La multa – il verbale e la sua notifica
LA MULTA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - GLI ORGANI RILEVATORI
Quando si viola una delle disposizioni del codice della strada si e' soggetti ad una sanzione amministrativa (pecuniaria e, quando previsto, accessoria) la cui applicazione e' disciplinata, oltre che dallo stesso codice anche dalla legge 689/81.
In questo articolo vogliamo approfondire le modalita' di contestazione e notifica dei verbali, nonche' le caratteristiche salienti degli stessi, corredando, laddove possibile, le varie disposizioni di legge con alcune importanti ed autorevoli sentenze.
I principali organi che possono occuparsi della contestazione e della notifica delle sanzioni relative ad infrazioni stradali sono:
- in via principale la polizia stradale;
- la polizia di stato;
- l'arma dei carabinieri;
- la guardia di finanza;
- la polizia provinciale nel suo ambito;
- la polizia municipale (vigili urbani) nel suo ambito;
- funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
- la polizia penitenziaria e il corpo forestale dello stato in relazione ai propri compiti;
Nota sugli ausiliari del traffico
In ambito urbano possono emettere le multe anche i cosiddetti “ausiliari del traffico”, per i quali valgono le competenze assegnate dal singolo Comune tramite ordinanze.
Tali competenze sono fissate in modo generico dalla legge 127/97 articolo 17 commi 132/133, le cui disposizioni sono state chiarite e puntualizzate da due recenti sentenze di Cassazione, la numero 18186/2006 e la numero 16777/2007.
In pratica i Comuni possono assegnare ai dipendenti propri o di aziende che gestiscono -in concessione- aree adibite alla sosta funzioni di accertamento dei divieti di sosta nelle aree stesse (comma 132 detto sopra) nonche' assegnare ai dipendenti delle societa' di trasporto pubblico funzioni di accertamento di divieto di sosta o circolazione nelle corsie riservate al servizio stesso (comma 133 detto sopra).
I casi sono diversi ed e' fondamentale distinguere il classico ausiliare -dipendente del comune o della societa' di parcheggio- dal dipendente/ispettore delle societa' di trasporto. Cio' può essere fatto sia riferendosi al comma dell'articolo 17 della legge 127/97 citato sul verbale, sia consultando la specifica ordinanza che li nomina e ne specifica le competenze.
E' bene sapere, infine, che gli ausiliari possono anche eseguire contestazioni immediate e redigere verbali, e gli può essere conferita -dal Comune- competenza a disporre la rimozione dei veicoli (legge 488/99 articolo68).
LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA E IL VERBALE DI MULTA
Gli articoli 200 e 201 del codice della strada definiscono le modalita' di contestazione e notifica delle sanzioni.
La prima regola generale e' che, quando sia possibile, la violazione dev'essere immediatamente contestata tanto al trasgressore che alla persona obbligata in solido al pagamento.
La contestazione immediata implica la consegna di un verbale di accertamento, che deve contenere
- data (anno, mese, giorno), ora e localita' nei quali la violazione e' avvenuta;
- generalità e residenza del trasgressore ed estremi della sua patente di guida, se immediatamente identificato;
- indicazione del proprietario del veicolo o del soggetto solidale, quando non sia stato immediatamente identificato il trasgressore;
- tipo del veicolo e numero di targa di riconoscimento;
- citazione della norma violata e sommaria descrizione del fatto;
- eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione;
- somma da pagare, termini e modalita' di pagamento, ufficio o comando presso cui lo stesso può essere fatto e numero di conto corrente bancario o postale che può eventualmente essere usato (solitamente, per praticita', viene allegato un bollettino);
- le eventuali sanzioni accessorie previste per l'infrazione;
- gli eventuali obblighi di esibizione (di documenti quali la patente, il certificato di assicurazione, etc.) ai sensi dell'articolo 180 s;
- le autorita' competenti per il ricorso (prefetto o giudice di pace);
- firma del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;
- nominativo e firma degli agenti accertatori.
L'ufficio emittente conserva copia del verbale e lo annota in un apposito registro dove sono riportati tutti gli elementi salienti dello stesso.
Il verbale e' un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale vi riporta (si veda l'articolo 2700 del codice civile).
Dal punto di vista giuridico, quindi, stante l'obbligo di firma dell'agente accertatore (con esclusione dei verbali redatti con sistemi meccanizzati, vedi sotto), e' ininfluente che il trasgressore si rifiuti di firmare o di ritirare il verbale. In ogni caso tale rifiuto deve essere specificatamente annotato.
Con lo stesso verbale si possono contestare piu' violazioni, con l'obbligo che sia indicato per ognuna la somma dovuta.
Il verbale dev'essere redatto anche in caso di fermo di soggetto minorenne, ma in questo caso la contestazione, o comunque la successiva notifica del verbale da effettuarsi nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza o che esercitino la patria potesta', deve considerare ed identificare come effettivi trasgressori proprio tali soggetti (i genitori, tipicamente).
Il minorenne deve semmai essere citato nella parte narrativa del verbale, dove viene anche descritto il fatto e dove va specificato il rapporto intercorrente tra il conducente minore e colui al quale viene contestato il verbale.
Cio' per quanto sancito dal'articolo 2 della legge 689/81, dalla sentenza di Cassazione numero 4286/02 e dalla nota del Ministero dell'Interno numero 300/A/1/41491/131/S/1/1 del 26/5/05.
Nel caso in cui il verbale sia redatto con sistemi meccanizzati (al computer, tipicamente) la firma autografa dell'agente accertatore non e' necessaria, basta l'indicazione a stampa del nominativo con eventuale numero di matricola.
Sul verbale meccanizzato deve anche apparire il nome del rappresentante dell'ufficio dell'organo accertatore oppure, in sua vece, dal soggetto responsabile ai sensi del decreto legislativo39/93 articolo 3 (in molti casi questi e' il responsabile dell'immissione dati nel sistema informatico).
In questo caso, frequente quando la contestazione non e' immediata e il verbale viene quindi notificato successivamente all'infrazione, la copia originale del verbale redatto e sottoscritto dagli agenti accertatori deve comunque essere archiviata presso lo stesso organo accertatore, disponibile per essere visionata su richiesta.
In tal senso si e' piu' volte espressa la corte di cassazione con le sentenze 1923/99, 4567/99, 6065/05, 21045/06 e 22088/07, nonche' il Ministero dell'interno con circolare del 25/8/2000.
VIZI DEL VERBALE DI MULTA
Il verbale che presenti vizi sugli elementi essenziali e' illegittimo e può essere annullato, tramite apposito ricorso. Tale annullamento ha valenza retroattiva, quindi nel caso il verbale si considera come mai emanato.
I vizi suddetti, detti “di forma”, possono riguardare:
- l'erronea indicazione delle generalita' del conducente;
- l'omessa od errata indicazione della data e dell'ora nella quale e' avvenuta l'infrazione (quando da cio' risulti pregiudicata l'esatta identificazione del fatto);
- L'erronea indicazione del tipo e della targa del veicolo quando non possano essere desunti con certezza in altro modo;
- mancata esposizione dei fatti;
- mancata o erronea indicazione dell'autorita' competente per il ricorso;
- mancata, non chiara od insufficiente indicazione delle motivazioni di mancato fermo (si veda piu' avanti, nella sezione “notifica”);
- mancata, non chiara od insufficiente informazione riguardo all'obbligo di comunicare i dati del conducente (quando questi non sia stato subito identificato ed il verbale viene notificato al proprietario, si veda piu' avanti, nella sezione "comunicazione dati conducente");
- errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare (se e' applicabile la sanzione ridotta essa dev'essere riportata);
Attenzione, pero'. La mancanza o l'errore materiale su singoli elementi del verbale non ne determina automaticamente la nullita', a meno che non siano compromessi i diritti del contravventore.
