La notifica della cartella esattoriale

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Nel sito della Gerit spa si legge, tra l'altro:

Ho ricevuto un vostro avviso di pagamento per posta ordinaria, è una procedura corretta?

Sì. Per alcuni tributi, d'intesa con l'ente impositore, l'Agente della riscossione può far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di un avviso contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa.

Mi è stata notificata una cartella di pagamento da una persona che si è qualificata come un vostro incaricato, è una procedura corretta?

Sì.

La legge prevede che la cartella di pagamento possa essere notificata: a cura dell'Agente della riscossione, tramite gli ufficiali di riscossione, i messi notificatori o altri soggetti abilitati; dai messi comunali e dagli agenti della polizia municipale; mediante Poste Italiane, con raccomandata a/r.

Un vostro incaricato mi ha consegnato una cartella di pagamento in un luogo diverso dalla mia residenza, è una procedura corretta?

La notifica mediante consegna di copia dell'atto in mani proprie del destinatario può essere eseguita ovunque, purché all'interno dell'ambito della provincia.

Al portiere del mio stabile è stata consegnata una cartella di pagamento a me intestata, è una procedura corretta?

Sì. Le cartelle di pagamento possono essere notificate anche a soggetti diversi dall'intestatario, purché non minori di quattordici anni o palesemente incapaci, e più precisamente: a persona di famiglia; a persona addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda. In mancanza delle persone indicate, la notifica può essere effettuata: al portiere; a un vicino di casa che accetti di riceverla. In questi casi è necessaria la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario e l'Agente della riscossione deve dare notizia dell'avvenuta notifica al contribuente a mezzo lettera raccomandata.

Sono venuto a conoscenza dell'esistenza di una cartella di pagamento a me intestata che non ricordo di aver ricevuto; un vostro operatore mi ha detto che è stata notificata per affissione all'Albo Comunale, è una procedura corretta?

Sì. Se non è possibile eseguire la consegna per assenza o irreperibilità dell'intestatario e degli altri soggetti abilitati a ricevere la notifica, così come in caso di incapacità o rifiuto da parte di questi ultimi, il messo notificatore deposita la copia dell'atto nella casa del comune dove la notifica deve eseguirsi e ne dà notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata a/r

Mi è stata notificata una cartella di pagamento che a mio avviso contiene tributi prescritti (o per i quali sono scaduti i termini per l'iscrizione a ruolo), a chi mi devo rivolgere?

Si deve rivolgere all'ente creditore, l'Agente della riscossione non può entrare nel merito dell'iscrizione a ruolo.

25 Luglio 2008 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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12 risposte a “La notifica della cartella esattoriale”

  1. alessandro sacrestano ha detto:

    Le notifiche effettuate direttamente da Equitalia attraverso il servizio postale sono inesistenti .

    A stabilirlo, con un precedente che farà discutere a lungo, è stata la Commissione di primo grado di Lecce (sentenza 23 ottobre 2009 n. 909/05/09).

    La sentenza riflette un orientamento di dottrina (essenzialmente, Villani) coltivato da alcuni mesi, e che ha trovato nella sentenza in commento un primo, significativo riscontro da parte della giustizia tributaria.

    La condivisione del Collegio giudicante della tesi proposta dalla difesa del contribuente è stata così piena, che lo stesso ha condannato l’agente per la riscossione a rifondere le spese di giudizio, per evidente inesistenza della notifica di una iscrizione ipotecaria, avvenuta per raccomandata del servizio postale, pur non essendo espressamente abilitato dalla normativa sulle notifiche.

    Caso.

    La vicenda riguarda l’omesso versamento di imposte (Iva, Irpef e Irap), contestato a un contribuente da parte dell’ufficio finanziario. Essendo decorsi gli ordinari termini per il pagamento del richiesto, il concessionario prima iscrive a ruolo il debito tributario e, successivamente, decorsi gli ordinari termini di legge, iscrive ipoteca sugli immobili del contribuente, ai sensi dell’articolo 77 del Dpr 602/73.

