi dire al tuo vicino che non ti chiamasse più quando trova cartoline verdi che ti riguardano!
A volte se i vicini si facessero gli affari propri sarebbe un gran bel vantaggio ….