Per fare degli esempi, se c'e' un errore sulla data di nascita del trasgressore ma questi e' correttamente identificato da altri elementi (codice fiscale, o nome cognome e indirizzo esatti) l'errore stesso e' irrilevante, e un ricorso potrebbe facilmente determinare la semplice riemissione del verbale corretto.
Stessa cosa nel caso in cui non sia indicato -o sia errato- il modello dell'auto, stante la corretta indicazione del tipo e della targa. L'errore su questo elemento (o la sua mancanza) può invece aiutare se vi fossero anche altri vizi che mettessero in dubbio l'infrazione.
Attenzione anche alla mancata indicazione del numero civico. Essa potrebbe rendere annullabile il verbale solo se pregiudicasse l'individuazione del luogo ove l'infrazione e' avvenuta e quindi il diritto di difesa del trasgressore (per esempio se fosse indicata solo una via molto lunga, dove quel tipo di infrazione può avvenire in piu' punti perché -per esempio- vi sono molti semafori o divieti di sosta posti in punti diversi).
Nel caso di divieto di sosta sono interessanti alcune recenti sentenze di Cassazione che hanno stabilito che e' priva di fondamento la doglianza riguardo la mancanza del numero civico quando non sia presentata anche la prova che l'infrazione NON e' stata commessa, ovvero che il divieto di sosta -in quella data strada o piazza- non c'era (Cassazione numero 8939/2005 e 5447/2007).
LA NOTIFICA DEL VERBALE DI MULTA
Nel caso classico in cui vi sia contestazione immediata la notifica avviene tramite consegna nelle mani del trasgressore del verbale originale, solitamente redatto a mano su moduli prestampati.
Tuttavia vi sono numerosi e frequenti casi in cui la contestazione immediata può legittimamente non avvenire, con la conseguenza che il verbale dev'essere notificato in un momento successivo.
Come regola generale, in questi casi il verbale dev'essere notificato all'effettivo trasgressore -se conosciuto- oppure ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, in genere) che risultino registrati al PRA alla data dell'accertamento.
Tale notifica (ovvero, come vedremo piu' avanti, l'invio del verbale) dev'essere fatta entro 90 giorni (150 per le infrazioni commesse prima del 14 agosto 2010) dall'identificazione di tali soggetti, ovvero -citando l'articolo 201 comma 1- da quando l'amministrazione e' “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando cio' che risulta al PRA o all'archivio nazionale dei veicoli.
E' quindi chiaro che il giorno da cui partire col conteggio dei 90 giorni non e' facile da stabilire perché può variare da caso a caso, e non e' pertanto possibile standardizzare ne' le regole ne' i possibili ricorsi riguardanti questo delicato punto.
Il caso di residenti all'estero, invece, il verbale dev'essere notificato entro 360 giorni dall'accertamento, calcolati inequivocabilmente dalla data dell'infrazione.
La notifica, ovviamente, deve avvenire alla residenza o domicilio dei soggetti destinatari che può essere desunta -a seconda dei casi- dalla carta di circolazione o dalla patente di guida, dall'archivio nazionale dei veicoli tenuto presso il dipartimento per i trasporti terrestri (ex Motorizzazione), dal P.R.A od anche dall'anagrafe tributaria.
In caso di notifica “differita” il verbale originale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata redatta -anche con sistemi meccanizzati- a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando.
Alla notifica, oltre che i soggetti previsti dal codice della strada (vedi la sezione “organi che possono applicare le sanzioni”), possono provvedere anche i messi comunali o i funzionari dell'organo accertatore secondo le modalita' previste dal codice di procedura civile o -in alternativa- a mezzo posta tramite invio di una raccomandata a/r.
Non di rado i Comuni, quindi gli organi di polizia municipale, stipulano convenzioni con corrieri privati per la consegna sul proprio territorio. In questi casi fungono da “casa comunale” le varie filiali di tale corriere, specificate negli avvisi di giacenza.
Le modalita' di notifica previste dalla legge comprendono, oltre alla classica consegna dell'atto nelle mani del destinatario (da parte del messo comunale, corriere, postino), la consegna ad un soggetto terzo abilitato, od addirittura la compiuta giacenza dell'atto presso la posta o la cassa comunale. Piu' avanti analizziamo queste ultime due vie che, per dirsi regolarmente attuate devono sottostare a determinate regole.
Le spese di accertamento e di notifica sono poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
IL VERBALE DI MULTA - IL MANCATO FERMO E LE SUE MOTIVAZIONI
Nei casi di mancata contestazione immediata, quindi quando il verbale viene inviato a casa, su di esso dev'essere specificata la motivazione che ha reso impossibile il fermo.
Se si tratta di un caso specifico previsto dal codice della strada (articolo 201 comma 1 bis) può bastare una “citazione”, altrimenti occorre una motivazione specifica riportata in modo chiaro.
Casi, citati dalla legge a titolo esemplificativo, in cui il fermo non e' necessario:
- impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
- attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (rilevato dagli agenti o da un apparecchio a rilevazione automatica come il photored e il t-red);
- sorpasso in curva o comunque vietato;
- accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo (esempio tipico, il divieto di sosta);
- accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
- accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (esempio tipico i telelaser);
- accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 della legge 168/02, ovvero i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del s. installati su autostrade o strade extraurbane principali (esempio tipico gli autovelox);
- rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi a rilevazione automatica previsti dalla legge 127/97 articolo 17 comma 133 bis. (esempi tipici: le cosiddette “porte telematiche” installate intorno alle z.t.l o presso le corsie preferenziali riservate al trasporto pubblico).
Ulteriore motivazione di mancato fermo potrebbe essere, nel caso di strade extraurbane secondarie od urbane di scorrimento dove sono installati apparecchi a rilevazione automatica (autovelox), l'individuazione da parte del Prefetto delle stesse tra quelle ove non vige obbligo di fermo.
In tal caso sul verbale solitamente appare, oltre al riferimento di legge, il numero del decreto prefettizio.
Tra le motivazioni di mancato fermo piu' comuni troviamo inoltre:
- accertamento indiretto a seguito di incidente stradale sulla base della successiva ricostruzione della dinamica;
- accertatore in borghese e fuori dal servizio;
- accertatore impegnato in altre contestazioni;
- infrazione commessa da minore o incapace di intendere e volere in assenza del genitore o tutore responsabile;
- caso di ubriachezza o temporanea incapacita' di intendere e di volere del trasgressore;
- impossibilita' di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perché impegnato nella regolamentazione della circolazione (tipicamente per infrazioni rilevate da agenti impegnati a dirigere il traffico);
- impossibilita' di fermare il veicolo per non arrecare intralcio alla circolazione dei veicoli in transito sulla corsia (tipica nel caso di passaggio su corsia preferenziale rilevata da un ausiliario/dipendente della societa' di trasporto pubblico);
Attenzione! In caso di rilevamento automatico di passaggio col rosso ad un incrocio, del superamento dei limiti di velocita' o del transito nella ztl o su una corsia preferenziale, il s specifica che non c'e' bisogno della presenza degli agenti (articolo 201 comma 1 ter).