    Lo stesso contribuente impugna l’atto di iscrizione, ritenendo illegittima l’ipoteca. Tuttavia, nel contesto del ricorso, il contribuente lamenta anche la regolarità della notifica eseguita da Equitalia. In effetti, come ricorda la Commissione, la materia è oggetto di una inspiegabile vacatio legis, in quanto il Legislatore, nel modificare l’articolo 19 del Dlgs 546/92, ha mancato di dettagliare le procedure di notifica della misura cautelare in argomento.

    Ne deriva, quindi, che la fattispecie deve essere regolata alla luce delle indicazioni generali dettate dall’articolo 26 del Dpr 602/73. In particolare, proprio l’articolo 26, comma 1, del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, prescrive che la notificazione della cartella di pagamento e di tutti gli altri atti dell’esecuzione (ipoteca, fermi amministrativi e altro), deve essere tassativamente effettuata soltanto dai seguenti soggetti:

    a. ufficiali della riscossione;

    b. soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa;

    c. messi comunali, previa convenzione tra Comune e concessionario, anche in questo caso in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa;

    d. agenti della Polizia Municipale.

    Tesi del Concessionario.

    Secondo Equitalia, invece, che si è difesa in giudizio, la lettura della norma invocata dal contribuente deve essere armonizzata nel suo contesto generale.

    Da tale prospettiva, l’Agente per la riscossione si richiama al comma 2 dello stesso articolo 26 del Testo unico citato. Quest’ultima norma, invero, autorizza espressamente il ricorso al servizio postale.

    La norma, infatti, recita «la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento». Insomma, il parere del concessionario è che il servizio postale rappresenti un ulteriore soggetto legittimato alla notifica.

    Il collegio giudicante ha, tuttavia, disatteso le posizioni del concessionario, sposando le tesi del contribuente.

    Nel dettaglio, i giudici tributari hanno ritenuto di non poter condividere l’interpretazione della norma fornita da Equitalia, ritenendola avulsa dalla reale volontà del Legislatore.

    Giudizio

    Stando al parere della Commissione, infatti, mentre il comma 1 dell’articolo 26 si limiterebbe a individuare – con una elencazione tassativa – i soggetti legittimati all’esecuzione della notifica, il comma 2 indicherebbe un modo attraverso il quale i soggetti di cui al comma 1 possono eseguirla.

    In pratica, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi, a loro volta, invece che direttamente, possono ricorrere all’ausilio del servizio postale per la notifica degli atti.

    Conclusioni

    Ne consegue che l’Agente per la riscossione non potrebbe ricorrere alla notifica diretta, ma dovrebbe, per forza di cose, passare prima attraverso i soggetti menzionati dal comma 1 dell’articolo 26. Questi, e solo questi, potranno poi fruire del servizio postale.

    Pertanto, conclude la Commissione, le notifiche eseguite per posta, con raccomandata, direttamente da Equitalia sono inesistenti, perché effettuate da un soggetto che non rientra nelle categorie espressamente contemplate dalla norma.

  2. maria de lollis ha detto:

    Equitalia – Nulla la cartella notificata via posta

    Per Equitalia si profila un nuovo preoccupante focolaio: la notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente da Equitalia tramite il servizio postale è inesistente.

    Infatti, secondo l’art. 26 del Dpr n. 602/73, la notificazione della cartella di pagamento e di tutti gli altri atti dell’esecuzione (ipoteca, fermi amministrativi, ecc.), deve essere tassativamente effettuata solo dai soggetti abilitati ovvero: ufficiali della riscossione, soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, messi comunali, agenti della polizia municipale.

    Al di fuori dei casi previsti dalla legge, quindi, tutte le notifiche effettuate per posta raccomandata sono inesistenti, perché effettuate da soggetti che non rientrano nelle suddette categorie; ciò comporta l’inesigibilità delle somme richieste.

