La mancata indicazione del responsabile del procedimento comporterà la nullità della cartella. Dovendo, quindi, prescindere dalla data di notifica del ruolo, come può fare il contribuente a verificare se tale obbligo è stato rispettato?

Il milleproroghe ha stabilito che solo per i ruoli consegnati all'agente per la riscossione successivamente al 1° giugno 2008, la mancata indicazione del responsabile del procedimento comporterà la nullità della cartella. Dovendo, quindi, prescindere dalla data di notifica del ruolo, come può fare il contribuente a verificare se tale obbligo è stato rispettato?

Maurizio  Keller, Bolzano

Si tratta di un’osservazione pertinente. Equitalia segnalerà all'Agenzia delle Entrate l’esigenza di integrare il modello di cartella di pagamento, al fine di inserire in essa questa informazione.

In ogni caso, il problema non si pone per l’indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notifica della cartella, in quanto Equitalia, sin dal mese di novembre 2007, ha impartito alle società del Gruppo direttive finalizzate ad inserire tale indicazione.

Per fare una domanda su multe e ricorsi in genere, su cartelle esattoriali originate da multe nonché su tutti gli argomenti correlati a questo articolo,  clicca qui.

21 Ottobre 2008 · Andrea Ricciardi




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Una risposta a “La mancata indicazione del responsabile del procedimento comporterà la nullità della cartella. Dovendo, quindi, prescindere dalla data di notifica del ruolo, come può fare il contribuente a verificare se tale obbligo è stato rispettato?”

  1. Luis ha detto:

    Salve,
    ma il responsabile del procedimento è un impiegato di Equitalia o l’impiegato dell’ente che ha formato il ruolo, o entrambi?

    Secondo me è necessario che venga indicato il responsabile del procedimento dell’ente che ha formato il ruolo, l’indicazione dell’impiegato di Equitalia mi serve a poco se ho bisogno di chiedere all’ente impositore.

    Grazie.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!