Per motivi di privacy, al verbale non va allegata l'eventuale fotografia scattata dall'autovelox. Essa deve essere resa disponibile dall'ufficio accertatore su richiesta, dietro pagamento di spese di invio.
IL VERBALE DI MULTA - COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE
Come gia' detto, le sanzioni accessorie non possono essere applicate in mancanza di identificazione del trasgressore, quindi in tutti i casi di mancato fermo.
Per quanto riguarda la decurtazione dei punti dalla patente, tuttavia, il discorso e' particolare in quanto la legge prevede l'obbligo, a carico del proprietario del veicolo o di altro soggetto solidale a cui venga notificato il verbale, di comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale.
Questa comunicazione, obbligatoria in tutti i casi (anche quando si ha un valido motivo per giustificare l'impossibilita' di dare un nome, vedi NOTA), consente all'ente accertatore di applicare la decurtazione dei punti all'effettivo responsabile dell'infrazione. In caso di mancata comunicazione viene applicata una sanzione aggiuntiva variabile da 272 a 1.088 euro.
Il soggetto a cui viene notificato il verbale deve essere messo al corrente dell'obbligo di cui sopra con un avviso riportato sul verbale, anche su una pagina a parte. Non di rado gli enti accertatori forniscono, allegato al verbale, un modulo gia' pronto.
L'interpretazione del “valido motivo”, non specificato in alcun modo dalla legge, sarebbe teoricamente libera, pur potendosi dire escluso il classico “non me lo ricordo”.
Una recente sentenza di Cassazione, tuttavia, sembra aver ristretto notevolmente il campo cassando un caso dove il motivo c'era e appariva sensato, quello di un proprietario (un'azienda) che si era giustificato sostenendo di non tener nota, non essendovi obbligato, dell'utilizzo dei propri mezzi da parte dei vari dipendenti.
Il principio enunciato dai giudici e' che “il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, e' tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacita' d’identificare detti soggetti, necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado d’adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente”(Cassazione, 13748 del 12/6/07).
Si potrebbe quindi desumerne che i “validi motivi” siano in verita' rari -se non inesistenti- limitati a casi eclatanti, come per esempio il furto del veicolo. Il campo e' aperto, quindi, e fare un ricorso su questo punto implica inevitabilmente affidarsi all'interpretazione soggettiva del giudice al quale ci si rivolge.
CONTEGGIO DEI 90 GIORNI UTILI PER LA NOTIFICA DEL VERBALE DI MULTA
Come gia' detto il verbale, quando non può essere consegnato nelle mani dell'effettivo trasgressore, dev'essere a questi notificato entro 90 giorni (150 per le infrazioni commesse prima del 14 agosto 2010) dalla sua identificazione.
Detto termine decorre dalla data in cui viene identificato il conducente oppure, quando cio' non sia possibile, dal momento in cui viene identificato il soggetto solidalmente obbligato al pagamento (proprietario, noleggiatore, etc.).
Questo momento può pertanto non coincidere con precisione con la data dell'infrazione, ma discostarsi di qualche giorno.
Il conteggio, inoltre, riguarda la singola notifica e riparte -tipicamente- quando il proprietario (o l'obbligato solidale) comunica i dati del conducente nei casi di mancato fermo (vedi sopra).
In pratica, per il primo invio del verbale in caso di mancato fermo i 90 giorni (150 per le infrazioni commesse prima del 14 agosto 2010) decorrono, se non dalla data dell'infrazione, da qualche giorno dopo necessario per fare gli accertamenti al PRA. Successivamente, dietro comunicazione da parte del proprietario dei dati del conducente, il verbale viene notificato una seconda volta a quest'ultimo entro 150 giorni (90 per le infrazioni commesse a partire dal 14 agosto 2010) dal momento in cui la comunicazione arriva all'ufficio accertatore.
Cio' a meno che la "comunicazione dati conducente" venga firmata direttamente dal conducente che si "autodichiara" tale.
In questo caso la notifica del secondo verbale non avviene ma viene invece direttamente comminata la decurtazione punti.
E' altresi' fondamentale sapere, sempre ai fini del conteggio, che esso deve terminare alla data di consegna del verbale agli uffici comunali preposti alla notifica oppure, nel caso di notifica postale, alla data di spedizione, ovvero di consegna dell'atto all'ufficio postale.
Tale data viene normalmente riportata sul verbale e costituisce il momento in cui la notifica si perfeziona per l'ente accertatore. Per il destinatario invece la notifica si perfeziona - ai fini del conteggio dei giorni utili per pagare o ricorrere - al momento in cui l'atto viene notificato a lui, a terzi o per giacenza postale.
NOTIFICA DEL VERBALE DI MULTA A SOGGETTO DIVERSO DALL'OBBLIGATO
La notifica si considera regolarmente compiuta anche se avviene nelle mani di un soggetto terzo, diverso dall'obbligato. Sono soggetti terzi:
- persona di famiglia, purche' non minore di 14 anni o palesemente incapace;
- gli addetti alla casa (o all'ufficio e all'azienda), purche' non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
- il portiere dello stabile;
- i vicini di casa che accettino il ricevimento;
In questi casi l'atto dev'essere consegnato -con la relata di notifica- in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell'atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).
Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa il soggetto che accetta la consegna deve firmare una ricevuta e il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r.
Questa disposizione, valida in generale per le notifiche effettuate tramite messi o ufficiali giudiziari, cambia leggermente in caso di notifica postale. Fino ad oggi infatti non era in alcun caso previsto l'invio dell'avviso per raccomandata a/r in caso di consegna della prima raccomandata nelle mani di terzi, mentre dal 1/3/2008, per effetto della legge 31/2008 (di conversione del decreto "milleproroghe"), tale obbligo c'e' e vige in TUTTI i casi in cui l'atto non venga consegnato personalmente al destinatario.
E' interessante al riguardo la sentenza della corte di Cassazione numero 1258/2007, con la quale e' stato decretato che la notifica al portiere e' valida solo a condizione che l'ufficiale giudiziario dia atto non solo dell'assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto.
La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l'assenza del destinatario e di tali persone. Questa sentenza conferma inoltre l'orientamento di Cassazione secondo cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno “stretto dominio”, sia necessario l'invio di un avviso per raccomandata a/r.
La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullita' della notifica.
Attenzione: In caso di lesione del diritto alla riservatezza (riguardo alle modalita' di notifica a persona diversa dal destinatario) non può invece essere messa in dubbio la validita' della notifica, ma semmai si potrebbero far valere, davanti al giudice civile, pretese risarcitorie per il pregiudizio all'immagine eventualmente subito.
Il decreto legislativo196/03 (legge sulla privacy) riconosce infatti la risarcibilita' sia del danno patrimoniale che quello non patrimoniale sofferto.
NOTIFICA DEL VERBALE DI MULTA PER GIACENZA
Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o incapacita' o rifiuto de destinatario o dei terzi di cui sopra, l'ufficiale giudiziario o l'addetto delle poste deposita l'atto -rispettivamente- nelle casse del comune o presso l'ufficio postale. Il destinatario dev'essere messo al corrente di detto deposito con avviso affisso alla porta dell'abitazione e con raccomandata a/r.
Nel caso di notifica attraverso messi o ufficiali giudiziari la notifica si dà per avvenuta (perfezionata) il giorno successivo a quello dell'affissione all'albo comunale.