  3. matteo sances ha detto:

    CARTELLA NOTIFICATA PER POSTA: E’ INESISTENTE

    La notifica della cartella di pagamento o di un altro atto (ad es. un fermo amministrativo o avviso di ipoteca) se effettuata per posta direttamente dall’Agente della riscossione “deve considerarsi giuridicamente inesistente”.

    Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sentenza 909/05/09 del 23/10/2009), la quale ha chiarito l’illegittimità della notifica degli atti esattoriali a mezzo posta.

    Tale modalità di notifica, infatti, se non effettuata da soggetti abilitati non produce effetti nei confronti dei contribuenti (in pratica è come se la cartella, l’avviso di intimazione di pagamento o l’ipoteca non fossero mai stati notificati).

    Tutto ciò deriva da un attento esame delle norme che riguardano la notifica degli atti esattoriali in generale e di quella a mezzo posta in particolare.

    L’Agente della riscossione ritiene che il potere della notifica diretta per posta deriva dall’art. 26, comma 2, del DPR n. 602/73, il quale stabilisce che “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.

    Il Collegio giudicante – come del resto anche il contribuente – ha ritenuto invece che tale norma debba essere interpretata analizzando l’intero contesto normativo in cui essa si trova (in parole povere, si è ritenuto che debba leggersi tutto l’articolo 26 per comprendere bene la questione e non solamente il comma 2).

    Sostengono i Giudici di Lecce, infatti, che il comma 1 dell’art. 26 elenca, individuandoli in maniera tassativa, gli unici soggetti legittimati alla notifica della cartella, ossia:

    a) gli ufficiali della riscossione;

    b) i messi comunali;

    c) gli agenti della polizia municipale;

    d) altri soggetti sempre opportunamente autorizzati dal Concessionario.

    Alla luce di quanto detto, quindi, solo questi soggetti possono notificare a mano o a mezzo posta gli atti del Concessionario ma mai quest’ultimo “direttamente”, a mezzo di propri dipendenti.

    Al di fuori dai casi previsti espressamente dalla legge, dunque, tutte le notifiche per posta sono da ritenersi inesistenti poiché effettuate da soggetti non appositamente abilitati.

    Inutile dire che tale interpretazione della norma, se confermata da ulteriore giurisprudenza, potrebbe portare ad effetti sorprendenti per i contribuenti “morosi”, in quanto non solo avrebbero la possibilità di contestare vecchie cartelle pervenute per posta ma, trattandosi di notifiche “giuridicamente inesistenti”, e come se le somme non fossero mai state richieste, con tutte le conseguenze derivanti da una eventuale prescrizione di vecchi crediti vantati dal Concessionario.

    Come sempre, chiunque si trovi di fronte a tali problematiche o abbia necessità di ulteriori chiarimenti potrà contattare senza timore l’autore dell’articolo ed avere tutte le informazioni necessarie.

  4. frank ha detto:

    La legge prevede che la cartella di pagamento possa essere notificata: a cura dell’Agente della riscossione, tramite gli ufficiali di riscossione, i messi notificatori o altri soggetti abilitati; dai messi comunali e dagli agenti della polizia municipale; mediante Poste Italiane, con raccomandata a.r.

    Allora devono dimostrare di avere la i riferimenti della raccoamandata o mi sbaglio?
    Altrimenti la notifica non avrebbe valore.
    io non ho mai ricevuto niente del genere ora mi parladi compiuta giacienza, secondo voi potrei fare
    ricorso al giudice di pace?
    per avere le relate passa più di un mese, nn siamo a limite della truffa? boh
    che razza di gente è?
    grazie mille
    saluti

  5. frank ha detto:

    ..a un vicino di casa che accetti di riceverla. In questi casi è necessaria la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario e l’Agente della riscossione deve dare notizia dell’avvenuta notificazione al contribuente a mezzo lettera raccomandata…
    perfetto
    quindi la serit deve dimostrare di avere spedito quantomeno la raccomandata, altrimenti puo tranquillamente fare tutto in maniera totalmente incontrollata, è corretto quello che idco

    • weblog admin ha detto:

      Quello che dici è correttissimo.