Se invece l'addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha piu' abitazione, ufficio o azienda nel comune di notifica e ne viene accertata l'"irreperibilita' assoluta", la procedura e' la stessa (escluso l'invio della raccomandata a/r), ma la notifica si dà per avvenuta l'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Nel caso di notifica a mezzo posta la cosa cambia un po'; la legge prevede che oltre al primo avviso (inerente il primo tentativo di notifica) ne venga emesso un secondo da parte dell'ufficio postale (inerente la giacenza), da lasciare nella cassetta postale o affiggere sulla porta.
In questo caso la notifica si dà per eseguita decorsi 10 giorni di giacenza senza ritiro dell'atto, e lo stesso deve comunque rimanere disponibile per il ritiro nei successivi sei mesi (dopodiche' ritorna al mittente).
Una volta rispettate le suddette disposizioni, ovvero quando l'amministrazione può dimostrare il regolare invio (e/o affissione) degli avvisi, la notifica si ritiene perfezionata in quanto in tal modo il destinatario e' stato messo in grado di conoscere l'esistenza dell'atto e della sua notifica.
Questo e' un concetto molto importante, a livello giuridico, da approfondire quando si intenda contestare una notifica come viziata o irregolare facendo specifiche verifiche presso l'ente emittente e l'ufficio postale.
IL PREAVVISO DI CONTESTAZIONE NON E' UN VERBALE DI MULTA
Il foglietto che troviamo sul parabrezza del nostro veicolo non e' il verbale vero e proprio ma un semplice preavviso.
Esso, che solitamente riguarda un divieto di sosta, pur essendo un atto pubblico non sostituisce infatti il verbale, l'atto formale vero e proprio con il quale il trasgressore viene messo al corrente della multa. Tale preavviso potra' quindi contenere un numero inferiore di dati rispetto al verbale senza obbligo di sottoscrizione da parte dell'agente accertatore.
E' un atto informale, non obbligatorio, che permette “semplicemente” di pagare la multa senza l'aggiunta dei costi di notifica del vero e proprio verbale.
Il ricorso avverso tale atto non e' ammesso, proprio a causa del suo carattere informale. Se si notano imprecisioni o comunque si intende opporre ricorso, si dovra' pertanto attendere l'arrivo del vero e proprio verbale a casa, valutando i presupposti di contestazione sulla base di quest'ultimo.
La sentenza della corte di Cassazione numero 5447/2007 ha ribadito il concetto, confermando che nessuna legge impone il rilascio del preavviso la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.
VERBALE DI MULTA - QUANDO LE VIOLAZIONI SONO PIU' DI UNA
Il codice della strada dispone che quando con un'azione od omissione si violano diverse disposizioni o si commettono piu' violazioni della stessa disposizione si può subire la sola sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata fino al triplo.
Questa regola non riguarda le violazioni compiute nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, specificatamente i divieti di accesso (rilevati dalle cosiddette “porte telematiche”) e gli altri divieti ed obblighi. In questi casi sono quindi applicabili le sanzioni previste per ogni singola violazione.
Essa non riguarda, parimenti, i casi in cui le violazioni, pur se analoghe, siano commesse in momenti diversi, anche a distanza di pochi minuti (esempio tipico: piu' rilevazioni, fatte ad orari diversi, del superamento del limite di velocita' su una strada dove sono posizionati piu' autovelox).
Attenzione: non spetta al vigile rilevatore cumulare le sanzioni, bensi' questi deve elevare una multa per ogni infrazione commessa.
Solo il Prefetto o il Giudice di pace, dietro specifica istanza, potra' poi eventualmente concedere l'applicazione di questa norma, ovvero della sanzione prevista per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo.
Un discorso a parte merita il classico divieto di sosta, per il quale la legge prevede che la sanzione può essere applicata solo per OGNI periodo di 24 ore (ad eccezione delle soste per le quali e' previsto un tempo limite ben preciso, per le quali ovviamente vale detto periodo).
NOTIFICA DEL VERBALE DI MULTA AL PROPRIETARIO CHE HA VENDUTO L'AUTO PRIMA DELL'INFRAZIONE
Qualora il soggetto a cui viene notificato il verbale (tipicamente in caso di mancato fermo), possa dimostrare che alla data dell'infrazione non era piu' proprietario ne' obbligato solidale può comunicare la cosa all'ufficio accertatore, compilando una dichiarazione che contenga gli estremi dell'atto di cessione o vendita del mezzo.
L'ufficio accertatore, se verifica l'esattezza delle dichiarazioni, può rinnovare la notifica all'effettivo proprietario. In questo caso tale seconda notifica deve avvenire entro 150 giorni (90 per le infrazioni commesse a partire dal 14 agosto 2010) dalla data in cui l'ufficio riceve detta comunicazione, nel rispetto comunque del termine di prescrizione.
Stessa cosa se sia dimostrabile l'errore di trascrizione del numero di targa o di lettura dei registri del PRA. In questo caso l'ufficio può procedere anche di propria iniziativa, oltre che su istanza del soggetto multato. L'ufficio accertatore può trasmettere gli atti al Prefetto (per l'archiviazione) oppure, se possibile, provvedere alla corretta notifica entro i termini suddetti.
Attenzione: le procedure di cui sopra costituiscono una sorta di “autotutela”, ovvero di tentativo stragiudiziale di ottenere l'annullamento di un verbale palesemente errato.
E' bene presentare l'istanza il prima possibile e stare attenti che non decorra il termine di 30 giorni utili per il ricorso al Giudice di Pace (per le violazioni commesse prima del 6/10/2011 il termine per ricorrere contro il verbale presso il giudice di pace è di 60 giorni) presentando lo stesso qualora non si riesca a risolvere “amichevolmente”.
NOTIFICA DEL VERBALE DI MULTA AL CONDUCENTE DI AUTO CON TARGA STRANIERA
In caso di fermo di veicolo munito di targa straniera che abbia commesso un'infrazione al codice della strada il conducente può effettuare immediatamente il pagamento in misura ridotta, se ammesso, ma in questo caso non potra' successivamente proporre ricorso.
In alternativa potra' pagare una “cauzione” pari allo stesso importo della sanzione minima qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato dell'UE (o comunque aderente all'accordo “sullo spazio economico europeo”), oppure pari alla meta' della sanzione massima negli altri casi.
Il pagamento della cauzione non pregiudica la possibilita' di ricorrere, quindi e' bene specificarlo sul verbale, nello spazio delle dichiarazioni del trasgressore.
Se non viene effettuato ne' il pagamento in misura ridotta ne' il versamento della cauzione, al veicolo viene applicato il "fermo amministrativo", con la custodia in luogo autorizzato a spese del contravventore ed il divieto di utilizzazione fino al versamento di una delle somme sopra indicate.
Le stesse disposizioni di cui sopra si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti con patente di guida rilasciata da uno Stato non dell'UE, e che non abbiano un rapporto stabile con il territorio italiano (desumibile dalla lettera di assunzione presso un'impresa o una società italiana, dalla busta paga, etc.).
In caso di mancato fermo del veicolo, invece, la notifica del verbale viene effettuata al proprietario del mezzo entro 360 giorni.
Tratto da ADUC - Articolo originale
Se previsto dagli accordo tra gli stati interessati e' possibile poi procedere all'esazione coattiva nei confronti del soggetto residente all'estero.
buongiorno,
nel mio verbale nel campo obbligato in solido non è riportato alcun nominativo ma è selezionata la casella c/c. cosa significa?
saluti pietro
Dovrebber esserci indicate le generalità del proprietario del veicolo, se diverse dal conducente: altrimenti c/c sta a significare come conducente.
Grazie per la vostra disponibilità
Saluti Daniele.
Di nulla: grazie a lei per averci consultato.
Ho consultato adesso la mia situazione sulla home page delle agenzie delle entrate, ma provando a chiedere la rottamazione mi dice che tale richiesta non puo essere accolta, in quanto il documento esistente attualmente nei loro archivi “cioè la multa che le indicavo di euro 504,00” non risulta essere agevolata da tale iniziativa, in parole povere sarà come ha detto lei che sicuramente non rientra nei termini stabiliti dalla legge cioè entro il periodo di dicembre 2017. Quindi arrivati a questo punto non posso fare altro che chiedere solo il rateizzo… giusto? Se volessi chiedere comunque la rottamazione come le ho detto prima in quanto disoccupato senza reddito è possibile che mi venga accolta tale richiesta oppure se ne fregano? Grazie.
Sia la definizione agevolata a saldo stralcio, che quella cosiddetta rottamazione ter, presuppone che il debito sia stato affidato ad Agenzia delle Entrate riscossione entro il 31 dicembre 2017. Addirittura nella definizione agevolata a saldo stralcio non rientrano le sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada (le cosiddette multe). Pertanto inutile tentare.
L’unica soluzione resta la rateizzazione.
In primis la ringrazio per la sua tempestiva risposta alla mia domanda, ovviamente non avevo alcun dubbio che si dovesse pagare, l’unica cosa che posso fare da come ho capito è chiedere il saldo e stralcio oppure la rateizzazione della somma dovuta. Nel caso in cui non ci siano gli estremi per la rottamazione, visto che attualmente risulto disoccupato posso avanzare lo stesso tale richiesta? La ringrazio anticipatamente per la sua risposta è disponibilità.
Cordiali saluti Daniele.
Le ho risposto appena sopra.
Salve sono Daniele vorrei farvi gentilmente una domanda, nel luglio del 2016 fui fermato dalla polizia stradale mentre ero alla guida della mia autovettura,purtroppo mi accorsi troppo tardi che proprio dietro di me c’era una volante della polizia che appena mi vide con il cellullare subito mi intimò di fermarmi,il fermo venne eseguito regolermente anche se tentai di spiegare la mia versione dei fatti in ogni modo nel dire che presi il cellulare solo per vedere il numero di chi mia avesse chiamato in quel momento, ovviamente i due agenti furono praticamente irremovibili nel redare il verbale che venne fatto in tutta la sua forma è senza sconti, in pratica 161 euro se pagavo entro 5 gg altrimenti l’importo sarebbe aumentato a ben euro 320 ed in fine 5 punti dalla patente. La notifica della decurtazione dei punti mi arrivò quasi subito, ma quella della polizia mai, da come ho letto nei vari siti in primis nel vostro se la consegna del verbale avviene direttamente a mano da parte degli agenti non c’e alcun bisogno di essere notifica giusto? Oppure deve essere ugualmente notificata…. La multa per mia dimenticanza non è stata mai pagata,oggi marzo 2019 mi è arrivato sul mio cellulare un sms da parte delle agenzie delle entrate che mi invitava a visonare la mia posizione visto che ho accesso diretto sul sito tramite posta certificata che feci qualche anno fa per vedere la mia posizione quando c’era ancora Equitalia, infatti questa bella multa è stata affidata alla agenzia delle entrate ed il suo importo ad oggi è di ben 504 euro. Attulamente cosa posso fare se non ci fossero gli estremi giusti per formulare un’eventuale ricorso? In fine se continuassi a non pagare cosa potrebbe succedere? Grazie per una vostra eventuale risposta.
Non ci sono gli estremi per un ricorso: la notifica diretta del verbale non è seguita da una notifica presso la residenza. Se la cartella esattoriale originata dalla multa non pagata è stata affidata, come sembra, ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) entro il 31 dicembre 2017, può approfittare della definizione agevolata tramite rottamazione ter, evitando di pagare gli interessi semestrali. Altrimenti può rateizzare i 504 euro della cartella esattoriale.
Se continuasse a non pagare Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe iscrivere fermo amministrativo sul veicolo di sua proprietà e/o pignorare lo stipendio se lavora come dipendente.
Nulla, la multa ti è stata comunque correttamente notificata.
Puoi fare ricorso al Giudice di Pace chiedendo di ascoltare i testimoni.
Regolarissimo.
Caro Otto,
quello che poi è un problema reale.
Il presunto trasgressore ha solo 60 gg di tempo dalla notifica per proporre ricorso.
Un tempo che appare sufficiente quando il multato deve solo accertare, per evitare un ricorso c.d. “temerario”, se c’è stata, ad esempio, una notifica corretta della multa.
In questo caso si reca all’ufficio contravvenzioni e, in base alla legge sulla trasparenza della P.A. (possibilità di accesso agli atti) è legittimato a prendere visione ed ottenere copia di tutta la documentazione in possesso della controparte. Nel caso specifico dell’attestato postale di invio della comunicazione di giacenza della sanzione.
Questa è, forse, la strada che avresti dovuto percorrere per visionare le foto.
Molto spesso non è possibile seguire questa strategia. Accade, ad esempio, quando ci viene notificata una multa effettuata da un ausiliario per divieto di sosta.
Andare all’ufficio contravvenzioni non risolve il problema. L’incartamento della contravvenzione non include le delibere comunali nè ci dice altro.
Il sanzionato, invece, dovrebbe sapere:
1) se c’è una delibera che autorizza quell’ausiliare ad elevare multe;
2)se quell’ausiliare è un dipendente occasionale o meno;
3)se è stato effettivamente assegnato a quella particolare zona in cui è stata elevata contravvenzione.
Infatti è noto che solo se ricorrono le circostanze indicate ai punti precedenti, la sanzione comminata da un ausiliario è legittima.
Ancora, per le multe elevate da accertatori che non fanno parte del corpo dei VVUU, è necessario sapere se si tratta di ispettori dell’azienda locale di trasporti pubblici. Solo in questo caso, infatti, la multa è legittima.
Ma come facciamo a saperlo? L’accesso agli atti presso l’Ufficio Contravvenzioni non risolve il problema.
Ecco allora la seconda strategia, dettata dalla pratica e dall’esperienza.
Il sanzionato fa comunque ricorso, asserendo che l’ausiliare che ha elevato la multa per divieto di sosta non è stato autorizzato da delibera comunale, è un dipendente occasionale e che non era assegnato alla zona in cui è stata rilevata l’infrazione.
Oppure, nel ricorso contro occupazione delle corsie preferenziali, si afferma che l’accertatore non è un ispettore dell’azienda di trasporto pubblico cittadino.
In questo modo si pone a carico della PA l’onere della prova, cioè l’incombenza di dover produrre, al GdP o al Prefetto tutta la documentazione necessaria (che, nel 99% dei casi non esiste)
Queste sono le strade concesse. Non ci sono estensioni previste dei termini di ricorso, che non possono mai superare i 60 giorni.
La prossima volta allora, effettua il ricorso, nei termini asserendo che l’attraversamento era avvenuto con il giallo.