      Ma prima di avventurarsi in qualsiasi ricorso occorre verificare, tramite accesso agli atti, la relata di notifica.

      Di solito i postini non lasciano alcun avviso di giacenza (troppo lavoro …) per cui l’agente della riscossione, quasi sempre, è in possesso di una raccomandata che informa il destinatario (anche se il destinatario non riceve nulla).

      Inutile aggiungere che è tutta una farsa (con attori Poste e Equitalia). Purtroppo è così e c’è poco da fare …

  6. Mario ha detto:

    Oggi è arrivata una notifica ,,, di pagamento… che dice… solo… pagamento di spazzatura– riferito all’anno 2007…. ma io nn capisco.. se io o pagato nel 2007… x devo dare ancora soldi… alla equitalia… x sbagli che fanno loro…. poi nn solo ce il diritto da pagare della notifi.. che si aggira sui 6,00……. ma x la notifica la devo pagare anche io…. qui è un casino….
    da Avellino è tutto grazie…

  7. karalis ha detto:

    Mi hanno inviato una lettera che sollecita il pagamento di una cartella esattoriale che non mi è mai stata notificata. Inoltre non mi è mai arrivata una raccomandata di un eventuale deposito della cartella nella Casa Comunale. Come posso tutelarmi?

    Commento di Peppe | Venerdì, 10 Ottobre 2008

    Devi recarti all’Ufficio Contravvenzioni della tua città e chiedere visura della relazione di notifica.

    Se nel fascicolo c’è una raccomandata AR a te inviata nei termini (150 gg dall’infrazione) la notifica è stata effettuata correttamente.

    In quel caso non l’avrai ricevuta per temporanea irreperibilità presso la tua residenza. La cosa, però, non ha rilevanza ai fini della notifica, che risulta effettuata, come prescrive la legge, nel momento in cui ti viene inviata una raccomandata AR (inviata, quindi non è necessario che tu la riceva o firmi la cartolina di avviso di ricevimento).

  8. Peppe ha detto:

    Mi hanno inviato una lettera che sollecita il pagamento di una cartella esattoriale che non mi è mai stata notificata. Inoltre non mi è mai arrivata una raccomandata di un eventuale deposito della cartella nella Casa Comunale. Come posso tutelarmi?

  9. Anonimo ha detto:

    mi hanno notificato una cartella ma io non conosco questa persona, lui si e spacciato come addetto alla casa siccome sono venuto a conoscenza ora di questa cosa circa 6 mesi dopo la data della notifica. secondo loro liscrizione a ruolo e corretta posso fare qualcosa

  10. karalis ha detto:

    Ho ricevuto un avviso per ritirare una cartella esattoriale, a nome di mia madre, allo sportello di una societa che gestisce le cartelle esattoriali della serit sicilia. Non mi viene notificata perchè l’interessato non sono io ma mia madre, e una procedura corretta?

    Commento di Giuseppe | Giovedì, 25 Settembre 2008

    La notifica al domicilio del destinatario della cartella può essere effettuata anche a persone diverse (familiare non convivente, vicino o portiere) purchè seguita da raccomandata AR al destinatario della cartella con avviso di giacenza del documento presso la persona a cui la cartella è stata notificata.

    Presumibilmente la società di cui riferisci vuole evitare l’ulteriore onere legato al necessario invio della raccomandata AR.

    Io credo, ma la cosa va ovviamente verificata, che con una delega scritta, in cui vengano riportati gli estremi del tuo documento di identità, più originale del documento di identità di tua madre (per la verifica della firma), la cartella possa esserti consegnata.

  11. Giuseppe ha detto:

    Ho ricevuto un avviso per ritirare una cartella esattoriale, a nome di mia madre, allo sportello di una societa che gestisce le cartelle esattoriali della serit sicilia,non mi viene notificata perchè l’interessato non sono io ma mia madre, e una procedura corretta?

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