Sarà poi compito della PA produrre le foto. E comunque, una richiesta di accesso agli atti non esaudita dalla PA è un punto a tuo favore. Ma solo se allegata ad un ricorso proposto nei termini.
Altrimenti il ricorso deve essere rigettato dal Prefetto o dal GdP per inammissibilità, senza poter essere discusso nel merito.
Che poi non ci facciano caso a due giorni di ritardo è un fatto da dimostrare: non vorrei che non ci facessero caso solo quando il ricorso è effettivamente temerario e pertanto facilmente rigettabile.
Per quel che riguarda tutti gli altri potenziali motivi di ricorso da te indicati, devo onestamente ammettere di non poterti dare una risposta che sia supportata da conoscenza ed esperienza. E pertanto mi astengo dal fornirtela per manifesta ignoranza.
Art. 201 comma 1 ter
Art. 201 – Notificazione delle violazioni
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora l’effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall’identificazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento (1).
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (2)
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate. (2)
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.
2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all?effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall?Anagrafe tributaria. (2a)
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. (2) (3)
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell’interno, il comando o l’ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l’inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell’ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell’esclusione della responsabilità, il comando o l’ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell’articolo 203 per l’archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell’articolo 196, comma 1; dall’interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica. (2)
NOTE:
(1) Così modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
(2) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
(2a)Comma introdotto dall?art. 3-bis della legge 31 luglio 2005 n. 156 (in G.U. 9 agosto 2005 n. 184) di conversione del decreto legge 17 giugno 2005 n. 106.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza n. 346 del 23 settembre 1998, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo e terzo comma, della legge 890/82 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui, rispettivamente, non prevede che, in caso di assenza o di rifiuto del destinatario, del deposito dell’atto presso l’ufficio postale sia data notizia al destinatario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e nella parte in cui prevede che l’atto sia restituito al mittente decorsi dieci giorni dal suddetto deposito.
Quella inviata a te.
Sì, i 60 gg decorrono dalla data di notifica.
Per il resto non vedo validi motivi per impugnare la contravvenzione.
Quando l’addetto delle poste consegna la contravvenzione ad un vicino di casa del destinatario (che non sia il portiere), l’Ufficio delle Poste deve poi spedire una raccomandata AR al destinatario per avvertirlo della giacenza presso quel vicino.
Puoi leggere questo articolo
Per sapere a chi e come fare ricorso, ti consiglio di consultare questa sezione.
Allora mi stavi interrogando …. :-))
Ecco, appunto. Se fai ricorso e vinci nessuno paga. Questo è ovvio. Ma non dopo i 60 giorni. Il verbale non viene ri-notificato al proprietario se il conducente che ha avuto la contestazione immediata non paga.
Piano … piano!!!
Se il trasgressore (che ha ricevuto, suppongo, la contestazione immediata) non paga nei 60 giorni e non fa ricorso, frega il proprietario.
Questi infatti, non potrà fare ricorso. Potrebbe, fra qualche tempo, una cartella esattoriale (E’ la PA che sceglie fra trasgressore e proprpietario da chi farsi pagare – ed infatti trasgressore e proprietario si indicano come coobbligati).
Volendo il proprietario potrà rivalersi sul trasgressore, ma con procedimento separato. Nel frattempo deve pagare la multa.
Però Rino che volpino che sei … il verbale che diventa nullo per entrambi!!!
Da molto tempo si discute sulla validità delle multe emesse dagli ausiliari del traffico, i così detti “vigilini”, istituiti con la legge 15.5.1997 n. 127, più comunemente nota come legge Bassanini bis. Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha finalmente messo fine alla diatriba affermando il principio secondo cui le uniche multe che gli ausiliari sono competenti ad emettere, sono quelle aventi ad oggetto la sosta dei veicoli e limitatamente alle aree oggetto di concessione. Viceversa sono assolutamente incompetenti per le rilevazioni di altre e diverse infrazioni.
Il caso di specie riguarda un automobilista di Roma che, multato da un ausiliare del traffico per aver circolato su una corsia preferenziale, promuoveva ricorso avverso il verbale innanzi al Giudice di Pace, il quale, tuttavia, respingeva il ricorso; indi promuoveva ricorso per Cassazione.
Ripercorrendo la normativa susseguitasi nel tempo in materia, la Suprema Corte ha ribadito che gli ausiliari sono legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione e accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, in quanto l’art. 17 comma 132 della Legge n. 127/2007 deve ritenersi norma di stretta interpretazione.
Secondo la Cassazione, infatti, “…Il legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente alle aree oggetto di concessione”, poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema, del congestionamento della circolazione nei centri abitati.”
Ne consegue che gli ausiliari del traffico, intanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni materia di sosta. Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l’accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla L. n. 127 dal 1997, art. 17, comma 132.
I giudici della Corte ricordano inoltre che agli ausiliari del traffico “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta, in seconda fila negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli “.
Scrive poi, testualmente l’avv. Emilio Ponticiello in una edizione del novembre 2007 del suo famoso libro “Io non pago”: “Gli ausiliari non possono contestare il traffico sulla corsia preferenziale. Non ne hanno il potere. Non solo, la multa sulla corsia preferenziale richiede la contestazione immediata e gli ausiliari non hanno il potere di fermare il veicolo! La multa per circolazione sulla corsia preferenziale può essere fatta solo dai dipendenti delle società che esplicano il servizio di trasporto pubblico e solo in caso di emergenza”.
Quindi, gli ausiliari del traffico possono solo elevare multe per divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione. Il personale ispettivo delle aziende comunali di trasporto pubblico anche multe per circolazione nelle corsie preferenziali.
Se l’agente accertatore è stato nominato con ordinanza sindacale sulla base della legge 15.5.1997 n. 127, noi non non sapremo mai, dall’esame del verbale, chi ha elevato la contravvenzione, se un ausiliare del traffico o un appartenente al personale ispettivo ecc.. ecc…
E, nel caso si sia trattato di un ausiliario del traffico, non potremo dedurre se il rapporto di lavoro fra ausiliare e la società (o lo stesso Comune) da cui l’ausiliare dipende è stabile od occasionale (la cosa, come vedremo, ha grande rilevanza per l’eventuale ricorso).
Come si procede?
AUSILIARI DEL TRAFFICO
Arriva una multa per divieto di sosta.
Se l’agente accertatore è un ausiliare del traffico, egli deve possedere le caratteristiche di nomina e attribuzione necessarie e sufficienti per le sue mansioni.
Ovvero:
1) deve avere un rapporto di dipendenza con l’azienda assegnataria del servizio (o con il Comune);
2) non deve essere un dipendente occasionale;
3) deve essere stato nominato con ordinanza sindacale.
Di solito l’ordinanza sindacale di nomina (punto 3) con i giusti riferimenti normativi, è sempre presente (ed è la stessa che riguarda il personale ispettivo delle aziende tramviarie). Invece, quasi mai è presente il riferimento alle altre due condizioni. La mancanza di una sola di esse comporterebbe l’impossibilità di attribuire alla figura dell’ausiliario il bagaglio di preparazione e competenza richiesto dalla legge.
Ora, come facciamo a sapere se l’ausiliario che ha verbalizzato la multa (per divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione) ha un contratto a termine o no? Cioè, in pratica come facciamo a capire se l’accertatore oltre ad essere ausiliario del traffico è anche un “precario” del lavoro?
Semplicemente non lo sappiamo. Si procede inserendo, fra i motivi del ricorso, i seguenti:
a) l’ausiliario non ha rapporto di dipendenza con l’azienda assegnataria del servizio (o con il Comune);
b) l’ausiliario ha un rapporto di lavoro occasionale con l’azienda assegnataria del servizio (o con il Comune).
Sarà il Comune che, in giudizio, dovrà dimostrare che l’ausiliario è stato assunto con contratto a tempo indeterminato (se lo fa, abbiamo perso).
PERSONALE ISPETTIVO DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO
Ci arriva una multa per circolazione sulle corsie preferenziali. Una multa non contestata immediatamente, ovvio. E nei motivi per cui non è stata effettuata la contestazione immediata non c’è alcun riferimento a circostanze di emergenza.
Non sappiamo se la contravvenzione è stata elevata da un ausiliare del traffico (che non sarebbe autorizzato ad elevarla) o dal personale ispettivo della azienda comunale di trasporto pubblico (che è autorizzata, ma deve contestare immediatamente la multa, salvo casi effettivi di emergenza).
Dobbiamo fare ricorso procedendo per ipotesi:
a) se è stato un ausiliare non poteva contestare la multa per la sentenza di Cassazione riportata sopra.
E quindi dobbiamo fare ricorso dicendo che la multa è stata elevata da un ausiliare del traffico. Il Comune dovrà farsi carico di dimostrare che si trattava invece di personale ispettivo della azienda di trasporto pubblico.
Nel ricorso dobbiamo quindi prevedere questa ultima evenienza e scrivere:
b) nel caso in cui la multa sia stata elevata da personale ispettivo dell’azienda di trasporto pubblico la motivazione – riportata in verbale in merito alle ragioni per cui non è stata effettuata una contestazione immediata – non è sufficiente. Manca infatti il riferimento al caso di emergenza che ha impedito la contestazione immediata.
Il ricorso, dunque, si perde se:
a) l’infrazione rilevata è per circolazione nelle corsie riservate al trasporto pubblico;
b) il Comune dimostra che l’agente accertatore è inquadrato nel personale ispettivo;
c) nelle motivazioni addotte per la mancata contestazione immediata viene fatto riferimento ad una emergenza che non sia la solita trita e ritrita volontà di non intralciare il trasporto pubblico.
Beh, Simone, avevo il vago sospetto di non riuscire a soddisfare le tue aspettative :-)))
No, a parte gli scherzi, devo confessare che sono assolutamente impreparata sulle problematiche da te poste.
Vediamo se qualche lettore può illuminarci sull’argomento.
E magari, se trovo documenti interessanti sulla questione, ne potremo parlare in un prossimo articolo.
Ciao
L’errore sulla data di nascita e sul nome costituiscono un vizio insanabile del verbale. In pratica potresti non essere tu il trasgressore.
Basta e avanza per un ricorso al Prefetto.
Per quanto attiene il passaggio con il rosso, che non c’è stato, avresti però bisogno di un testimone ed il ricorso andrebbe fatto al GdP che esamina nel merito la contravvenzione.
Mentre il Prefetto si limita al controllo della forma (che i burocrati, per fortuna tua in questo caso, dicono essere anche sostanza).
Il verbale è comunque nullo e la sanzione è inefficace.
Per quanto riguarda la decurtazione dei punti dalla patente, la legge prevede l’obbligo, a carico del proprietario del veicolo o di altro soggetto solidale a cui venga notificato il verbale, di comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale.
Questa comunicazione, obbligatoria sempre (anche quando si ha un valido motivo per giustificare l’impossibilita’ di dare un nome) consente all’ente accertatore di applicare la decurtazione dei punti all’effettivo responsabile dell’infrazione. In caso di mancata comunicazione viene applicata una sanzione aggiuntiva variabile da 250 a 1.000 euro.
Per quanto riguarda l’eccesso di velocità ed il sorpasso, mi spiace Gabriele, ma mi trovi alquanto impreparata.
L’opposizione sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato. Per cui non esiste ancora una cartella esattoriale che origini dal provvedimento contro cui è stato proposto ricorso, a meno che il ricorso non sia stato respinto.
Ma l’esito del ricorso al GdP ti deve essere notificato.
Gli unici problemi possono sorgere dalla mancata comunicazione in cancelleria di un eventuale cambio di residenza avvenuto dopo la presentazione del ricorso al GdP.
Mi congratulo con il carabiniere … e mi sa che la strada era quella giusta.
Non fornisco consigli per guida senza casco, guida in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di droghe ed eccesso di velocità. Per il semplice fatto che essendo prevenuta per questi tipi di infrazione vi darei delle dritte per pagare il doppio della multa e per la sottrazione del doppio dei punti patente.
Per questo mi astengo.
Non è chiaro in base a quale tipo di contestazione la multa sia stata ridotta da 450 a 150 euro. A chi sia stata inoltrata la contestazione e chi abbia disposto la riduzione della sanzione.
Evidentemente il fatto che non sia stata accettata la proposta di pagamento in misura ridotta, ha comportato il ripristino della vecchia sanzione.
Dubito tuttavia che l’invio della multa da 150 euro possa configurarsi come la stipula di una novazione, il che potrebbe attribuire il diritto a corrispondere ancora l’importo di 150 euro.
Insomma, bisognerebbe avere una descrizione più dettagliata degli eventi e della relativa documentazione.
Gli ausiliari possono fare solo quello, in pratica.
Poichè sei titolare di un abbonamento annuale ATAC, che è nominativo, non credo avrai problemi con un ricorso al Giudice di Pace.
Ritornando alle motivazioni dell’infrazione, tuttavia, se sul verbale c’è scritto “art. 157, comma 8” l’agente accertatore è incorso in un errore.
Il verbale redatto non attesta un elemento fondamentale della norma che si denuncia violata. Non è sufficiente, infatti, indicare l’articolo della norma (il 157 appunto) quando questo determina varie ipotesi. Nel caso specifico andava indicato uno dei commi elencati dal 2 al 7 e non l’8, che si limita ad indicare il minimo ed il max della sanzione comminata.
Gli art. 7 e 157 del C.d.S. sono quelli statisticamente ricorrenti nella redazione, da parte soprattutto di ausiliari, di verbali che non specificano compiutamente la norma violata.
A mio parere il verbale è nullo e la sanzione inefficace (a parte le legittime motivazioni di ricorso per diritto al parcheggio in quanto abbonato annuale ATAC).
Proporrei ricorso al Prefetto per violazione , da parte dell’accertatore dell’infrazione, dell’ art. 200 C.d.S. e 383/1 reg – verbale incompleto con omessa specificazione della norma violata.
Nel caso, peraltro improbabile di rigetto, impugnerei la disposizione prefettizia dinanzi al GdP aggiungendo anche la titolarità dell’abbonamento annuale ATAC e l’assenza degli addetti alla distribuzione dei permessi di sosta gratuita, cui hai diritto.
Probabilmente però, quello a cui fai riferimento, è solo un preavviso di contravvenzione. Toccherà aspettare la notifica del verbale a casa per verificare se permangono ancora i vizi riscontrati.
Hai dunque 3 alternative:
1) pagare entro 30 gg. la sanzione ridotta indicata nel preavviso;
2) attendere la notifica del verbale e ricorrere al Prefetto se la norma violata continua ad essere indicata in modo incompleto;
3) ricorrere al GdP per far valere il tuo diritto alla sosta gratuita, diritto che è stato compresso dall’assenza degli addetti alla distribuzione dei permessi di sosta gratuita. Si può anche eccepire che il 14 agosto è normale che qualche lavoratore sia in ferie. Ma si provvedesse a tenere in ferie anche gli ausiliari del traffico …
Ormai a Roma gli ausiliari sono diventati una piaga: pur di mettere in evidenza la propria produttività, per guadagnarsi il prolungamento del contratto, sono capaci di elevare contravvenzioni anche di notte (non è una battuta, il fatto è riportato qui).
L’ausiliario del traffico che redige il verbale deve possedere le caratteristiche di nomina e attribuzione necessarie e sufficienti per le sue mansioni.
Ovvero:
1)deve avere un rapporto di dipendenza con l’azienda assegnataria del servizio;
2)non deve essere un dipendente occasionale;
3) deve essere stato nominato con ordinanza sindacale.
Nel nostro caso c’è l’ordinanza sindacale di nomina.
Ma ciò non basta. La mancanza di una delle altre due condizioni comporterebbe l’impossibilità di attribuire alla figura dell’ausiliario il bagaglio di preparazione e competenza richiesto dalla legge.
Ora, come facciamo a sapere se l’ausiliario che ha verbalizzato la multa ha un contratto a termine o no? Cioè, in pratica come facciamo a capire se l’accertatore oltre ad essere ausiliario del traffico è anche un precario del traffico?
Non lo sappiamo!!!!!
Si procede inserendo, fra i motivi del ricorso, i seguenti:
a) l’ausiliario non ha rapporto di dipendenza con l’azienda assegnataria del servizio;
b) l’ausiliario ha un rapporto di lavoro occasionale con l’azienda assegnataria del servizio.
Sarà il Comune che, in giudizio, dovrà dimostrare che l’ausiliario è stato assunto con contratto a tempo indeterminato.
Funziona così daniel, con tutti i rischi connessi a tale modo di procedere.
La sanzione è prescritta se:
1) entro 150 gg dall’accertamento dell’infrazione non è stato notificato il verbale, in caso di contestazione non immediata;
2)trascorrono più di 5 anni dall’ultima notifica senza che siano intervenute ulteriori comunicazioni di pagamento (cartella esattoriale)
3) se sono passati più di due anni dall’iscrizione a ruolo della cartella esattoriale relativa alla multa e la notifica stessa della cartella esattoriale.
Attenzione però:
Verificate presso l’agente della riscossione, richiedendo copia delle relate di notifica, che non vi siate dimenticati di qualche raccomandata A.R. in giacenza presso l’ufficio postale e/o che la multa non sia stata consegnata a suo tempo a portiere o/e viciniori.
Le corrette procedure di notifica sono descritte qui.
Corte di Cassazione civile, seconda sezione, del 27 luglio 2007 n. 16777
Da molto tempo si discute sulla validità delle multe emesse dagli ausiliari del traffico, i così detti “vigilini”, istituiti con la legge 15.5.1997 n. 127, più comunemente nota come legge Bassanini bis. Conla sentenza in esame la Corte di Cassazione ha finalmente messo fine alla diatriba affermando il principio secondo cui le uniche multe che gli ausiliari sono competenti ad emettere, sono quelle aventi ad oggetto la sosta dei veicoli e limitatamente alle aree oggetto di concessione. Viceversa sono assolutamente incompetenti per le rilevazioni di altre e diverse infrazioni.
Il caso di specie riguarda un automobilista di Roma che, multato da un ausiliare del traffico per aver circolato su una corsia preferenziale, promuoveva ricorso avverso il verbale innanzi al Giudice di Pace, il quale, tuttavia, respingeva il ricorso; indi promuoveva ricorso per Cassazione.
Ripercorrendo la normativa susseguitasi nel tempo in materia, la Suprema Corte ha ribadito che gli ausiliari sono legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione e accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, in quanto l’art. 17 comma 132 della Legge n. 127/2007 deve ritenersi norma di stretta interpretazione.
Secondo la Cassazione, infatti, “…Il legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente alle aree oggetto di concessione”, poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema, del congestionamento della circolazione nei centri abitati.”
Ne consegue che gli ausiliari del traffico, intanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni materia di sosta. Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l’accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla L. n. 127 dal 1997, art. 17, comma 132.
I giudici della Corte ricordano inoltre che agli ausiliari del traffico “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta, in seconda fila negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli “.
P.S. Scrive testualmente l’avv. Emilio Ponticiello in una edizione del novembre 2007 del suo famoso libeo “Io non pago”: “Gli ausiliari non possono contestare il traffico sulla corsia preferenziale. Non ne hanno il potere. Non solo, la multa sulla corsia preferenziale richiede la contestazione immediata e gli ausiliari non hanno il potere di fermare il veicolo! La multa per circolazione sulla corsia preferenziale può essere fatta solo dai dipendenti delle società che esplicano il servizio di trasporto pubblico e solo in caso di emergenza”
Con questo Daniel consideriamo chiusa la questione.
Io ti ringrazio per la fiducia che riponi in me quando mi chiedi se hai interpretato bene le leggi.
Ma in questo campo le leggi le può interpretare solo la Cassazione e non io.
Negli articoli gli elementi che danno una certa sicurezza nel ricorso ci sono quasi tutti. Sono stati appunto esclusi tutti quelli potenzialmente soggetti a possibili interpretazioni. Per cui non riportiamoli in gioco. Grazie Karalis
In caso di fermo di veicolo munito di targa straniera che abbia commesso un’infrazione al codice della strada il conducente puo’ effettuare immediatamente il pagamento in misura ridotta, se ammesso, ma in questo caso non potra’ successivamente proporre ricorso.
In alternativa potra’ pagare una “cauzione” pari allo stesso importo della sanzione minima qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato dell’UE (o comunque aderente all’accordo “sullo spazio economico europeo”), oppure pari alla meta’ della sanzione massima negli altri casi. Il pagamento della cauzione non pregiudica la possibilita’ di ricorrere, quindi e’ bene specificarlo sul verbale, nello spazio delle dichiarazioni del trasgressore.
Se non viene effettuato ne’ il pagamento in misura ridotta ne’ il versamento della cauzione, al veicolo viene applicato il “fermo amministrativo”, con la custodia in luogo autorizzato a spese del contravventore ed il divieto di utilizzazione fino al versamento di una delle somme sopra indicate.
Le stesse disposizioni di cui sopra si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti con patente di guida rilasciata da uno Stato non dell’UE, e che non abbiano un rapporto stabile con il territorio italiano (desumibile dalla lettera di assunzione presso un’impresa o una società italiana, dalla busta paga, etc.).
In caso di mancato fermo del veicolo, invece, la notifica del verbale viene effettuata al proprietario del mezzo entro 360 giorni.
Se previsto dagli accordo tra gli stati interessati e’ possibile poi procedere all’esazione coattiva nei confronti del soggetto residente all’estero.
Fonte: Sito dell’ACI e codice della strada art.207
La prima cosa da fare (oltre che l’unica, a mio parere) è contattare l’agente della riscossione ed ottenere la prima relata di notifica, quella alla società di autonoleggio.
Non possiamo partire dal dato “data imprecisata”.
Quella data può e deve essere fissata da una ricognizione.
Qualsiasi azione successiva dipende dalla conoscenza di quella data.